Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17677 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17693-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F CESI 1,

presso lo studio dell’avvocato CARLO TAORMINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONICA FRANCESCA VINCI;

– ricorrente –

contro

D.C., E.P., D.G.L.,

D.L.E., quali eredi di L.L.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. GIANTURCO 11, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ANTONAZZO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE MACRI’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 234/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.A. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di una caparra confirmatoria pattuita in correlazione a una proposta irrevocabile di acquisto immobiliare, accettata e rimasta inadempiuta da parte della promissaria acquirente, L.L.E.;

l’ingiunta si opponeva controdeducendo, in particolare, il mancato perfezionamento del patto confirmatorio per difetto di consegna della somma, oltre alla sopravvenuta conoscenza d’irregolarità edilizie atte a fondare una risoluzione negoziale ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta;

il Tribunale rigettava l’opposizione constatando la risultanza di due dichiarazioni di debito, sulla pattuizione della caparra e sull’inizio di decorrenza del termine rimasta senza esito, e osservando che la consegna della somma a titolo di caparra doveva intendersi avvenuta al momento della pattuizione del preliminare;

la Corte di appello riformava la pronuncia di prime cure, facendo leva sul mancato perfezionamento del patto di caparra, in quanto avente natura necessariamente reale;

avverso questa decisione ricorre per cassazione P.A. articolando tre motivi;

resistono con controricorso D.A.C., E.A.P., D.L.E., D.G.L.V., intervenuti ex art. 110, c.p.c., quali eredi di L.L.E., originaria controricorrente;

la causa veniva rinviata alla trattazione della Sezione Terza con ordinanza n. 26278 del 2018 della Sezione Sesta;

le parti avevano già depositato memorie e parte ricorrente ha depositato nuova memoria;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poichè la Corte di appello avrebbe mancato di valutare la duplice funzione della somma pattuita e non versata dall’odierna intimata, ossia quella non solo di caparra ma, altresì, di acconto sul prezzo che, non necessitando di consegna per la valida efficacia dell’accordo sul punto, avrebbe dovuto indurre a legittimare la tutela del credito;

con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poichè la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che seppure il patto di caparra possa di regola ritenersi avere struttura reale richiedente la consegna, nulla impedirebbe alla volontà delle parti di configurare diversamente il negozio quale obbligatorio, mantenendone la caratteristica di essere meritevole di tutela;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385,1321,1322,1325,1454 c.c., art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare la funzione di acconto sul prezzo dell’impegno a versare la somma contesa, la volontà delle parti di configurare in termini obbligatori il contratto di caparra, e comunque l’intervenuta risoluzione negoziale, senza, infine, prendere posizione sulle restanti domande svolte e dichiarate assorbite;

Rilevato che:

preliminarmente deve notarsi che originariamente il processo era stato rinviato alla pubblica udienza dalla Sesta Sezione, ma le parti non hanno formulato osservazioni contrarie alla trattazione in sede camerale;

nel merito cassatorio, i primi due motivi sono inammissibili;

va subito rimarcato che il riferimento ai documenti di causa, rilevante per questa come per le altre censure, è carente della specificità imposta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (cfr., Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

ciò posto, quanto alla prima censura è del tutto evidente che non sussiste alcun fatto storico il cui esame sia stato omesso, ma solo una diversa qualificazione in termini di “causa petendi” della domanda, discorrendosi di acconto sul prezzo e non di caparra, che per un verso esula del tutto dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e per altro verso avrebbe richiesto, anche nella chiave di una distinta censura in diritto, la specifica dimostrazione, nel ricorso e in ossequio all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, di aver formulato la differente domanda di versamento dell’acconto;

la caparra confirmatoria, difatti, su di un piano, per così dire, di funzionalità patologica, è volta a garantire l’esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte, sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione; ha carattere di autotutela, consentendo il recesso senza la necessità di adire il giudice; ha altresì funzione di garanzia per il risarcimento dei danni eventualmente liquidati in via giudiziale, ovvero, alternativamente, di liquidazione preventiva, forfettaria e convenzionale del danno stesso, automaticamente connessa al recesso cui la parte si sia determinata in conseguenza dell’inadempimento della controparte; in una speculare dimensione di fisiologico dipanarsi della vicenda contrattuale, essa si caratterizza invece come anticipata esecuzione parziale della prestazione dedotta in contratto (Cass., Sez. U., 14/01/2009, n. 553, pag. 26);

in tal senso la domanda d’incameramento di una caparra non versata è diversa da quella di versamento dell’acconto del prezzo, perchè la prima presuppone la protesta d’inadempimento del contratto, la seconda la richiesta della sua adempienza;

per le medesime ragioni connesse alla funzione di fase patologica della caparra, che solo in ottica di adempimento può assumere la veste di acconto già versato, questa Corte ha chiarito che le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione della caparra, in tutto o in parte, a un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma, in tal caso, non si producono gli effetti che l’art. 1385 c.c., comma 2, ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo, che non può essere derogata proprio perchè ne traduce rubi consistam” (cfr., Cass., 24/04/2013, n. 10056, Cass., 28/02/2018, n. 4661);

ne consegue l’inammissibilità anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, pure della seconda censura, per altro verso del tutto estranea anch’essa al perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

il terzo motivo è manifestamente inammissibile;

– si tratta di una censura del tutto aspecifica che si risolve in un’elencazione di norme di cui si afferma apoditticamente la violazione riprendendo le prospettazioni già scrutinate esaminando i primi due motivi, con l’aggiunta di un richiamo alla risoluzione per inadempimento e all’omesso esame di domande indicate come dichiarate assorbite – e dunque vagliate senza chiarire nè dimostrare compiutamente quanto preteso e allegato nel merito, in aperta violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti liquidate in Euro 2.000,00 oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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