Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17671 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1518/2017 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 1665,

presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 721/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno, ha negato al sig. R.M., cittadino pakistano, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria effettuato invece dal Tribunale;

la Corte ha in particolare escluso l’inammissibilità dell’appello, eccepita dalla difesa dell’appellato perchè la notificazione del relativo atto di citazione al procuratore del sig. K., iscritto all’ordine di Crotone, era stata eseguita presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro nonostante il medesimo procuratore avesse ritualmente indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; ha infatti osservato in proposito che tale notifica, da qualificare nulla e non inesistente, era stata sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’appellato;

il sig. R. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; l’amministrazione intimata non si è difesa;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, è infondato;

il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916);

il ricorso va pertanto respinto;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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