Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17673 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33575-2018 proposto da:

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI

DI DIO FATEBENEFRATELLI, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Barbatelli, ed

elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio del medesimo, in

VIALE DELLE MILIZIE 76 SCALA 8 INT6;

– ricorrente –

contro

S.M.R., rappresentata e difesa dall’avv. Anna

Liguori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della

medesima in Napoli, corso Umberto I n. 75;

– resistente e ricorrente incidentale –

Nonchè contro:

Cattolica Assicurazioni Coop. a r.l., in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Pierfilippo

Coletti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo

in Roma, viale delle Milizie 38;

– resistente –

e contro

GENERALI ITALIA SPA, (già Ina Assitalia SpA), in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Tassoni, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via

Cristoforo Colombo n. 440;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3895/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.M.R., con atto di citazione del 20/1/2010, convenne davanti al Tribunale di Napoli la Provincia Religiosa di San Pietro, proprietaria dell’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, per sentir accertare la responsabilità della convenuta per i danni da essa subiti in occasione di un ricovero presso l’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli durante il quale i medici, pur constatando una importante sofferenza neurologica della paziente, non si affrettarono a procedere al parto cesareo ma attesero alcuni giorni che si rivelarono fatali per la partoriente la quale subì, in conseguenza, danni molto gravi e permanenti. L’Ospedale si costituì tempestivamente e chiese di poter chiamare in causa le due compagnie di assicurazione al fine di essere manlevato. Si costituì la Cattolica deducendo l’infondatezza della domanda mentre Generali Italia SpA (succeduta ad Ina Assitalia) eccepì l’inoperatività della polizza scaduta in data successiva all’evento ma ormai non più attiva al momento di presentazione della richiesta risarcitoria. La Provincia Religiosa contestò le tesi delle compagnie e sostenne che la clausola claims made, in base alla quale si invocava la non operatività della polizza, era nulla perchè vessatoria e comunque non espressamente accettata.

Disposta CTU, il Tribunale di Napoli accolse la domanda dell’attrice, ritenne la responsabilità contrattuale dell’Ospedale e lo condannò a pagare la somma di Euro 851.918,00, oltre spese di CTU e di giudizio. Rigettò le domande di garanzia contro le compagnie assicuratrici.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dalla Provincia Religiosa, con sentenza n. 3895 dell’1/8/2018, ha rigettato l’appello ritenendo che la responsabilità in capo all’ente ospedaliero fosse contrattuale dovendo pertanto il danneggiato provare soltanto l’esistenza del contratto, l’insorgenza o aggravamento della patologia ed allegare inadempienze astrattamente idonee a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare l’esatto adempimento o l’irrilevanza dell’eventuale inadempimento. Quanto alla eccepita irritualità della consulenza tecnica la corte territoriale ha ritenuto che essa fosse percipiente avendo ad oggetto non solo la valutazione dei fatti ma anche il loro accertamento, ponendosi quale fonte oggettiva di prova. Nel merito la corte territoriale ha ritenuto che la consulenza avesse ben evidenziato non solo il danno ma anche il nesso causale tra il comportamento dei sanitari ed il danno medesimo. Per quanto riguarda la clausola claims made, presente nelle polizze e ritenuta dall’appellante vessatoria, il giudice d’appello ha ritenuto che la clausola, al di là della sua vessatorietà, andasse apprezzata per la meritevolezza della sua causa ed in quanto tale dovesse essere ritenuta valida, con la conseguente inoperatività della garanzia stanti i termini vincolanti per la denuncia del sinistro, previsti dalla suddetta clausola, non osservati dall’assicurato.

Avverso la sentenza che, rigettando l’appello, ha condannato l’appellante alle spese del grado, la Provincia Religiosa di San Pietro propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, la società Cattolica di Assicurazione Coop. r.l., la Generali Italia S.p.A. e S.M.R. che propone anche un ricorso incidentale. Generali Italia SpA resiste al ricorso incidentale con autonomo controricorso.

La trattazione del ricorso veniva fissata nell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bisl. c.p.c. del 9 marzo 2020, in vista della quale la ricorrente, Cattolica Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. depositavano memorie. Il Collegio, in ragione della sopravvenienza del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 rinviava a nuovo ruolo.

La trattazione veniva, quindi, fissata nuovamente nell’odierna adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2 in merito al mancato esame della meritevolezza della clausola claims made con conseguente mancata pronuncia di nullità della medesima ex art. 1322 c.c., comma 2 e comunque per non aver valutato se la predetta clausola fosse frutto di abuso censurabile ex Cass., S.U. 24/9/2018 n. 22437 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto che la clausola claims made, in base alla quale i termini di denuncia del sinistro erano rigorosamente disciplinati dal contratto, fosse meritevole di tutela per il solo fatto di estendere la garanzia al triennio antecedente quello di stipula della polizza. Ad avviso della ricorrente questa statuizione non sarebbe conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che sottopone ad uno scrutinio stretto la meritevolezza delle clausole claims made, soprattutto perchè il giudice d’appello ha del tutto omesso di considerare se la polizza che escludeva la possibilità di denunce “postume” rispetto alla scadenza della polizza potesse essere considerata in concreto meritevole di tutela.

2. Con il secondo motivo – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente dell’assenza di comportamenti abusivi da parte delle compagnie e della sussistenza della buona fede dell’assicuratore nel contrattare la clausola claims made e di qualsivoglia indagine richiesta da Cass. S.U. 24/9/2018 n. 22437 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – la ricorrente sostanzialmente ripete censure già svolte nel precedente motivo declinate sotto il profilo del vizio di motivazione.

