Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1768 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20581-2015 proposto da:

D.P.F., A.A., E.M.T.,

M.G., C.A., R.A., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio

dell’Avvocato EMANUELE PAGLIARO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CROCE ROSSA ITALIANA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1412/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12/02/2015, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuele Pagliaro difensore delle ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1412/2015 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da C.A. e da altri lavoratori, dipendenti a tempo determinato di Croce Rossa Italiana, con la quale era stata chiesta la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato in esecuzione delle procedure di stabilizzazione L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 558 ed in via subordinata l’accertamento del diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione.

La conferma della statuizione di primo grado è stata fondata sulle seguenti considerazioni: il primo motivo del gravame spiegato dalle lavoratrici, muove dall’assunto – erroneo – che il rigetto della domanda è scaturito dal fatto che le ricorrenti non avevano provato la vacanza di posti in organico, la qualifica di appartenenza, la posizione in graduatoria rispetto ad altri soggetti; con l’atto di appello si deduce infatti che l’onere di provare la sussistenza di limiti finanziari e di organico gravava sulla convenuta Croce Rossa; la sentenza di primo grado, tuttavia, non ha affatto fondato la propria decisione sull’inesatto adempimento dell’onere della prova da parte delle ricorrenti; per come emergente dalla parte motiva, il primo giudice, incontestato il possesso dei requisiti soggettivi utili ai fini della stabilizzazione, ha ritenuto che la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato non configurasse un effetto automatico dell’inserimento negli elenchi essendo condizionata dalla sussistenza di limiti di spesa e di vacanza di organico posto che la L. n. 296 del 1996, art. 1, comma 519 indicava un parametro di spesa per far luogo alla procedura e che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 367 prevedeva, in caso di impossibilità di trasformazione di tutti i rapporti in rapporti a tempo indeterminato un canale preferenziale di assorbimento; tali limiti dovevano ritenersi sussistenti nel caso concreto sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 9 dicembre 2007 e della successiva Det. n. 71 del 2008 emanata da Croce Rossa; tali ragioni alla base del decisum di primo grado non erano state prese in considerazione dalle appellanti le quali non avevano argomentato sul punto; le valutazioni del primo giudice sono condivisibili nel merito dovendo evidenziarsi altresì che, in tale contesto, in cui non tutte le domande di stabilizzazione erano destinate ad essere accolte con assunzione a tempo indeterminato per il solo fatto della ricorrenza dei requisiti soggettivi, assume rilievo la eventuale violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione nella individuazione dei lavoratori da stabilizzare, profili neppure allegati dai ricorrenti, come evidenziato dal giudice di prime cure; parimenti infondato è il secondo motivo di gravarne con il quale le appellanti lamentano di non avere potuto partecipare alla procedura di stabilizzazione in quanto non inserite in alcuna graduatoria; invero la procedura di stabilizzazione si instaura con la domanda dei lavoratori interessati che non è contestato siano state esperite; peraltro in sede di note autorizzate le stesse ricorrenti danno atto di essere state inserite nel contingente complessivo delle 1616 unità in possesso dei requisiti per la loro stabilizzazione.

Per la cassazione della decisione propongono ricorso C.A., A.A., E.M.T., D.P.F., M.G., R.A. sulla base di due motivi. Croce Rossa Italiana resiste con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e segg., nonchè di ogni altra norma e principio connesso in materia di stabilizzazione, ex art. 360 cod. proc. civ.: lamentano a riguardo le ricorrenti che erroneamente l’impugnata sentenza ha ritenuto che per poter accedere alla stabilizzazione ex lege n. 296 del 2006 sia necessaria l’autorizzazione secondo le modalità di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter e che tale autorizzazione non vi sia stata; in realtà – prosegue il ricorso – l’autorizzazione, pur chiesta all’amministrazione, non è stata rilasciata sol perchè la Croce Rossa Italiana, a sua volta, l’ha chiesta all’autorità governativa soltanto per 16 unità e non anche per gli odierni ricorrenti (erroneamente non ritenendoli destinatari della normativa sulla stabilizzazione), ma ciò non incide sulla posizione soggettiva dell’aspirante alla stabilizzazione prevista da norma di rango primario – una volta che la relativa procedura sia stata deliberata e avviata dall’ente, come avvenuto nel caso di specie.

Analoga doglianza viene fatta valere con il secondo motivo, sotto forma di denuncia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziandosi in particolare la contraddizione nella motivazione della sentenza nella parte in cui da un lato sostiene il possesso in capo a tutti i ricorrenti dei requisiti soggettivi per la stabilizzazione e dall’altro ritiene l’accoglimento della censura inidoneo a fondare la pretesa delle lavoratrici non avendo considerato che il vaglio dei requisiti qualitativi e quantitativi per l’accesso alla stabilizzazione è stato effettuato dalla Croce Rossa Italiana prima ancora di procedere alla pubblicazione del bando, in quanto con l’avviso pubblico del 15.11.07 l’amministrazione ha rimandato solo al possesso dei requisiti di legge.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di inammissibilità del primo motivo di ricorso con effetto di assorbimento del secondo.

Il Collegio condivide tale valutazione.

Invero in relazione al primo motivo di ricorso per cassazione occorre premettere che il giudice di appello, nell’esaminare il primo motivo di gravame delle lavoratrici ha specificamente evidenziato che esso muoveva dalla errata identificazione delle ragioni alla base del decisimi di primo grado – individuate, nell’atto di gravame, nel mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo ai posti in organico, alla qualifica di appartenenza, alla posizione in graduatoria rispetto ad altri soggetti – laddove il rigetto della originaria domanda era stato determinato dal fatto che il primo giudice aveva ritenuto che il diritto alla stabilizzazione non scaturisse quale effetto automatico dal possesso dei prescritti requisiti essendo condizionato al rispetto dei posti in organico e dei limiti di spesa, in concreto insussistenti.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di appello, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. (Cass. ss.uu. n. 23299 del 2011, ord n. 18704 del 2015, n. 12280 del 2016).

In applicazione di tale principio, sulla scorta della ricostruzione della vicenda processuale operata dalla sentenza impugnata, deve ritenersi che sulla questione relativa alla insussistenza del diritto alla stabilizzazione, quale accertata in prime cure, si sia formato il giudicato interno, rilevabile d’ufficio; ciò in ragione della non pertinenza delle censure articolate in secondo grado alle effettive ragioni poste a fondamento della statuizione di rigetto.

Occorre ancora rilevare che la ricostruzione del contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di gravame formulati dalle appellanti, quali esposti nella sentenza di appello, non risulta esplicitamente contrastata dalle odierne ricorrenti. Nulla infatti è dedotto in relazione a tale specifico profilo; il ricorso si limita, infatti, a un mero riassunto dei motivi di censura spiegati con l’atto di gravame che non appaiono coincidenti con quanto riportato nella sentenza impugnata; nè viene evidenziato, mediante puntuale richiamo ai pertinenti brani dell’atto di appello, che le censure alla sentenza di primo grado investivano comunque – anche – le effettive ragioni alla base del decisum di prime cure.

Da quanto sopra rilevato scaturisce la inammissibilità del primo motivo di ricorso, con effetto di assorbimento del secondo motivo, in quanto inidoneo a validamente investire una statuizione coperta da giudicato.

Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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