Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17674 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.17/07/2017),  n. 17674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23679/2015 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLA AMADEI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LUIGI CALIULO, FILIPPO

MANGIAPANE, MARIA PASSARELLI e SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8317/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Rilevato che la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di B.I. intesa al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, per il periodo dal 14.7.1971 al 31.12.1999, detratti i periodi di cassa integrazione;

che la decisione di secondo grado è fondata sull’adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva accertato un’esposizione del lavoratore a polveri di amianto aerodisperso inferiore a 100 fibre/litro, valore non superato neppure all’esito della revisione operata dal C.T.U., in seguito alle note tecniche del C.T.P. della parte appellata, del tempo di esposizione dovuto alla sostituzione dei freni;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di tre motivi B.I., illustrato mediante memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo di ricorso, il quale in rubrica denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è inammissibile poichè parte ricorrente non individua alcun fatto storico di rilevanza decisiva la cui considerazione è stata omessa, nei termini chiariti da Sezioni Unite del 7/4/2014 n. 8053, incentrandosi la censura sulla corretta applicazione del metodo utilizzato per il calcolo della durata dell’esposizione del lavoratore con specifico riferimento ai tempi relativi alla sostituzione dei freni;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, censurandosi la decisione per non avere il giudice d’appello dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere la C.T.U. di primo grado, neppure esaminata criticamente dal consulente nominato in grado d’appello;

che il motivo risulta manifestamente infondato alla luce del principio enunciato da Cass. 25/2/2011 n. 4657, considerato altresì che il giudice di appello ha dato conto delle note critiche alla consulenza tecnica d’ufficio della parte privata richiedendo chiarimenti in merito al C.T.U., del quale ha condiviso la ulteriore valutazione;

che con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione d norme di diritto (D.M. 27 ottobre 2014, art. 3, comma 7), con censura inammissibili poichè si sostanzia in una critica alla C.T.U. di secondo grado senza che venga indicato il fatto decisivo che avrebbe determinato l’errore del consulente ed esprimono un mero dissenso scientifico in ordine alle modalità con le quali è stato condotto l’accertamento;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità a carico del soccombente, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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