Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17674 del 28/07/2010
Cassazione civile sez. I, 28/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12474/2005 proposto da:
PANE E DOLCI S. ANASTASIA S.N.C. (c.f. (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA AMELIA 16, presso l’avvocato MAGNANELLI MASSIMILIANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BERNETTI Maria, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA., L.
TEVERE FLAMINIO 76, presso l’avvocato MACCALLINI Carlo, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Mario
Liguori di Roma – Rep. 141111 del 5.5.05;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 987/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 25/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
06/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Maccallini che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 13-11-1996, la PANE E DOLCI E. Anastasia S.n.C., conveniva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni nei suoi confronti, per comportamenti inadempienti della Banca che non aveva inoltrato la richiesta di contributo artigiano alla Regione, condizione necessaria per la concessione di un mutuo a tasso agevolato, che, in mancanza, era stato concesso dalla Banca ad un tasso ordinario.
Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi la domanda contro di lei proposta.
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza 19-4/8-5-1999, rigettava la domanda.
Interponeva appello la Soc. PANE E DOLCI, con atto ritualmente notificato.
Costituitosi il contraddittorio, la B.N.L. chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza 19-10/25-11- 2004, rigettava l’appello. Essa, da un lato, affermava che tra le parti era intercorso un rapporto da inquadrarsi nel contratto di appalto, e la Banca risultava inadempiente, non avendo inoltrato la richiesta di finanziamento all’Ente competente, ma rigettava la domanda di risarcimento, non avendo l’appellante fornito prova che detta richiesta sarebbe stata accolta.
Ricorre per cassazione la Soc. PANE E DOLCI, con un unico motivo.
Resiste con controricorso la B.N.L., che pure ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione.
Come si è detto, il Giudice a quo ha rigettato la domanda di risarcimento, non avendo l’appellante provato che la richiesta di finanziamento sarebbe stata accolta (o quantomeno avrebbe avuto possibilità di essere accolta).
Tale argomentazione non viene minimamente censurata dall’odierna ricorrente, la quale si limita a ribadire che, con il mancato invio della richiesta alla Regione, essa ha dovuto soggiacere, riguardo alla concessione di mutuo artigiano da parte della banca, ad un tasso di interesse ordinario, ben superiore a quello agevolato.
Per quanto osservato, il motivo proposto appare inammissibile.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010