Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17672 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. I, 28/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 95, presso l’avvocato CONTI

RENATO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.A.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Direttore centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERRONE BENITO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2266/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CONTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PALEARI, con delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso, in subordine il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 23 agosto 1993, C.V., quale amministratrice di ARTE e Moda srl e in proprio, conveniva in giudizio Banca Popolare di Sondrio, soc. cooperativa a r.l., chiedendo dichiararsi e accertarsi le scadenze e l’estinzione di due finanziamenti concessi dalla banca alla predetta società, e i limiti di garanzia, a carico di essa C., per tali finanziamenti.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la banca eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice adito, chiedeva il rigetto delle domande contro essa proposte e, in via riconvenzionale, la restituzione dell’ammontare di detti finanziamenti.

Venivano assunte prove testimoniali e disposta consulenza tecnica d’ufficio contabile.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8660 del 2000, si dichiarava territorialmente incompetente.

La causa veniva riassunta dalla banca davanti al Tribunale di Sondrio che, con sentenza 17-19 novembre 2001, indicava le scadenze dei finanziamenti ed accoglieva la riconvenzionale della banca circa la restituzione di essi.

Interponeva appello la C. in proprio, con atto notificato alla banca e alla soc. ARTE e MODA, in data 15 maggio 2002. Si costituiva la banca, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’appello.

Non si costituiva ARTE e MODA s.r.l. che veniva dichiarata contumace.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 24 marzo – 30 luglio 2004, rigettava l’appello, confermando la sentenza appellata, salvo la correzione di errore materiale relativo all’importo di uno dei finanziamenti.

Ricorre per cassazione la C., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio.

Non ha svolto attività difensiva ARTE e MODA s.r.l.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, C.V. lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3 (sic), sostenendo che il Giudice d’Appello aveva accolto la sua domanda di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dei finanziamenti in questione, in persona di ARTE e MODA s.r.l., e contraddittoriamente aveva posto a carico di essa appellante le spese giudiziali.

Il motivo è infondato.

Chiarisce la sentenza impugnata che, a differenza di quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, il Giudice di primo grado aveva palesemente individuato la parte tenuta alla restituzione dei finanziamenti: dal contesto motivazionale emergeva che tale era ARTE e MODA s.r.l.; per di più la pronuncia di condanna era stata emessa dal Tribunale, “in accoglimento della domanda riconvenzionale della banca”, la quale aveva chiesto la condanna della predetta società. Dunque, il Giudice a quo ha correttamente posto le spese giudiziali a carico dell’appellante soccombente.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, affermando che la Corte di Merito non aveva affrontato la tematica della durata dei finanziamenti, che costituiva oggetto d’appello.

Anche questo motivo è infondato.

Con motivazione corretta ed adeguata, il Giudice a quo precisa che in sede di impugnazione, non è stato richiesto dall’appellante C. l’accertamento relativo alla scadenza dei finanziamenti, essendosi essa limitata a ribadire la domanda relativa ai limiti di garanzia.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta errata valutazione dei limiti di garanzia.

Il motivo è inammissibile.

In modo del tutto apodittico e generico, la ricorrente afferma che il Giudice ha errato nell’interpretare la documentazione prodotta, estendendo la sua obbligazione oltre i limiti di L. 305.000.000.

Sostiene che nessuna obbligazione ulteriore poteva ipotizzarsi a suo carico e che gli interessi dei titoli versati in garanzia esulavano dalla garanzia stessa. Null’altro essa aggiunge: si lamenta in sostanza il mancato accoglimento delle proprie pretese, senza indicare il vizio che inficerebbe l’iter logico della pronuncia (al riguardo, Cass. n. 8237 del (Ndr: testo originale non comprensibile).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.300,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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