Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17675 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. I, 28/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8463-2005 proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso l’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAIO CARLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA BUILDING DI GIAMPAOLO PIZI & C.

S.A.S.

((OMISSIS)), in persona del Curatore Avv. T.R.,

nonchè DEL SOCIO ACCOMANDATARIO P.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato LAURO

MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato PISAPIA FABIO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 936/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. COZZI, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 luglio 1998, il tribunale di Napoli dichiarò il fallimento della società in accomandita semplice Building di Giampaolo Pizi & C. nonchè del socio accomandatario P. G..

Con citazione del 18 marzo 1999, il fallimento della società Building propose dinanzi allo stesso tribunale azione revocatoria ex art. 66 L. Fall. e art. 2901 cod. civ. nei confronti di P. G. e di E.S. in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minorenni M., V. e P. G. chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia nei confronti della massa del fondo patrimoniale costituito dal P. con atto pubblico notarile del (OMISSIS) e consistente in due unità, immobiliari poste, rispettivamente, in (OMISSIS).

Si costituì il P., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia M., eccependo la nullità della citazione per non aver l’attore richiesto la nomina di un curatore speciale per i minori, contestando genericamente nel merito la domanda.

Con sentenza depositata il 27 marzo 2001,il tribunale, in accoglimento della domanda della curatela, dichiarò l’inefficacia nei confronti del fallimento di P.G. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Rilevò in primo luogo il tribunale che l’azione risultava proposta dal curatore sia del fallimento della S.a.s. Building che del P. in proprio, sebbene mancasse l’autorizzazione del giudice delegato ed il conferimento della procura alle liti da parate del curatore anche in nome del fallimento del P..

Ritennero, poi,i primi giudici che non occorreva la nomina di un curatore speciale che rappresentasse in giudizio le figlie minori del P. sia perchè la situazione di conflitto doveva essere attuale e non potenziale, sia perchè a tanto ben avrebbe potuto provvedere anche lo stesso convenuto, a parte il rilievo che i figli non avevano alcun diritto soggettivo sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

Nel merito il tribunale ritenne che il fallito era ben consapevole che la distrazione dei beni avrebbe nuociuto ai suoi creditori e che, stante la gratuità della costituzione del fondo, nessun altro requisito era richiesto, come quello che attiene allo stato soggettivo del coniuge beneficiario.

Contro questa sentenza, non notificata, interponeva appello il P. con atto del 13 maggio 2002 diretto contro il curatore del fallimento della società Building. Resisteva il fallimento sia della soc. Bilding che quello di P.G. in proprio opponendosi all’accoglimento del gravame. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 936/04,dichiarava improponibile l’appello rilevando che quest’ultimo era stato proposto nei confronti del fallimento della Building di Gianpaolo Pizi & C. Sas e non già nei confronti del fallimento in proprio del P.G. unico soggetto in favore del quale il tribunale aveva pronunciato la revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione P.G. sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il fallimento sociale della Building di P.G. ed il fallimento di quest’ultimo in proprio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il P. contesta la decisione impugnata laddove ha ritenuto che in primo grado l’unico soggetto presente in giudizio era il fallimento sociale, non essendo quello personale munito di autorizzazione del giudice delegato ed ha, poi, invece sostenuto che il gravame doveva essere proposto nei confronti, del fallimento e che in assenza di impugnazione si era formato il giudicato circa la pronuncia di revocatoria in favore di quest’ultimo.

Sostiene il ricorrente che, se il fallimento personale non risultava costituito in primo grado, l’appello non poteva essere proposto nei confronti di quest’ultimo. Aggiunge che essendosi il fallimento personale costituito in appello, ciò faceva escludere il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado nei suoi confronti.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

A tale proposito il fallimento resistente ha dedotto l’esistenza di certificazione dell’ufficiale giudiziario da cui risulterebbe che la sentenza impugnata era stata notificata il 18.1.05 anzichè il 28.1.05.

Il motivo è infondato.

Vi sono invero in atti due copie originali della sentenza di appello notificata una è quella notificata al ricorrente, che reca la data del 28.1.05, e l’altra è quella del resistente, che reca la data del 18.1.05. Risulta, poi, in atti una certificazione dell’Ufficiale giudiziario che attesta che la notifica è avvenuta il 18.1.05.

In base a detta documentazione deve ritenersi che il termine iniziale per proporre ricorso per cassazione per la parte che ha ricevuto la sentenza notificata è necessariamente quello che risulta dalla copia ad essa consegnata, senza che rilevi a tal fine la data di effettiva consegna.

Quando si tratta infatti di stabilire se la proposizione del ricorso da parte di chi ha ricevuto la notifica della sentenza sia in termini o meno, l’accertamento in questione deve essere effettuato tenendo in considerazione quanto effettivamente a conoscenza del notificato stesso in base alla documentazione dal medesimo ricevuta ed in suo possesso. Se pertanto nella relata di notifica della sentenza risulta scritta in modo inequivocabile una certa data, è a quest’ultima che il notificato deve necessariamente far riferimento per stabilire il termine entro cui proporre ricorso senza che possa a questi opporsi una diversa ed anteriore data. Sotto tale profilo deve, poi, escludersi che possa assumere ad elemento decisivo la certificazione dell’Ufficiale giudiziario. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare a tale proposito che,in tema di notificazione, l’attività dell’ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall’art. 148 cod. proc. civ., senza che le risultanze di quest’ultima possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell’ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti, mentre l’attestazione con la quale l’ufficiale giudiziario, ai sensi del citato art. 148, da atto dell’avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma, costituisce attività direttamente compiuta dal medesimo ufficiale giudiziario (senza alcun margine di apprezzamento discrezionale o di libera valutazione) e quindi atto pubblico assistito da fede privilegiata, la cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela di falso; con la conseguenza che soltanto la querela di falso – proponibile anche nel giudizio di cassazione, qualora riguardi atti o documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimità – potrebbe consentire di rettificare, con accertamento compiuto dal giudice esclusivamente competente ex art. 9 cod. proc. civ. e mediante i provvedimenti accessori di rettificazione ai sensi dell’art. 226 cod. proc. civ., in relazione all’art. 480 – ora art. 537 cod. proc. pen., l’eventuale errore nell’indicazione, nella relata ex art. 148 cit., della data della notifica del ricorso per cassazione. (Cass. 13748/03).

