Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17676 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18459/2017 R.G. proposto da:

O.G., avvocato difeso da se stesso, con domicilio eletto

in presso il suo studio Roma, via Adalberto, n. 6;

– ricorrente –

contro

Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7020 pubblicata il 16

giugno 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO

Il Banco di Napoli s.p.a., terzo pignorato in una procedura esecutiva ai danni dell’I.N.P.S., ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli ad istanza del creditore assegnatario O.G., eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del credito e la decadenza prevista dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis, come modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, lett. b.

Il giudice di pace accoglieva l’opposizione sotto entrambi i profili dedotti.

Il Tribunale di Napoli, innanzi al quale l’ O. appellava la decisione, respingeva il gravame.

Tale sentenza è stata fatta oggetto, da parte dell’ O., di ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il Banco di Napoli s.p.a. non ha svolto attività difensiva. L’I.N.P.S. ha depositato in cancelleria una procura speciale redatta su atto separato e materialmente congiunta alla copia del ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente, deve essere rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio dell’I.N.P.S., effettuata nelle forme innanzi descritte, diverse da quelle tassativamente indicate dall’art. 370 c.p.c..

Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione meccanica degli atti dei giudizi di merito. Esso quindi non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

Non si provvede sulle spese, poichè in questa sede le parti intimate non hanno validamente svolto attività difensiva.

In applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’impugnante soccombente è comunque tenuto al pagamento di un importo a pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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