Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17673 del 04/09/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17673 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
Data pubblicazione: 04/09/2015

senten:a con motiva:ione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALIVI ERA

Alessandro,

BRUNELLO

Alessandro,

CIAVARDINI
FACIONI

Paolo,

Maurizio,

BORGNA
CANETTI

COSTA

Paolo,

BOTTEGA

Angelo,

Emanuele,

CAPPA

Eupliuo,

Giorgio,

FIORENTINO

DE

BENEOITTIS

Diego,

FIORETTI

Fabio,

Romano,

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C)

FRANCESCHINIS Osvaldo,
GUZZON Ivano,
Giuseppe,

GARGIULO Agostino,

GUIDA Saverio,

LOGARZO Giovanni, MALOSSO Raffaele, MARANO

MARRAFFA

Massimo,

MARZULLO

Pompeo,

MASIERO

Stefano, MIGLIETTA Roberto, MOMESSO Luca, OSELLAME Ennio,
PALMA Carmelo, PELLATTIERO Gianluca, PENTA Marco, POSSAMAI
Roberto, POZZOBON Luciano, RIGO Gianluca, RIZZO Serafino,
RuGGIERO

Umberto,

SAVIAN

Roberto,

SCROCCA

Agostino,

SPICCIARELLO Ernesto, TASSI Angelo, TRASATTI Danilo, VANGI

to

u

BALIVIERA

Alessandro,

BRUNELLO

Alessandro,

CIAVARDINI
FACIONI

Paolo,

CANETTI

COSTA

Maurizio,

Giuseppe,

Paolo,

BOTTEGA

Angelo,

Emanuele,

CAPPA

Eupliuo,

Giorgio,

FIORENTINO

FRANCESCHINIS Osvaldo,
GUZZON Ivano,

BORGNA

BENEDITTIS

Diego,

FIORETTI

Fabio,

Romano,

GARGIULO Aqostino,

LOGARZO Giovanni,

MARRAFFA

DE

Massimo,

GUIDA Saverio,

MALOSSO Raffaele, MARANO

MARZULLO

Pompeo,

MASIERO

Stefano, MIGLIETTA Roberto, MOMESSO Luca, OSELLAME Ennio,
PALMA Carmelo, PELLATTIERO Gianluca, PENTA Marco, POSSAMAI
Roberto,

POZZOBON Luciano, RIGO Gianluca, RIZZO Serafino,

RUGGIERO

Umberto,

SAVIAN

Roberto,

SCROCCA

Agostino,

SPICCIARELLO Ernesto, TASSI Angelo, TRASATTI Danilo, VANGI
Vincenzo, VASTANTE Giovanni, VECERA
ZANNI
del
del

Salvatore,

~ni.stero

danno

~chele,

CAMELLATO Carlo chiedevano

VIOLA Luigi,
la condanna

dell’economia e delle finanze al pagamento

non patrimoniale

derivato

dalla

irragionevole

durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio con
ricorso depositato il 18 giugno 1994, non ancora definito
alla

data

delle

domande,

e

poi

definito

con

sentenza

pubblicata il 25 maggio 2011;
che l’adita Corte d’appello, rilevato che i ricorsi in
questione erano stati proposti dopo il 16 settembre 2010 e
che

nel

giudizio

presupposto

i

ri.correnti

avevano

presentato istanza di prelievo nel novembre 2009, riteneva
che

la durata

rilevante

del

-3-

giudizio presupposto

fosse

·~

“”t
C)

o

u

solo quella compresa tra la data dell’istanza di prelievo
e

quella

proposizione

di

riparazione,

sicché

della

liquidava

domanda

per

di

equa

ricorrenti

i

un

indennizzo di euro 500,00, avendo accertato un ritardo di
un anno e

sette mesi

(computato alla data del deposito

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