Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17673 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. I, 28/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GALLENCA S.P.A., già GALLENCA S.R.L. e già GALLENCA di CASTELLINA

&

C. S.n.c. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,

presso l’avvocato NOBILONI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINAI FRANCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA INTESA S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presse

l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FIORETTA ENRICO, FIORETTA PIERO. giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CATALANO, con delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso, in subordine il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 02 settembre 1997, la Banca Commerciale Italiana S.p.A. (oggi Banca Intesa S.p.A.) conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino, Gallenca di Castellina & C. s.n.c. (oggi Gallenca S.p.A. per sentirla condannare al pagamento di L. 6.066.666, quale rimborso di un finanziamento erogato a V.C., dalla convenuta garantito.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la società convenuta chiedeva rigettarsi ogni domanda contro di lei proposta, precisando che dalla dedotta garanzia essa era receduta in data anteriore al finanziamento in questione.

Il Tribunale di Torino, cui la causa era pervenuta, a seguito della soppressione delle Preture, secondo il D.Lgs. n. 51 del 1998, con sentenza in data 19 agosto 2003, accoglieva la domanda della banca.

Interponeva appello la Gallenca S.p.A., con atto notificato il 28 ottobre 2003. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la banca chiedeva rigettarsi l’appello.

La corte d’Appello di Torino, con sentenza 26 novembre 2004 – 02 marzo 2005, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione la Gallenca S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la Banca Intesa, che pure deposita memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2721, 2722, 2723, 2724, 2726 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il motivo è inammissibile.

Per larga parte, le argomentazione svolte appaiono non pertinenti: si richiama il principio della presunzione di conoscenza, indicato dall’art. 1335 c.c., per cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona, si reputa conosciuta se perviene all’indirizzo del destinatario, ed è questi a dover provare la mancata conoscenza, senza sua colpa. Ma, nella specie, è la prova dell’invio della lettera di recesso che, secondo il Giudice a quo, non è stata raggiunta.

La valutazione della prova costituisce giudizio di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica (per tutte, Cass. n. 103 del 2009).

La censura proposta dal ricorrente finisce per introdurre nella sostanza profili di fatto (l’invio e la ricezione della lettera di recesso) estranei alla valutazione di questa Corte. La motivazione della sentenza appare al riguardo adeguata e non illogica: il Giudice a quo ritiene inattendibile la deposizione della teste G., dipendente dell’odierna ricorrente, che afferma di aver redatto la lettera e di averla consegnata a mano ad un impiegato della banca, senza indicarlo o precisare un qualsiasi particolare idoneo ad individuarlo; il Giudice prosegue, considerando alcuni ulteriori indizi: l'”importanza” della lettera di recesso e l’evidente contrasto , rispetto ad una differente prassi commerciale, di una consegna a mano, senza rilascio di alcuna ricevuta; il mancato controllo da parte della società dell’avvenuta ricezione, l’invio successivo di clienti alla banca, che essa, a seguito dell’asserito recesso, non avrebbe più garantito.

Va conclusivamente dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1000,00 comprensivi di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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