Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17672 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/07/2017), n. 17672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1763/2017 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO – SEZIONE
DISTACCATA DI BOLOGNA, in persona dei legali rappresentanti,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARCELLO CANTONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 972/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata l’8/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
depositata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva riconosciuto la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in favore del sig. M.F., cittadino nigeriano; il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria;
l’intimato si è difeso con controricorso;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
i due motivi di ricorso, rubricati rispettivamente come denuncia di omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme di diritto, vanno esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione; con essi si lamenta che la Corte d’appello abbia riconosciuto lo status di protezione sussidiaria al richiedente sulla base di informazioni non aggiornate, risalenti al 2014, mentre fonti più aggiornate smentiscono che la regione nigeriana di provenienza del sig. M. – l’Edo State – sia attualmente preda di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, come richiesto invece dalla disposizione di legge più sopra richiamata;
i motivi sono inammissibili, sostanziandosi in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, mentre va escluso che il fatto decisivo richiamato dal ricorrente – l’esclusione della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato nell’Edo State – non sia stato preso in considerazione dai giudici di appello, risultando, al contrario, dalla motivazione del provvedimento impugnato che essi hanno preso espressamente in considerazione le condizioni in cui versa l’Edo State, confermando che si tratta appunto di condizioni di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato;
l’inammissibilità di tutte le censure comporta l’inammissibilità del ricorso;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento, in favore, della parte controricorrente, della spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017