Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17672 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30966-2018 proposto da:

C.D., C.M., rappresentati e difesi dall’avv.

Claudio Bossi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del

medesimo in Novara, via Fratelli Rosselli n. 13;

– ricorrenti –

contro

POSTE VITA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e

difeso dall’avvocato Maria Stella Coccia, e con la medesima

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo

studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;

– resistente –

avverso la sentenza n. 574/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione la signora P.R. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Novara la società Poste Vita SpA esponendo che il proprio coniuge C.L., deceduto in data (OMISSIS), aveva stipulato nel 2004 due contratti di assicurazione sulla vita, designandola in entrambi i casi come beneficiaria. Agiva dunque chiedendo il rimborso del capitale assicurato di Euro 5.020,00 o, in subordine, il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di informativa in misura quantificata dal giudice e comunque non inferiore ad Euro 5.020,00. La società Poste Vita S.p.A, nel costituirsi in giudizio, eccepì la prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. essendo trascorsi oltre due anni dal decesso dell’assicurato.

1.2. Il Tribunale di Novara, all’esito del giudizio, in cui si costituivano come eredi per la sua prosecuzione i figli ed eredi M. e C.D., ritenne, però, che nonostante la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, Poste Vita S.p.A. avesse omesso di comunicare alla beneficiaria delle polizze i termini di prescrizione come mutati dalla legislazione medio tempore entrata in vigore e, in definitiva, ritenuta la violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, condannò Poste Vita S.p.A. a risarcire alla C. i danni derivanti dal suo inadempimento nella misura pari alle polizze stipulate in suo favore.

2. La Corte d’Appello di Torino, adita con appello principale da Poste Vita e con appello incidentale da M. e C.D., ha accolto l’appello principale ritenendo che Poste avesse adempiuto ai propri obblighi informativi con due avvisi pubblicati su quotidiani il 30 luglio 2020 ed il 6 settembre 2010 e che, pertanto, veniva meno l’inadempimento contrattuale ritenuto dal primo giudice, con la conseguente condanna dei C. alla restituzione di quanto pagato da Poste in esecuzione della sentenza di primo grado; quanto all’appello incidentale con il quale si faceva valere il termine di prescrizione decennale dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, in base all’ulteriore modifica della normativa, la corte territoriale lo ha rigettato ritenendo che in materia si applicasse il termine previsto dalla normativa vigente al momento del verificarsi dell’evento e dunque il termine biennale di prescrizione.

3. Avverso la sentenza, che ha condannato gli eredi C. alle spese del doppio grado del giudizio, entrambi hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito Poste Vita SpA con controricorso.

La trattazione del ricorso veniva fissata nell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., comma s del 9 marzo 2020, in vista della quale il Procuratore Generale depositava conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso, ed i ricorrenti depositavano memoria. Il Collegio, in ragione della sopravvenienza del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 rinviava a nuovo ruolo.

La trattazione veniva, quindi, fissata nuovamente nell’odierna adunanza camerale.

Diritto

RITENUTO

che:

1.Con il primo motivo di ricorso – con cui si prospetta eccezione di legittimità costituzionale D.L. 28 agosto 2008, n. 134, comma 2 ter convertito nella L. 27 ottobre 2008, n. 166 per violazione dell’art. 2,3,47 Cost., dell’art. 2952 c.c. nella parte in cui fissa in due anni il termine di prescrizione del diritto alla richiesta di riscatto delle somme investite nei contratti assicurazione vita – i ricorrenti ritengono che la modifica dei termini di prescrizione del diritto di riscatto delle somme investite nelle polizze abbia arrecato un irragionevole danno agli assicurati in quanto, al momento della stipula dei contratti, il termine era decennale e, successivamente, a seguito della modifica apportata con la L. n. 166 del 2008, sarebbe stato ridotto a due anni per poi essere nuovamente riportato a dieci anni con la L. n. 221 del 2012. In sostanza, ad avviso dei ricorrenti, il complesso della normativa avrebbe determinato un regime deteriore solo per coloro i quali si fossero trovati nel regime intermedio, con conseguente violazione del principio di uguaglianza e di effettività dei diritti, ponendo una irragionevole disparità di trattamento tra gli assicurati a seconda che l’evento generatore del diritto all’indennizzo- e cioè la morte dell’assicurato – fosse avvenuto prima o dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 134 del 2008.

1.1 Il motivo, che si risolve nella sollecitazione a questa Corte a sollevare una questione di costituzionalità, nella supposizione che sia rilevante per la decisione, è in primo luogo inammissibile, in quanto non indica in modo chiaro la norma su cui si sollecita l’incidente di costituzionalità. Infatti, si fa riferimento ad un “D.L. n. 134 del 2008, comma 2-ter” senza indicare l’articolo cui apparterrebbe il comma.

Se si volesse supplire a tale omissione con una impropria attività di integrazione del motivo, si dovrebbe immaginare che l’oggetto della questione sia rappresentato dal citato D.L. n. 134 del 2008, art. 3, comma 2-ter, aggiunto dalla Legge di conversione n. 166 del 2008.

Ma, intesa in tale senso, la prospettazione dei ricorrenti non è accoglibile.