Nel caso di specie, dunque, la curatela fallimentare avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso l’attestazione contenuta nella relata di notifica della sentenza consegnata a mani del ricorrente in assenza della quale l’attestazione stessa risulta incontrovertibile e poichè – come in precedenza osservato – il notificato, per calcolare i termini per proporre ricorso avverso la sentenza, non può che basarsi sulla data di notifica apposta sull’atto a lui notificato, è evidente che ,ai fini di stabilire la tempestività del ricorso, deve farsi riferimento alla data apposta sulla copia notificata al ricorrente. Venendo all’esame del ricorso, lo stesso è fondato. E’ pacifico in causa che la sentenza di primo grado, in cui il curatore aveva agito sia per conto del fallimento sociale che per quello personale, è stata pronunciata nei confronti del solo fallimento personale del P. e non anche nei confronti del fallimento sociale e che l’impugnazione del P. è stata proposta solo nei confronti di quest’ultimo fallimento. Da ciò è stato ritenuto dalla Corte d’appello che la pronuncia di primo grado fosse passata in giudicato nei confronti del fallimento personale poichè il fallimento sociale, essendo un soggetto diverso dal fallimento del socio e non legittimato a proporre azione revocatoria, non poteva essere utilmente il destinatario del gravame , non avendo a ciò il P. alcun interesse stante le distinte masse attive dei due fallimenti.

L’assunto della Corte d’appello non può essere condiviso. Questa Corte ha in diverse riprese affermato che la curatela del fallimento sociale non ha la legittimazione passiva rispetto a controversie processuali coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio, semprechè tale affermazione sia riferita all’attività che il curatore svolga per l’esercizio di diritti che come nella specie, egli trova nella massa attiva e dunque già spettanti al fallito, in tal senso giovando la identità delle situazioni soggettive tutelate, quella della massa concorsuale con quella dell’originario creditore, in cui la curatela subentra, assumendone la stessa posizione processuale. (Cass. 2996/1994). Al contrario, invece, di quanto è dato verificare, allorchè quella identificazione manchi, come nell’esercizio delle azioni revocatorie, in cui il curatore agisce come terzo, e, cioè, come esclusivo portatore degli interessi della massa dei creditori, per la quale la legittimazione ad esercitare le azioni che giovano ad incrementare le masse attive, sia dei singoli soci che della società, è in re ipsa, in quanto il curatore del fallimento di quest’ultima della situazione fatta valere prospetta la diretta titolarità, dal momento che le risorse recuperate giovano direttamente ai creditori sociali, in danno dei quali – oltrechè in danno dei creditori individuali – esse erano fuoriuscite dal patrimonio del fallito, nel periodo sospetto, riducendo o annullando la garanzia patrimoniale che avevano costituito o concorso a costituire, anche a loro vantaggio.

Sussiste pertanto – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di seconde cure – la legittimazione del curatore del fallimento sociale nelle azioni revocatorie rivolte contro atti di disposizione del socio fallito. (Cass. 22629/06; Cass. 7105/01; Cass. 969/1998 e cass. 10725/1996). Da ciò discende ulteriormente che non appare corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui la pronuncia di primo grado sarebbe stata emessa nei confronti del solo fallimento personale. La sentenza in questione, infatti, ha disposto la revoca in favore del fallimento personale della costituzione del fondo patrimoniale operata dal P. perchè è evidente che, trattandosi di beni personali del socio, la pronuncia non poteva che concernere la revocatoria di detto atto ma ciò non toglie che il rientro dei beni nella massa attiva del fallimento personale da cui erano usciti produceva, in virtù di quanto dianzi appena detto, i propri effetti anche nei confronti del fallimento sociale che veniva ad acquisire indirettamente alla propria massa attiva anche i beni del fondo. Da ciò discende che non può non ritenersi che la sentenza di primo grado sia stata pronunciata anche riguardo a detto fallimento, fornito di legittimazione attiva, nei confronti del quale poteva dunque del tutto legittimamente proporsi l’appello.

Sotto altro profilo, si osserva che la Corte d’appello ha rilevato che il fallimento personale di P. aveva agito in giudizio in assenza di autorizzazione del giudice delegato, senza però trarre da detta circostanza alcuna conseguenza, mentre avrebbe dovuto verificare d’ufficio la regolarità della costituzione di detto fallimento in grado di appello, in relazione ad una eventuale sanatoria, per accertare se l’unico soggetto regolarmente munito di autorizzazione e quindi costituito in giudizio, sia in primo che in secondo grado, non fosse il fallimento sociale agente (come si è visto pienamente legittimato ad agire) a favore della quale la pronuncia di revoca emessa dal primo giudice doveva ritenersi pienamente valida ed efficace con la conseguenza che l’appello non poteva che essere proposto nei confronti della predetta parte. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione ,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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