Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1768 del 24/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2018, (ud. 03/10/2017, dep.24/01/2018),  n. 1768

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata (n.348/2015) la Corte d’appello di Genova, confermando la decisione del Tribunale della Spezia, ha ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 comma 2, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, non includa la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o sub-agenti.

Ciò per il testuale riferimento ai soli produttori di agenti o sub-agenti e per la specificità della categoria, confermata nell’ordinamento anche per via del mantenimento della distinzione tra le due figure di produttore assicurativo ad opera del codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) che prevede l’iscrizione in sezioni distinte del Registro unico degli intermediari dei due tipi di produttori. Poichè, poi, l’Inps, non aveva chiesto, con le forme della domanda riconvenzionale, che esclusa l’applicabilità del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 – il P. fosse condannato, comunque, a versare la contribuzione dovuta alla gestione commercianti o a quella separata in relazione alla concreta attività esercitata, nessuna pronuncia avrebbe potuto essere resa in proposito, fermo restando che dagli atti emergeva una situazione reddituale inferiore alla soglia prevista dallo stesso art. 44, comma 2, al fine di far scattare l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata quale operatore occasionale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, cui resiste con controricorso P.P.L.. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, nonchè, in connessione con quest’ultima disposizione, della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202. A sostegno del motivo l’Istituto pone considerazioni fondate sulla ricostruzione della figura del produttore assicurativo tratta dalla tradizionale giurisprudenza di legittimità che lo ha collocato fra i soggetti di cui l’impresa (ovvero l’Agenzia) si avvale per promuovere i rapporti con i terzi e per raccogliere le proposte di contratti, restando poi la conclusione di questi riservata all’imprenditore o all’agente senza però attribuirgli uno schema unitario, potendo assumere la veste o di un collaboratore autonomo dell’impresa, ovvero di un collaboratore inquadrato gerarchicamente all’interno dell’impresa stessa. La caratteristica della varietà del tipo di collaborazione, poi, sarebbe propria anche delle definizioni dei diversi gruppi che compongono il contratto collettivo corporativo richiamato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44 che, dunque, sarebbe base normativa comune dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di tutti i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo a prescindere dalle loro controparti contrattuali. Peraltro, neanche la L. n. 1397 del 1960 si sarebbe preoccupata di definire la figura del commerciante, nè la L. n. 426 del 1971 sulla disciplina del commercio o la L. n. 662 del 1996 che proprio con l’art. 1, comma 202 e ss. aveva mostrato di voler ampliare l’area dei soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione commercianti in nome di una copertura assicurativa estesa anche ad esercenti attività autonome ma aventi contenuti di tipo commerciale perchè caratterizzati da produzione, intermediazione e produzione dei servizi. La lettura fatta propria dalla sentenza, impugnata, ad avviso del ricorrente, determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., giacchè priverebbe della copertura assicurativa i produttori assicurativi che non intrattengono rapporti con le agenzie o sub agenzie pur svolgendo la stessa attività dei produttori legati ad agenzie o sub agenzie.

2. Il motivo è infondato. La questione, anche alla luce della illustrazione del motivo di ricorso che per superare l’evidenza del contrario dato testuale allude alla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di uguaglianza, deve essere affrontata in una prospettiva sistematica più ampia di quella, suggestiva, proposta dal ricorrente, limitata però alla mera constatazione di una affermata coincidenza tipologica dell’attività lavorativa, in sè considerata, delle diverse figure di produttore assicurativo di cui si discute.

3. Il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 conv. con mod. in L. n. 326 del 2003 individua í soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei “produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”; il contratto collettivo corporativo richiamato, definisce tali produttori nel seguente modo: “Art. I. – L’intera categoria dei produttori delle agenzie e sub-agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene divisa nei seguenti gruppi: I. II..III.- Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni; IV. Produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione;…..”.

4. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 4988/2015) ha riconosciuto l’attuale vigenza del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939 ed avente efficacia normativa erga omnes e pubblicità legale, in quanto adottato ex L. n. 741 del 1959), a norma del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, art. 43 (secondo cui: “Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui della L. 3 aprile 1926, n. 563, artt. 10 e 13 alla L. 5 febbraio 1934, n. 163, artt. 8 e 11 e al D.L. 9 agosto 1943, n. 721, artt. 4 e 5”) e che tale contratto corporativo è stato recepito, per la disciplina d’interesse dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 conv. in L. n. 326 del 2003. La lettura testuale dell’art. 44 appena citato e del contratto corporativo richiamato rende evidente che:

– il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio alla fonte contrattuale corporativa, elemento significativo utilizzato dal legislatore previdenziale per strutturare la disposizione con effetti di specifica selezione;

– dunque, la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie e sub agenzie;

– il contenuto delle due declaratorie non può essere disgiunto dal necessario riferimento alla controparte contrattuale dell’agenzia o della sub- agenzia poichè il richiamo alla contrattazione collettiva per di più corporativa vigente ex L. n. 741 del 1959 esclude in radice la correttezza di interpretazioni analogiche ai sensi dell’art. 13 preleggi (Cass. n. 628/1972; 54/1987; 2599/1985; 430/1985);

dunque, non è corretto interpretare il contenuto dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti prescindendo dalla sussistenza del presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o sub agenzie, ritenendo sufficiente che ricorrano solo alcuni degli aspetti caratterizzanti le figure dei produttori di agenzia quali la presenza di una lettera di nomina, vincoli di piazza o di zona, minimi di produzione etc..

5. Nè una siffatta operazione interpretativa, si ripete contraddetta dal chiaro testo di legge, potrebbe trovare logica conferma nella realtà economica che in concreto confonda la categoria dei produttori diretti con quella dei produttori di agenzia o di sub agenzia.

Al contrario, la distinzione tra produttori di agenzia e sub agenzia e produttori diretti è reale, derivando in concreto della diversità che la pratica imprenditoriale del settore degli intermediari del sistema assicurativo consente di apprezzare e che il codice delle assicurazioni, D.Lgs. n. 209 del 2005 di recepimento della direttiva U.E. 92/2002, ha posto sul piano del diritto positivo nel titolo dedicato agli intermediari assicurativi (Titolo IX).

6. L’art. 109 del codice delle assicurazioni, in particolare, dispone che sono produttori diretti – da iscriversi nella sezione c) del registro unico degli intermediari a cura dell’impresa che se ne avvale – quei soggetti che “anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.

La dottrina colloca tale figura di intermediario assicurativo tra quelle cosiddette di “primo livello” proprio per la relazione diretta con l’impresa assicuratrice, pur dividendosi tra chi la distingue da agenti e brokers per l’assenza rispettivamente di vincolo stabile di collaborazione con l’impresa o dell’attività di consulenza in favore del cliente e chi ritiene che il produttore diretto ed il broker sarebbero assimilabili in quanto l’attività precipua di entrambe le figure di intermediario consisterebbe nella “messa in contatto di due o più parti”, mentre non sarebbe determinante a fini definitori il fatto che il produttore non svolga attività consulenziale potendo ciò essere comune anche al broker senza snaturarne la tipica funzione.

7. Gli intermediari iscritti alla sezione e) del Registro unico degli intermediari, invece, sono gli “addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lett. a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera”. L’iscrizione di tali soggetti nella sezione e) deve essere effettuata dall’intermediario di livello superiore che se ne avvale; qualora il soggetto da iscrivere fosse ausiliario di un agente, questi deve informare l’impresa preponente in ordine alla richiesta di iscrizione e contestualmente ad essa.

8. L’individuazione di tali operatori, dunque, riguarda come previsto dal testo di legge tanto i dipendenti di un intermediario principale, quanto i collaboratori professionali che svolgono attività che tendenzialmente riproduce, in via derivata, le caratteristiche proprie dei rapporti intercorrenti tra l’intermediario principale ed il soggetto per cui esso agisce. Così rientrano nella categoria in esame, oltre ai subagenti, che differiscono dagli agenti solo perchè non hanno un rapporto diretto con un’impresa preponente ed agiscono per conto di un altro intermediario di livello superiore, anche i c.d. “produttori” che, ovviamente, non possono coincidere con i produttori diretti di cui alla sezione c). L’art. 109 c.a.p., vuole riferirsi, quindi, a quei soggetti che esercitano l’attività di intermediazione senza aver assunto, nei confronti del preponente, vincoli di stabilità ed obblighi promozionali. Si tratta di figure che, di fatto, si sostituiscono alle funzioni di agenti e subagenti ed in ciò la dottrina di settore ha scorto anche intenti elusivi delle impegnative norme civilistiche relative al rapporto di agenzia (e di subagenzia), come ad esempio quelle relative alle indennità di fine rapporto previste dall’art. 1751 c.c. o più in generale di carattere previdenziale.

