Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17673 del 04/09/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 17673 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
Data pubblicazione: 04/09/2015
senten:a con motiva:ione
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALIVI ERA
Alessandro,
BRUNELLO
Alessandro,
CIAVARDINI
FACIONI
Paolo,
Maurizio,
BORGNA
CANETTI
COSTA
Paolo,
BOTTEGA
Angelo,
Emanuele,
CAPPA
Eupliuo,
Giorgio,
FIORENTINO
DE
BENEOITTIS
Diego,
FIORETTI
Fabio,
Romano,
·~
‘””d
C)
FRANCESCHINIS Osvaldo,
GUZZON Ivano,
Giuseppe,
GARGIULO Agostino,
GUIDA Saverio,
LOGARZO Giovanni, MALOSSO Raffaele, MARANO
MARRAFFA
Massimo,
MARZULLO
Pompeo,
MASIERO
Stefano, MIGLIETTA Roberto, MOMESSO Luca, OSELLAME Ennio,
PALMA Carmelo, PELLATTIERO Gianluca, PENTA Marco, POSSAMAI
Roberto, POZZOBON Luciano, RIGO Gianluca, RIZZO Serafino,
RuGGIERO
Umberto,
SAVIAN
Roberto,
SCROCCA
Agostino,
SPICCIARELLO Ernesto, TASSI Angelo, TRASATTI Danilo, VANGI
to
u
BALIVIERA
Alessandro,
BRUNELLO
Alessandro,
CIAVARDINI
FACIONI
Paolo,
CANETTI
COSTA
Maurizio,
Giuseppe,
Paolo,
BOTTEGA
Angelo,
Emanuele,
CAPPA
Eupliuo,
Giorgio,
FIORENTINO
FRANCESCHINIS Osvaldo,
GUZZON Ivano,
BORGNA
BENEDITTIS
Diego,
FIORETTI
Fabio,
Romano,
GARGIULO Aqostino,
LOGARZO Giovanni,
MARRAFFA
DE
Massimo,
GUIDA Saverio,
MALOSSO Raffaele, MARANO
MARZULLO
Pompeo,
MASIERO
Stefano, MIGLIETTA Roberto, MOMESSO Luca, OSELLAME Ennio,
PALMA Carmelo, PELLATTIERO Gianluca, PENTA Marco, POSSAMAI
Roberto,
POZZOBON Luciano, RIGO Gianluca, RIZZO Serafino,
RUGGIERO
Umberto,
SAVIAN
Roberto,
SCROCCA
Agostino,
SPICCIARELLO Ernesto, TASSI Angelo, TRASATTI Danilo, VANGI
Vincenzo, VASTANTE Giovanni, VECERA
ZANNI
del
del
Salvatore,
~ni.stero
danno
~chele,
CAMELLATO Carlo chiedevano
VIOLA Luigi,
la condanna
dell’economia e delle finanze al pagamento
non patrimoniale
derivato
dalla
irragionevole
durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio con
ricorso depositato il 18 giugno 1994, non ancora definito
alla
data
delle
domande,
e
poi
definito
con
sentenza
pubblicata il 25 maggio 2011;
che l’adita Corte d’appello, rilevato che i ricorsi in
questione erano stati proposti dopo il 16 settembre 2010 e
che
nel
giudizio
presupposto
i
ri.correnti
avevano
presentato istanza di prelievo nel novembre 2009, riteneva
che
la durata
rilevante
del
-3-
giudizio presupposto
fosse
·~
“”t
C)
o
u
solo quella compresa tra la data dell’istanza di prelievo
e
quella
proposizione
di
riparazione,
sicché
della
liquidava
domanda
per
di
equa
ricorrenti
i
un
indennizzo di euro 500,00, avendo accertato un ritardo di
un anno e
sette mesi
(computato alla data del deposito