Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17673 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19950/2018 proposto

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore P.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5541/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO.

Fatto

RILEVATO

che:

T.G. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 5541 del 14/03/2018 del Tribunale di Roma, di rigetto dell’appello da lei proposto contro l’accoglimento, da parte del Giudice di pace, dell’opposizione di Intesa Sanpaolo, s.p.a., all’esecuzione intentata ai suoi danni in forza di un’ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.;

resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

come già chiarito da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile e relativa ad analoga controversia tra le stesse parti (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, violando l’art. 366 c.p.c., n. 3: e tanto per le medesime ragioni illustrate nel ricordato precedente, al quale può qui bastare un onnicomprensivo rinvio;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza pure delle altre richieste formulate dalla ricorrente;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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