Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17678 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.17/07/2017),  n. 17678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3160/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta difende oper legis;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 545/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Milano, per quello che qui ancora rileva, ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto il diritto di M.D. alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati e condannato il Ministero a corrispondere la differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante secondo la maggiore anzianità e professionalità raggiunta. La Corte allo scopo valorizzava il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6,richiamando i principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato;

2. che per la cassazione della sentenza il Miur ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui non ha opposto difesa la parte intimata;

3. che il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, argomentando che la sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 22558 del 2016, risolvendo la questione controversa, esclude la sussistenza di un interesse dell’Amministrazione scolastica ad una pronuncia in ordine alla fondatezza del ricorso per cassazione;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;

2. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

3. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

4. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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