1-2 I motivi presentano in primo luogo una patente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che: a) quanto alla polizza Assitalia non solo il ricorrente non la localizza in questo giudizio di legittimità, ma nemmeno ne riproduce la clausola che interessa direttamente o indirettamente, in questo secondo caso indirettamente con precisazione della parte del documento in cui l’indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza: ne consegue l’inammissibilità dei due motivi con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 6, inammissibilità eccepita proprio dalle Generali nel loro controricorso; b) quanto alla polizza Cattolica l’art. 366 c.p.c., n. 6 è violato con riferimento all’onere di localizzazione.

Il ricorso appare, dunque, inammissibile, e va, dunque, rigettato sotto tale profilo, giacchè entrambi i motivi si fondano sulla polizza.

Il ricorso principale, comunque, se fosse superabile la evidenziata ragione di inammissibilità, risulterebbe infondato comunque per i motivi qui di seguito evidenziati.

Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla resistente Generali, cui si oppone la ricorrente. L’eccezione di sopravvenienza di giudicato esterno è tardiva poichè le due sentenze passate in giudicato lo sono state successivamente al termine per il deposito delle repliche in appello e cioè nel 2013 e nel 2016, secondo l’insegnamento di questa Corte ad avviso della quale “Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso (Cass., n. 14883 del 31/5/2019)”.

In secondo luogo, è da ritenere priva di pregio la prospettazione della Generali nel senso che il primo motivo porrebbe nella sostanza una quaestio facti e pertanto sarebbe non conforme ai limiti indicati per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 dalle note sentenze delle SS.UU. Il primo motivo vorrebbe denunciare invece un vizio di sussunzione, ma non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Esso, pur avendo consapevolezza di Cass., Sez. Un., n. 22437 del 2018, deduce contraddittoriamente la violazione dell’art. 1322 c.c., comma 2 cioè ragiona sulla base dell’arresto delle sezioni Unite di cui a Cass., Sez.Un., n. 9140 del 2016. Esso infatti argomenta in termini di giudizio di meritevolezza che le SS.UU. hanno superato passando al concetto di apprezzamento della “causa concreta” con le esemplificazioni indicate, dunque appare privo di attività argomentativa in iure. Peraltro nel motivo non si argomenta affatto, come la ricorrente avrebbe dovuto, in relazione a ciascuna polizza, ma genericamente con riguardo al contratto, sicchè il motivo risulta anche carente sotto tale profilo, nel senso che, se anche riqualificando il motivo – si volesse procedere all’apprezzamento della motivazione della sentenza in termini di sussistenza della causa concreta (secondo l’unica fra le esemplificazioni della sentenza del 2018, che parrebbe pertinente), la riqualificazione non gioverebbe alla ricorrente.

Il secondo motivo risulta del tutto generico.

La ricorrente, pur ponendosi a confronto con le Sezioni Unite del 2018, nell’indicare le circostanze che la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare, formula osservazioni del tutto generiche, in quanto rinvia, in modo privo di specificità, a quanto si sarebbe dedotto nel giudizio di merito: il motivo, dunque, se inteso al di là della sola evocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come motivo in iure (valorizzando il riferimento dell’intestazione a comportamenti abusivi e comunque ai criteri indicati dalle SS.UU. nella sentenza del 2018 per l’apprezzamento della causa concreta), risulta privo di specificità (secondo un principio applicabile al motivo di ricorso per cassazione in base alla pronuncia Cass. n. 4741 del 20105, la cui massima consolidata è ora ripresa in motivazione non massimata da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017) e, se inteso ai sensi del n. 5 che è indicato, nuovamente inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè non indica dove e come i fatti di cui si sarebbe omessa la considerazione sarebbero stati introdotti.

3. Sul ricorso incidentale. In ordine ad esso il controricorso della Generali è inammissibile, in quanto detto ricorso non è rivolto contro la Generali. Il ricorso è fondato nella parte in cui, liquidando l’importo di Euro 7.600,00 a titolo di spese dovute alla ricorrente per il giudizio di appello, ha violato il D.M. n. 55 del 2014 nei termini correttamente da essa indicati. Il minimo dovuto per lo scaglione di riferimento era, infatti, di Euro 8.815,00. La sentenza impugnata va cassata in relazione e, decidendo nel merito, la somma dovuta alla S. a titolo di spese del giudizio di appello va liquidata in Euro 8.815,00, non sussistendo ragione per liquidare l’importo oltre i minimi.

4. Conclusivamente il ricorso principale è rigettato e la ricorrente condannata alle spese nei confronti della ricorrente incidentale, liquidate come da dispositivo; l’incidentale va accolto e, decidendo nel merito, le spese del giudizio di appello vanno liquidate come da e dispositivo e distratte in favore dell’avv. Anna Liguori. Le spese sono compensate tra ricorrente principale e compagnie di assicurazione, tenuto conto che il ricorso prospettava questioni sulla c.d. claims made, sollecitando l’esame della giurisprudenza della Corte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente a pagare in favore di S.R. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900, oltre spese generali ed accessori di legge. Accoglie il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello in favore della ricorrente S. in Euro 8.815,00, oltre Euro 80 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%. Le spese così liquidate vanno distratte in favore dell’avvocato Anna Liguori. Sono compensate le spese tra la ricorrente principale e le compagnie di assicurazioni. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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