Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17677 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Z.S.O., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Mauro Dalla Chiesa

(C.F. DLLMRA62C16L682P) ed elett.te dom.to in Roma, Via Adolfo Ravà

n. 124, presso A.N.M.I.L. Onlus,

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO INDUMONT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (P.IVA (OMISSIS)), in

persona del curatore dott.ssa B.M., rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Francesco Fiocchi (C.F. FCCFNC64T22L682W) ed elett.te dom.to in

Roma, Via Val di Fessa n. 54, presso lo studio dell’avv. Franco

Felli;

– controricorrente –

avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Verbania nel

procedimento n. 313/2010 V.G. e depositato l’11 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

aprile 2016 dal Consigliere dott. Carlo DF. CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di

cassazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che prima dell’udienza è stato depositato rituale atto di rinunzia al ricorso da parte del ricorrente, debitamente comunicato all’avvocato di parte controricorrente; ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia al ricorso; ritenuto, che, posta l’applicabilità del richiamato art. 391 nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva a quella dell’entrata in vigore di esso, può altresì omettersi la condanna del rinunziante alle spese processuali;

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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