Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17679 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.D., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Salvatore Mileto

ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Roma,

Lungotevere dei Mellini n. 44;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO I.M.P. INDUSTRIA MARMI PIASTRAMARINA S.R.L.;

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO I.M.P. INDUSTRIA MARMI PIASTRAMARINA S.R.L., in persona

del curatore dott. B.F., rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Francesco

Persiani (C.F. PRSENC65929E463K) ed elett.te dom.to presso il suo

studio in Roma, Via Lucrezio Caro n. 63 (studio Avvocati Antonio

Peselli e Giovanni Zoppi);

– controricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Massa depositato il 18 giugno

2010 nel procedimento R.G. 629/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

aprile 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. M. MILETO, per delega;

udito per il controricorrente l’avv. LA PORTA, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Massa ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento I.M.P. Industria Marmi Piastramarina s.r.l. proposta dal sig. B.D. – ex dipendente che reclamava differenze retributive e risarcimento di danni vari – ritenendo inammissibile la prova testimoniale, nonchè le richieste CTU medico-legale e contabile in quanto aventi carattere esplorativo.

Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato per un motivo, cui il ricorrente ha resistito a sua volta con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale si censura, rispettivamente per violazione di norme di diritto e per vizio di motivazione, “la tesi (…) secondo cui gli elementi essenziali della domanda giudiziale non possono essere esposti (…) mediante la pedissequa incorporazione di atti precedenti”.

Tali motivi sono inammissibili perchè riferiti a una ratio decidendi estranea al decreto impugnato, nel quale espressamente si motiva “a prescindere dalla correttezza” della modalità espositiva scelta dall’opponente.

2. – Con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, denunciando rispettivamente violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, si censura l’omissione dell’esame “di tutta la documentazione allegata dal B. a fondamento delle proprie domande”.

2.1. – Entrambi i motivi sono inammissibili, rispettivamente, perchè il vizio di omissione di pronuncia attiene alle domande e alle eccezioni, non già alle prove prodotte dalle parti, e perchè non è specificato il contenuto dei documenti di cui trattasi e le ragioni della loro decisività.

3. – Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., si censura l’omissione di pronuncia sulla domanda di riconoscimento giuridico ed economico delle superiori mansioni dirigenziali svolte dall’opponente.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, infatti, ha espressamente dichiarato inammissibile il capitolo di prova n. 3, riferito appunto alle mansioni dirigenziali svolte dal ricorrente e alla necessità di riconoscimento della corrispondente qualifica e retribuzione. La statuizione del Tribunale implica, all’evidenza, il rigetto della relativa domanda.

4. – Con il sesto e il settimo motivo, denunciando rispettivamente vizio di motivazione e violazione dell’art. 244 c.p.c., si censura la non ammissione dei capitoli di prova nn. 1, 3, 4 e 7.

4.1. – I motivi sono inammissibili.

Sono infatti inammissibili le censure contenute nel ricorso per cassazione relativamente alla mancata ammissione di una prova testimoniale se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e a indicare i testi, non precisi le ragioni per le quali questi ultimi sono qualificati a testimoniare, trattandosi di elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cass. 9748/2010, 19138/2004).

Nel caso in esame il ricorrente ha indicato i nomi dei testi che intendeva escutere, ma non ne ha precisato il ruolo, con l’indicazione delle ragioni per cui potessero essere a conoscenza dei fatti controversi, così precludendo ogni verifica circa la decisività del mezzo istruttorio richiesto.

5. – L’inammissiblità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità dello stesso ricorso principale.

Resta perciò assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese processuali, liquidate in Euro 9.200,00, di cui Euro 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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