Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17670 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. I, 28/07/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 28/07/2010), n.17670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GRANDINETTI

GIANCARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MICOFISPA S.R.L., S.C.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA del 6/3/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo

motivo con assorbimento degli altri motivi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso del 18 ottobre 2007 al Tribunale di Cosenza, N.M. propose opposizione avverso il decreto del Giudice delegato al Fallimento della s.r.l. Micofispa – di cui era stato dichiarato il fallimento con sentenza dello stesso Tribunale n. 2077 del 25 ottobre 2006 -, con il quale era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo per la somma di Euro 3.000,95, sul rilievo che non era stata data la prova del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con la Societa’ fallita;

che, con decreto del 19 ottobre 2007, il Presidente del Tribunale adito fisso’ l’udienza nella camera di consiglio del 28 novembre 2007, assegnando alla ricorrente termine fino al 28 ottobre 2007 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore ed alla fallita;

che la ricorrente notifico’ ricorso e decreto al solo curatore;

che, all’udienza del 28 novembre 2007, la ricorrente chiese nuovo termine per la notifica di ricorso e decreto al legale rappresentante della Societa’ fallita, ed il Tribunale, con decreto in pari data, rinvio’ all’udienza del 27 febbraio 2008, concedendo il richiesto termine per detto incombente fino a trenta giorni prima di tale udienza;

che, all’udienza del 27 febbraio 2008, comparvero sia il curatore, sia il legale rappresentante della Societa’ fallita, sig. S. C., ed il Tribunale si riservo’ di decidere;

che il Tribunale di Cosenza, con decreto del 6 marzo 2008, dichiaro’ inammissibile l’opposizione;

che, in particolare, il Tribunale – richiamato e condiviso il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8323 del 2002, secondo cui, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza da parte del giudice delegato, di cui alla L. Fall., art. 98, comma 2, ha natura perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza determina l’inammissibilita’ dell’opposizione, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c. – ha ritenuto che tale principio e’ applicabile anche nella vigenza della L. Fall., art. 99, comma 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 84), “non solo per il caso dell’omessa notifica del ricorso e del decreto che fissa l’udienza di comparizione delle parti, nei termini all’uopo concessi, al curatore, ma anche per l’ipotesi in cui l’opponente non abbia nemmeno tentato la notifica degli stessi al fallito (e questi non sia comparso all’udienza), e che le ragioni di celerita’ sottese all’accertamento del passivo verrebbero immotivatamente vanificate ove si ritenesse sanabile, mediante la concessione di un ulteriore termine, l’omessa notifica del ricorso e del decreto al (solo) fallito, di cui pure e’ prevista, per la prima volta, dal comma 9 recte: L. Fall., art. 99, comma 3, primo periodo citato la partecipazione necessaria anche al giudizio di opposizione allo stato passivo;

che avverso tale decreto N.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura;

che il curatore del Fallimento della s.r.l. Micofispa ed il legale rappresentante della Societa’ fallita, sig. S.C., benche’ ritualmente intimati, non si sono costituiti ne’ hanno svolto attivita’ difensiva.

Considerato che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 3”), la ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero dovuto applicare alla fattispecie la L. Fall., art. 99, comma 3, non gia’ nel testo sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 84 bensi’ in quello sostituito dal successivo D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 6, comma 4 con conseguente irrilevanza della omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione al legale rappresentante della Societa’ fallita;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 153 e 154 c.p.c., L. Fall, artt. 98 e 99 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente ritenuto perentorio – anziche’ ordinatorio -il termine assegnato dal Tribunale, per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione al legale rappresentante della Societa’ fallita;