9. Può, dunque, rilevarsi che dall’esame della figura di operatore in questione tracciata dall’Accordo Corporativo tra Agenti e Produttori di Assicurazioni del 25.5.1939, si trae il convincimento che il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale dell’agente.

10. Come conferma anche il contenuto della stessa lettera di nomina tipo per i produttori del quarto gruppo” allegata all’Accordo Corporativo del 1939, che esordisce con l’enunciazione dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia “a procurarci affari di assicurazione per i rami…”, il produttore di cui si parla è un intermediario non obbligato a promuovere affari, bensì autorizzato a raccogliere proposte ed in ciò sta la differenza con la figura dell’agente (e dal subagente), che, invece, assume un preciso obbligo promozionale ai sensi dell’art. 1742 c.c..

Anche la giurisprudenza di questa Corte di legittimità definisce tale figura come “colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale” (Cass. n. 18737/2003).

11. Così ricostruiti i diversi contenuti economici delle attività proprie dei produttori diretti e di quelli correlati ad agenti o subagenti, risulta comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo iscrizione nella gestione commercianti di questi ultimi, lasciando che i primi ricadano senz’altro nella regola comune ai lavoratori autonomi non rientranti nelle gestioni esistenti di cui alla cd. quarta gestione speciale dell’Inps (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26).

12. Non si pone, per questa ragione, alcun dubbio di costituzionalità del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 conv. in L. n. 326 del 2003 in relazione all’art. 3 Cost.. Occorre ricordare, infatti, che in materia previdenziale il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. va considerato in relazione necessaria e costante con i diversi contenuti dell’art. 38 Cost. e, conseguentemente, con il concreto atteggiarsi del sistema della previdenza sociale nell’ordinamento nazionale che risulta strutturato in enti diversi, secondo un principio pluralistico, ove accanto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria riferito ai lavoratori subordinati, esistono le gestioni speciali delle categorie dei lavoratori autonomi tutte affidate all’INPS, nonchè ulteriori regimi speciali, fondi autonomi, fondi sostitutivi che si caratterizzano per essere riservati a determinate categorie professionali.

13. La giurisprudenza costituzionale, cui occorre in primo luogo guardare e dalla quale devono trarsi gli spunti per verificare la correttezza di una tecnica interpretativa costituzionalmente orientata, come auspicato dall’INPS, ha avuto modo di affermare in più occasioni che il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie è ispirato al principio della pluralità delle coperture previdenziali ed è regolato dalla discrezionalità legislativa nella disciplina degli ordinamenti pensionistici (Corte cost. nn. 527/1987; 198/2002). In particolare, Corte costituzionale n. 31/1986, proprio esaminando il sistema dal punto di vista “strutturale”, ha altresì affermato che l’art. 38 Cost. ipotizza due “modelli tipici” di intervento sociale, “l’uno fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1), l’altro suscettivo di essere realizzato e storicamente realizzato anche nella fase successiva all’entrata in vigore della Carta costituzionale, mediante gli strumenti mutualistico assicurativi (comma 2)”, e destinati, il primo, ai cittadini, il secondo, ai lavoratori, per fatti giuridici e con prestazioni rispettivamente differenziati; lo stesso articolo, peraltro – aggiunge la Corte -, non esclude che il legislatore ordinario, per la realizzazione dei medesimi fini, possa delineare modelli atipici, in ampia libertà.

Secondo Corte costituzionale n. 173/1986, peraltro “può ritenersi che il legislatore, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare in concreto l’ammontare delle prestazioni e la variazione delle stesse sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilità finanziarie”, inoltre, i regimi previdenziali sono incomparabili tra loro (n. 203/1974; n. 236/1976; n. 12/1986; n. 173/1986; n. 457/1998). D’altro canto è stata ritenuta l’illegittimità di quelle discipline che senza ragione introducevano disparità di trattamento (n. 822/1988; n. 61/1999).

15. Dunque, è riservato al legislatore previdenziale individuare discrezionalmente la categoria interessata da un obbligo di iscrizione presso una data gestione ed all’interprete spetta l’attività di riconduzione alla fattispecie legale della concreta fattispecie esaminata.

16. Il ricorso va, dunque, respinto. La assoluta novità delle questioni trattate unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, determina la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018

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