Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17676 del 06/08/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17676 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 17754-2010 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente
domiciliato
in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
DE ALTERIIS MARIA CATERINA, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA NOMENTANA
dell’avvocato
MICHELANGELO MATTIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato
margine;
263, presso lo studio
TADDEO LUIGI giusta delega a
Data pubblicazione: 06/08/2014
e
– controricotrente
–
avverso la sentenza n. 95/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 20/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
FRANCESCO TERRUSI;
q
4
e
17754-10
Svolgimento del processo
L’agenzia del territorio ricorre per cassazione, con tre
motivi, nei confronti della sentenza della cdmmissione
tributaria regionale della Campania, depositata in data
20-5-2009, che ha confermato la decisione di primo grado
di accoglimento di un ricorso di Maria Caterina De
Alteriis avverso un accertamento catastale col quale
l’agenzia del territorio di Napoli aveva comunicato la
variazione del classamento di alcune unità immobiliari
poste in Napoli.
L’intimata si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
I. – La commissione regionale ha ritenuto nullo l’avviso
premettendo che l’avviso era stato adottato in base
all’art. 3, 58 ° co., della 1. n. 662-1996. Ha affermato
che esso non conteneva adeguati riferimenti in ordine
all’effettuato sopralluogo, ai caratteri tipologici e
costruttivi dell’immobile
e
ai concreti significativi
miglioramenti e/o incrementi delle infrastrutttire urbane
che avessero accresciuto la qualità del contesto
abitativo.
A
sostegno
del
ricorso
per
cassazione
l’amministrazione deduce:
(i) col primo mezzo, la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 3, 58 ° co., della 1. n. 662-96, dolendosi del
fatto che il giudice d’appello abbia invocato a fondamento
della decisione, quale fonte normativa di regolazione
1
della fattispecie, la 1. n. 311-04, art. 1,
commi da 335 a
337;
(il)
col secondo mezzo,
la violazione e/o falsa
applicazione dell’ art. 11, 1 ° co., del d.p.r. n. 1142-49,
dell’art. 1, 2 ° co., del d.m. n. 701-94, dell’art. 4, 21 °
cc., del d.l. n. 853-84 e dell’art. 11, l co.,
70
del
1988
in
rapporto
all’affermazione
n.
del d.l.
dell’impugnazione sentenza volta a ritenere necessario il
sopralluogo ai fini del classamento dell’immobile;
(iii) col terzo mezzo, la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000 in rapporto alla
statuizione con la quale la sentenza ha ritenuto carente,
e non integrabile nella fase contenziosa, la motivazione
dell’atto tributario; a fronte, invece, della necessità di
ritenere assolto l’onere della motivazione a mezzo della
semplice indicazione, nell’atto, della consistenza, della
categoria e della classe acclarate dall’ufficio.
III. – Il ricorso è infondato con specifico riferimento al
terzo motivo, avendo questa corte reiteramente affermato
che, in tema di revisione del classamento catastale di
immobili urbani, la motivazione dell’atto non può
limitarsi a contenere, in conformità dell’art. 3, 58 ° cc.,
della 1. n. 662 del 1996, l’indicazione della cqnsistenza,
della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del
territorio all’immobile considerato, ma deve specificare,
ai sensi dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000, e a pena di
nullità, a quale presupposto la modifica debba essere
associata, se cioè al non aggiornamento del catasto o alla
2
palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in
questa seconda ipotesi, laddove si tratti della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento
deve indicare quali siano i fabbricati presi a parametro,
quale sia il loro classamento e quali le caratteristiche
analoghe da considerare ai fini del giudizio di similarità
rispetto all’unità immobiliare oggetto di riclassamento,
così rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito
delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva
fase contenziosa, nella quale il contribuente,
nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere
la verifica dell’effettiva correttezza della
riclassificazione (in questo senso,
ex multis,
Cass. n.
5784-13; n. 10489-13; n. 21532-13).
Tanto
è
sufficiente
a
rigettarlo,
conseguendone
l’assorbimento dei restanti motivi, al cui scrutinio la
ricorrente non ha interesse.
La sentenza di merito resta difatti sorretta dalla
statuizione afferente l’illegittimità dell’atto per vizio
di motivazione.
IV. – Il consolidamento della giurisprudenza di questa
corte sul tema, in epoca successiva alla proposizione del
ricorso, induce alla compensazione delle spese
processuali.
p.q.m.
3
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 18 giugno 2014.
tiuw.A.4-9
91/41-AJL-5
Il C nsigliere ei tensore