Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17672 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.C. (c.f. (OMISSIS)), S.R.
(C.F. (OMISSIS)), S.M. (C.F.
(OMISSIS)), S.C. (C.F. (OMISSIS)),
S.M. (C.F. (OMISSIS)), S.A.
(C.F. (OMISSIS)), nella qualità di eredi di S.
S., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, – presso la CANCELLERIA
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
sul ricorso 25050-2009 proposto da:
C.C. (C.F. (OMISSIS)) domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
Nonchè da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12r presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
C.C.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
17/03/20091 n. 3404/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto dei ricorsi e rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi separati ritualmente depositati, C.C., nonchè C.C. e altri, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 17-03-2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto liquidazione delle spese giudiziali.
Resiste con controricorso il Ministero nei confronti di tutte le parti; nei confronti della C. propone pure ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i ricorsi avverso il medesimo decreto ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. In ordine alle spese, i ricorrenti, con un motivo, sostengono l’applicabilità delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi, con un altro, lamentano violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: i motivi sono inammissibili per inadeguatezza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., in quanto si configurano come interrogativi circolari, tautologie, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536 del 2008).
Altrettanto inammissibili, altri motivi che sulle medesime questioni sollevano vizi di motivazione, in quanto privi di una specifica sintesi, omologa al quesito di diritto, tale da individuare esattamente il fatto controverso e la sua rilevanza ai fini decisori (tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008). Con altri motivi, i ricorrenti lamentano insufficiente liquidazione delle spese.
Anche tali motivi appaiono inammissibili, per non autosufficienza. I ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere la loro nota spese, indicando esattamente quanto loro sarebbe spettato rispetto alla liquidazione del primo giudice, dunque quale era il pregiudizio occorso. Essi si sono limitati ad indicare astrattamente voci di tariffe professionali, senza riferimenti specifici all’attività svolta (al riguardo Cass. N. 9098 del 2010; Cass. N. 14744 del 2007; n. 17059 del 2007).
Non vi è censura sulla parziale compensazione delle spese del giudizio di merito.
Vanno conclusivamente dichiarati inammissibili i ricorsi delle parti private.
Va rigettato il ricorso incidentale dell’Amministrazione.
Il richiamo che essa fa a una liquidazione del danno per l’importo di Euro. 750,00 per i primi 3 anni e di 1.000,00 per i successivi costituisce una peculiare modalità, non necessariamente applicabile a qualsiasi fattispecie.
Le spese vanno compensate per reciproca soccombenza tra C. e l’Amministrazione, vanno poste a carico delle altre parti private nei confronti dell’Amministrazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili quelli delle parti private; rigetta quello incidentale dell’Amministrazione, compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra C. e l’Amministrazione; condanna C. e le altre parti private in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’Amministrazione, che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011