Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17671 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. I, 28/07/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 28/07/2010), n.17671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1490-2005 proposto da:

B.G. (C.F. BRTGTN48E16B390U), BA.GI.

(C.F. BRTGNN55H07G702U), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso l’avvocato ERMETES AUGUSTO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZONI LIONELLO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PISA;

– intimato –

sul ricorso 4383/2005 proposto da:

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

BENITO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LAZZERI GLORIA giusta procura in calce al controricorso o ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

B.G., BA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositala il 14/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ERMETES, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito per il resistente l’avv. Calvetto, con delega, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Golia Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l’11.4.2000, B.G. e Ba.Gi. convenivano avanti alla Corte d’appello di Firenze il Comune di Pisa per chiedere determinarsi l’indennità di espropriazione e quella di occupazione d’urgenza relative ad un loro terreno di mq. 1345, sito in detta città.

Premettevano: che l’occupazione era avvenuta in data 7.5.1999; che il decreto di espropriazione era stato notificato in data 13.12.1999;

che l’indennità provvisoria era stata determinata dal Comune, e quindi depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, in L. 48.437.754; che in data 24.3.2000 il Servizio Pianificazione del Comune aveva comunicato che la Commissione Provinciale Espropriazioni per Pubblica Utilità aveva determinato l’indennità definitiva di espropriazione in L. 134.529.590, con avviso della facoltà di proporre opposizione avanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19. Lamentavano, quindi, gli attori che la stima di cui sopra era errata, in quanto non teneva conto che il terreno, al momento dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, era edificabile, e per di più ricadeva in zona urbana residenziale di elevato pregio.

Il Comune si opponeva alla domanda, obiettando che il terreno non poteva considerarsi edificabile, come, del resto, già ritenuto dal Tribunale amministrativo in altra vicenda pendente fra le stesse patti.

Espletatasi consulenza tecnica, la Corte d’appello di Firenze con sentenza 223/04 determinava l’indennità di espropriazione in Euro 105.700, 00 e quella di occupazione in Euro 1.420, 00, ponendo interamente a carico del Comune le spese di consulenza tecnica e compensando per la metà le restanti spese processuali.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i B. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Pisa che propone altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’arti del Protocollo allegato alla Convenzione Europea dei dritti dell’uomo e della libertà fondamentali(protezione della proprietà) in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “.

Sottolineano in particolare la contraddittorietà della motivazione in ragione del fatto che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la natura edificabile del suolo, ha, peraltro, preso atto della “incertezza circa la futura destinazione edificatoria del territorio”, determinando così in misura ridotta la indennità di esproprio.

Con il secondo motivo si dolgono della determinazione dell’indennità effettuata dal giudice di merito senza tenere conto della documentazione prodotta e deducendo la violazione della L. n. 359 del 1992, art 5 bis.

Con il primo motivo di ricorso incidentale il comune di Pisa censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, nei casi di decadenza dei vincoli già impressi, la temporanea inedificabilità del suolo non rileva ai fini della determinazione della indennità di esproprio con la conseguenza che la determinazione della indennità va pur sempre riportata nell’ambito della disciplina di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis per le aree edificabili. Dovendosi invece ritenere che la decadenza dai vincoli urbanistici, invece di restituire al suolo la destinazione precedente, da luogo ad una situazione provvisoria di inedificabilità.

Con il secondo motivo si duole del mancato abbattimento del 40% dell’indennità da liquidare ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Va anzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, che si rivela fondato.

La sentenza impugnata ha rilevato che il terreno oggetto di esproprio rientrava all’epoca dell’acquisto da parte degli attori in un piano di lottizzazione per la costruzione di edifici ad uso abitativo ma che successivamente dal piano regolatore del 1965 e dalla successiva variante del 1973 veniva destinato a zona per attrezzature scolastiche “(scuola materna), tuttavia non essendo nel quinquennio intervenuta alcuna opera di attuazione del predetto vincolo lo stesso era decaduto ai sensi della L. n. 1187 del 1968, art. 2 e solo nel 1994 veniva impresso un nuovo vincolo destinato all’espropriazione.

In altri termini, la sentenza impugnata ha ritenuto che i vincoli imposti dagli strumenti urbanistici del 1965 e del 1973 essendo stati in via specifica predisposti per i terreni oggetto di causa e avendo, quindi, un carattere lenticolare, non avessero natura conformativa ma fossero preordinati all’esproprio con la conseguente applicabilità della indicata decadenza di cui alla L. n. 1187 del 1968, art 2.

Tale assunto è erroneo.

La più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa) la destinazione di aree a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti, nè può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato.

(Cass. 15389/07; Cass. 15616/07; Cass. 23028/04).

Trattandosi dunque di vincolo conformativo, lo stesso non era suscettibile di alcuna decadenza ai sensi della L. n. 1187 del 1968, art. 2 che trova applicazione solo per i casi di vincoli preordinati all’esproprio. Tutto ciò si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili e che incide direttamente sul valore del bene, senza possibilità di deroga da parte di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che le suddette aree, essendo sprovviste delle “possibilità legali” di edificazione, devono essere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione, secondo il criterio di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 20, ancora in vigore per i suoli agricoli. (Cass. 8121/09).

Il motivo va pertanto accolto dovendosi ritenere la natura non edificabile del terreno espropriato.

I restanti motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale restano assorbiti.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’opposizione alla stima, restando confermato il valore del terreno non edificabile come stimato dalla Commissione provinciale in L. 134.529.590, pari ad Euro 69.478,72. Quanto all’indennità di occupazione, posto che il periodo di occupazione legittima è durato dal 7.5.99 (avvenuta occupazione) al 13.12.99 (notifica del decreto di esproprio) per poco più di sette mesi, la stessa va determinata con il criterio stabilito dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, in una somma pari, per ciascun anno, ad un dodicesimo dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area occupata, calcolata, a norma della L. n. 865 del 1971, art. 16, in base al criterio del valore agricolo medio tabellare del fondo (Cass. 6086/2004; 4919/2003; 9926/2001). Conseguentemente l’indennità di occupazione va determinata in Euro 3.377,44 con condanna del comune di Pisa al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla cessazione della occupazione legittima fino al saldo. (Cass. 9410/06; Cass. 5520/06; Cass. 16908/03). L’esito del giudizio, che vede accolta solo parzialmente la domanda dei ricorrenti, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e condanna il comune di Pisa al pagamento dell’indennità di occupazione legittima determinata in Euro 3.377, 44 oltre interessi legali dal termine dell’occupazione al saldo.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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