Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17675 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.17/07/2017), n. 17675
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1593/2016 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO COLOMBO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4732/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 09/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che l’INPS ha proposta opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi diretto ad ottenere l’esecuzione forzata della sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stato affermato il diritto di M.C. all’equiparazione economica dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili rispetto a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, con condanna generica dell’istituto previdenziale al pagamento di quanto a tale titolo spettante;
che il giudice adito dichiarò non dovuto l’importo azionato;
che avverso tale decisione propose appello M.C.;
che la Corte di appello di Napoli dichiarò improcedibile l’appello sul rilievo che, come eccepito dall’INPS nella memoria di costituzione in secondo grado, l’appellante aveva omesso di notificare l’atto di appello, notificando in luogo di esso l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado alla quale era allegato il decreto di fissazione dell’udienza di merito e osservando che, alla luce dei principi affermati da Sezioni Unite n. 20604/2008, non sussistevano i presupposti per la concessione di un termine ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.C. sulla base di un unico motivo;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che l’unico motivo di ricorso si deduce violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione degli artt. 291 e 421 c.p.c. e si censura la decisione per non avere assegnato un nuovo termine per la notifica del ricorso;
che lo stesso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, perchè in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire da Cass. S.U. n. 20604 del 2008, secondo la quale il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato “non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente senza che sull’inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare” (in tal senso si vedano Cass. n. 20613 del 9/9/2013; Cass. n. 19191 del 28/9/2016);
che tale vizio processuale è riscontrabile nella fattispecie in esame, nella quale risulta pacificamente non notificato l’atto di gravame ma solo la istanza inibitoria ex art. 431 c.p.c.;
che alla declaratoria d’inammissibilità consegue la liquidazione delle spese processuali a carico della ricorrente, in difetto di sottoscrizione da parte di quest’ultima della dichiarazione funzionale all’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017