Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17675 del 02/07/2019
Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17675
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20619/2016 R.G. proposto da:
M.A.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Cosi,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Caio Mario,
n. 13;
– ricorrente –
contro
Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetto Gargani, con
domicilio eletto in Roma presso il suo studio, viale di Villa
Grazioli, n. 15;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4382 depositata il 2
marzo 2016.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Cosimo D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
M.A.E., ottenuta un’ordinanza di assegnazione ex artt. 543 ss. c.p.c. nei confronti dell’INPS (debitore esecutato), notificava il provvedimento al terzo pignorato Intesa San Paolo s.p.a., unitamente ad un atto di precetto contenente l’autoliquidazione delle relative spese legali.
L’istituto bancario corrispondeva alla creditrice la sola somma indicata nell’ordinanza di assegnazione, ritenendo non dovute le spese di precetto. Ne scaturiva una seconda azione esecutiva, questa volta intentata direttamente nei confronti di Intesa San Paolo, alla quale l’istituto si opponeva.
Il Giudice di pace di Roma l’accoglieva l’opposizione e il Tribunale di Roma respingeva l’appello proposto dalla M., condannandola ex art. 96 c.p.c..
La M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso, illustrati da successive memorie. Intesa San Paolo Spa ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Il ricorso è inammissibile, in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione meccanica degli atti dei giudizi di merito. Esso quindi non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Infatti, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1.
In applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’impugnante soccombente è altresì tenuta. al pagamento di un importo a pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione proposta.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019