L’art. 2952 c.c., comma 2 prevedeva originariamente ed anche al tempo in cui l’assicurazione era stata stipulata, cioè nel 2004, un termine di prescrizione di un anno per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione e di due anni per quelli nascenti dal contratto di riassicurazione. Del tutto privo di fondamento è l’assunto dei ricorrenti (pag. 6 del ricorso) che fosse previsto un termine decennale. L’intervento legislativo del 2008 fu migliorativo della posizione dell’assicurato estendendo il termine di due anni anche ai diritti nascenti dal contratto di assicurazione. Questo era il termine applicabile al momento dell’insorgenza del diritto fatto valere dalla de cuius dei ricorrenti, atteso che la nuova norma era applicabile ai contratti già vigenti e considerato che il dies a quo del termine si individuava nel giorno in cui si verificava il fatto che dava origine al diritto alla prestazione.

La morte del C. si verificò il (OMISSIS) e, dunque, nella vigenza del termine prescrizionale introdotto nel 2008. Tale termine decorse il 13 gennaio 2011.

Risulta incomprensibile il pregiudizio che la norma legislativa su cui si sollecita la questione di costituzionalità avrebbe arrecato alla beneficiaria. Essa dettava all’evidenza una disciplina più favorevole rispetto a quella vigente all’atto della stipula del contratto.

Nell’illustrazione del motivo si evoca, poi, ma sempre in modo incomprensibile, la sopravvenienza della modifica introdotta con il successivo D.L. n. 179 del 2012, ma essa (che estese il termine ad un decennio) si verificò quando era già maturata la prescrizione del diritto di cui trattasi secondo la disciplina che lo regolava, quella imperniata sul termine biennale. Non è dato comprendere, del resto, se si voglia sostenere che la nuova disciplina avrebbe dovuto estendersi alle situazioni per cui si era già verificata la prescrizione secondo il regime biennale. Se anche si intendesse la prospettazione in tal senso, l’ipotetica questione di legittimità costituzionale da prospettarsi nel senso della mancata estensione a situazioni già esaurite secondo il vecchio regime risulterebbe assolutamente priva del requisito della non manifesta infondatezza: invero, non si comprende perchè il legislatore avrebbe dovuto estendere la nuova disciplina ad una situazione ormai consolidata e fra l’altro nemmeno oggetto di un giudizio pendente, dato che il giudizio venne introdotto nel 2013.

2. Con il secondo motivo – deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176,1337,1375 c.c. e art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 2, 20, 22 e D.P.R. n. 116 del 2007, art. 3 – i ricorrenti lamentano la violazione delle norme in tema di correttezza nell’adempimento delle obbligazioni, essendo tenuto l’assicuratore Poste Vita SpA ad una comunicazione ad personam dell’imminente prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione come previsto dal Regolamento Isvap del 2010.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè privo di chiarezza e, dunque, di autosufficienza.

Non si dice quale fosse l’oggetto delle pretese comunicazioni dovute.

Il generico riferimento alle modifiche legislative può riguardare solo quelle del 2008, ma esse erano favorevoli.

L’evocazione del D.P.R. n. 116 del 2007, art. 3 e dell’art. 17 del Reg. ISVAP n. 35/2010 è fatta in modo assolutamente poco chiaro: si potrebbe interpretare nel senso che, verificatosi l’evento della morte del contraente, che evidentemente pagava un premio annuale, la società assicuratrice, di fronte al mancato pagamento dei premi per gli anni successivi (2010 e 2011) abbia omesso l’invio della lettera raccomandata prevista dal citato art. 3, che avrebbe allertato la beneficiaria circa l’esistenza della polizza.

Nell’esposizione del fatto, nell’ultima proposizione della pagina 2 del ricorso, si fa un riferimento all’avviso ai sensi del D.P.R. n. 116 del 2007, art. 3 al titolare del rapporto, ma l’allegazione resta del tutto generica ed è comunque insufficiente, una volta considerata la motivazione della sentenza a pagina 9.

Il motivo denuncia la violazione di una congerie di norme, ma non spiega in modo chiaro come e perchè ognuna di esse sarebbe stata violata, dunque incorre nella inammissibilità secondo quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Si veda Cass., Sez. Un., n. 9100 del 2015, secondo cui: “In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati”.

Comunque, la motivazione resa dalla corte territoriale a pagina 9 circa l’invio di avvisi non meglio specificati al contraente (marito della beneficiaria e stipulatore) è criticata in modo assolutamente non efficace: si fa riferimento alle pagine 3, 4, 7 e 8 della citazione ed alle pagine 1 e 2 della memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ma senza riprodurre il contenuto di quest’ultima, mentre si riproducono passi della citazione a pagina 3, 4 e 7. La Corte d’Appello fa riferimento ad un avviso ai clienti che Poste Vita avrebbe reso ad personam, che in effetti è citato nella comparsa di costituzione e risposta e non specificamente contestato nella memoria ex art. 183 c.p.c.. Sicchè è plausibile la motivazione della impugnata sentenza laddove afferma che la signora P.R. non abbia specificamente contestato che l’avviso ad personam fosse stato inviato, sicchè il medesimo debba ritenersi provato, con la conseguente irrilevanza e non decisività del motivo di ricorso relativo a pretesi vizi di comunicazione.

Il ricorso è, peraltro, sul punto anche privo di autosufficienza in quanto non riproduce, come avrebbe dovuto, nè il passaggio della comparsa di costituzione nè quello della memoria ex art. 183 c.p.c., sicchè non pone questa Corte in condizioni di poter valutare se si fosse formata o meno, in base al principio di non contestazione, una prova del ricevuto invio di comunicazioni circa l’imminente maturazione del termine di prescrizione.

Vi è richiesta di compensazione che, in ragione della natura del rapporto intercorso tra le parti e dell’alterno esito del giudizio, può essere accolta.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e le spese, in ragione della natura del rapporto intercorso tra le parti e dell’alterno esito del giudizio, sono compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione del suo pagamento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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