che, con il terzo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c. e della L. Fall., art. 98”), con il quarto (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) e con il quinto motivo (con cui deduce: “Contraddittorieta’ ed insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro connessione -, la ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 2969 c.c., sia perche’ l’inosservanza del termine predetto non e’ rilevabile d’ufficio, avuto riguardo alla sua natura ordinatoria, sia perche’, nella specie, non si verte in materia sottratta alla disponibilita’ della parti; b) hanno erroneamente assimilato la vigente disciplina delle opposizioni allo stato passivo a quella previgente, senza considerare la diversa strutturazione dei relativi procedimenti; c) hanno evocato – nell’attribuire natura perentoria al predetto termine e nel dichiarare inammissibile l’opposizione proposta – ragioni di celerita’ e di speditezza nella conduzione del procedimento, cio’ in palese contraddizione con la decisione, assunta nell’udienza del 28 novembre 2007, di concedere nuovo termine per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione al legale rappresentante della Societa’ fallita, decisione che presuppone la ritenuta natura ordinatoria del termine medesimo;

che il primo motivo e’ infondato;

che il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 2 (Disposizioni integrative e correttive del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonche’ al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 5, 5 bis e 6) – entrato in vigore il 1 gennaio 2008 (art. 22, comma 1) -, stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche’ alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore”;

che, nella specie – che non riguarda il procedimento per la dichiarazione di fallimento della s.r.l. Micofispa, intervenuta in data 25 ottobre 2006 -, in linea di principio, la disciplina fallimentare applicabile ratione temporis e’ quella dettata dal citato D.Lgs. n. 5 del 2006, entrato in vigore il 16 luglio 2006;

che in particolare alla fattispecie, concernente il procedimento di opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, deve applicarsi – secondo il principio tempus regit actum – L. Fall., art. 99 nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 84 e non gia’ lo stesso art. 99, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 6, comma 4 vigente soltanto a far data, come gia’ detto, dal 1 gennaio 2008, sia perche’ l’impugnazione e’ stata proposta con ricorso del 18 ottobre 2007, sia perche’ i decreti di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, di cui al medesimo art. 99, comma 3 e di concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed alla societa’ fallita, sono stati emanati, rispettivamente, nelle date del 19 ottobre e del 28 novembre 2007;

che, conseguentemente, la questione della tempestivita’ della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza camerale (non solo al curatore del fallimento, ma anche) al fallito e’, nella specie, rilevante, in forza della lettera della L. fall., art. 99, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, che impone(va) appunto detta notificazione sia al curatore sia al fallito;

che il secondo motivo e’, invece, meritevole di accoglimento;

che costituisce ormai diritto vivente quello per cui, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare – a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 22 aprile 1986, n. 102, e 30 aprile 1986, n. 120, con le quali e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale, rispettivamente, dei previgenti L. Fall., art. 98, art. 1, nella parte in cui stabiliva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potevano fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziche’ dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell’avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo, e secondo comma dello stesso art. 98, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore -, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 2 (nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis), per la notifica al curatore del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, deve attribuirsi natura ordinatoria, anche perche’ tale termine e’ finalizzato a permettere la costituzione del curatore, con la conseguenza che la sua inosservanza non determina l’inammissibilita’ dell’opposizione, restando tale inosservanza sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l’attivita’ cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale (cfr. la sentenza n. 25494 del 2009, pronunciata a sezioni unite, in fattispecie cui era applicabile, ratione temporis, il previgente L. Fall., art. 98, comma 2);

che tale principio e’ stato ribadito anche con riferimento alla L. Fall., art. 99, comma 3, – nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 84 applicabile alla specie, ratione temporis -, restando cosi’ stabilito che, con riferimento a tale nuovo testo, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito non ha natura perentoria e che, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l’opposizione, tale inosservanza restando sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l’opponente dimostri di aver provveduto all’adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli (cfr.

le sentenze nn. 11301, 11508 e 13015 del 2010);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta dall’odierna ricorrente, ritenendo di natura perentoria – in violazione dei qui richiamati e ribaditi principi di diritto – il termine fissato per la notificazione del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione al curatore del Fallimento della s.r.l. Micofispa ed alla stessa s.r.l. Micofispa;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione al motivo accolto,- restando assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo;

che, conseguentemente, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi a detti principi di diritto, provvedera’ anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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