Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17678 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Giovanni Stefano

Messuri (C.F. MSSGNN64R13L157Z) ed elett.te dom.to presso lo studio

dell’avv. Domenico D’Amati in Roma, Viale Angelico n. 35;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CARTIERA ROSSI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona della

curatrice dott.ssa T.C., rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Roberta

Ruggeri (C.F. RGGRRT66L53F205D) ed elett.te dom.to presso lo studio

dell’avv. Antonella Lo Conte in Roma, Piazza Adriana n. 20;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ S.P.A. (P. IVA (OMISSIS)), in persona dei procuratori

speciali dott.ssa R.M. e dott. C.A.,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dagli avv.ti Giancarlo Faletti (C.F.

FLTGCR53C07L219M) e Domenico Bonaccorsi di Patti ed elett.te dom.ta

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Federico Cesi n. 72;

– controricorrente –

e contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (P. IVA (OMISSIS)), in persona del

procuratore speciale dott. V.M., rappresentata e difesa,

per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti

Giancarlo Faletti (C.F. FLTGCR53C07L219M) e Domenico Bonaccorsi di

Patti ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

Via Federico Cesi n. 72

– controricorrente –

e contro

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (C.F. (OMISSIS)), in persona del dirigente con incarico di

livello generale dott.ssa C.M.I., rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti

Cristofaro Tarantino (C.F. TRWST46L21L259R) e Andrea Rossi (C.F.

RSSNDR65A18E506S) ed elett.te dom.to presso i medesimi in Roma, Via

IV novembre n. 144;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Vicenza depositato il 20 luglio

2010 nei procedimenti riuniti n. 4943/2007 e n. 329/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

aprile 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la controricorrente AXA ASSICURAZIONI S.P.A. l’avv.

Domenico BONACCORSI DI PATTI;

udito per il controricorrente FALLIMENTO CARTIERA ROSSI S.P.A. l’avv.

P. FRATTARELLI, per delega;

udito per il controricorrente INAIL l’avv. Andrea ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del fallimento Cartiera Rossi s.p.a. proposta dall’ex dipendente sig. F.R., con chiamata in causa dell’INAIL e delle società assicuratrici del datore di lavoro AXA Assicurazioni s.p.a. e Allianz s.p.a., ha liquidato in favore dell’opponente, a titolo di danno differenziale conseguente a infortunio sul lavoro interamente ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro, la somma si Euro 49.000,00, il cui credito ha ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata con gli interessi legali dal 10 luglio 2009 sino al primo riparto utile. Detta somma consiste nella differenza tra il complessivo importo di Euro 481.000,00 (di cui Euro 210.000 a titolo di danno biologico liquidato in base alle tabelle applicate dai tribunali del Triveneto, Euro 59.000,00 a titolo di danno “non patrimoniale”, Euro 207.000,00 a titolo di danno da incapacità lavorativa specifica ed Euro 5.000,00 per spese) spettante al lavoratore quale risarcimento secondo i criteri civilistici (importo al cui pagamento, in favore del fallimento, il Tribunale ha condannato le due società assicuratrici in solido) e l’indennizzo di Euro 422.763,28 (arrotondati a Euro 422.000,00) corrisposto al lavoratore dall’INAIL (e per il quale quest’ultimo è stato quindi ammesso al passivo fallimentare), nonchè l’indennizzo di Euro 10.000,00 corrisposto al medesimo lavoratore dalla AXA s.p.a.

Il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La curatela fallimentare, l’INAIL, AXA Assicurazioni s.p.a. e Allianz s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi. Tutte le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio d motivazione, si lamenta che il Tribunale abbia liquidato il complessivo danno non patrimoniale derivante dall’infortunio applicando le tabelle di liquidazione dei tribunali del. Triveneto, e non quelle del Tribunale di Milano – invocate invece dall’opponente, in quanto a lui più favorevoli – senza peraltro fornire alcuna motivazione della sua scelta.

1.1. – Il motivo è fondato.

Si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte il principio – cui il Collegio intende dare continuità – per il quale ” poichè l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. 12408/2011 e successive conformi, tra le quali Cass. 23778/2012, 23778/2014, 24205/2014).

Il vizio da cui è altrimenti affetta la sentenza di merito – si è chiarito – è quello di violazione di legge, e si è ulteriormente precisato che, tuttavia, al fine di evitare che il ricorso per cassazione “sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta non sarà (…) sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regula iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito” (Cass. 12408/2011, cit.).

Nella specie la censura del ricorrente non incorre in tale inammissibilità. La questione, infatti, era stata da lui posta nel giudizio di merito, precisamente con la memoria conclusionale, nella quale le tabelle milanesi erano state altresì riprodotte in parte qua.

Con la riproduzione delle tabelle nella memoria conclusionale l’opponente ha assolto anche all’onere della produzione in giudizio. E’ vero, infatti, che la L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, impone all’opponente, a pena di decadenza, di produrre le prove documentali assieme all’atto di opposizione; tuttavia le tabelle in questione non possono essere considerate alla stessa stregua dei documenti probatori, essendo invece il prodotto della giurisprudenza di un tribunale (quello di Milano), onde ad esse si applica il regime della produzione dei precedenti giurisprudenziali, che possono certamente trovare posto anche negli atti difensivi finali delle parti.

2. – Il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione del danno differenziale, alla rivalutazione monetaria e agli interessi, è assorbito e le relative questioni restano aperte davanti al giudice di rinvio.

3. In conclusione il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al capoverso del p.1.1 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2016

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