Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17670 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7099-2018 proposto da:

LAUS HOLDING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SICA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO LA MARCA;

– ricorrenti –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

UNICREDIT LEASING SPA, CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7850/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Leasing Roma SpA (oggi Unicredit Leasing SpA), concedente, e la società Laus Automobili SpA (successivamente Laus Holding SpA), utilizzatrice, stipularono in data 30/7/2001 un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS) e, con successivo accordo del 31/7/2002, modificarono l’oggetto del contratto prevedendo che lo stesso comprendeva anche oneri di esecuzione di lavori di appalto necessari per la ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile. Detti lavori erano affidati dalla Laus alla (OMISSIS) SpA con pagamento dei singoli SAL posto a carico della società concedente. La società (OMISSIS) cedette ad MPS Gestione Crediti Banca SpA un credito basato su una fattura n. (OMISSIS) relativa al IV Sal dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, per l’importo di Euro 480.234,00.

1.1. Stante il mancato pagamento di una fattura, MPS chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di Leasing Roma SpA, che propose opposizione chiedendo ed ottenendo di chiamare in garanzia la Laus Holding, la quale, in forza di una scrittura privata del 22 luglio 2004 si era obbligata a manlevarla, fra l’altro, della pretesa di MPS basata sull’indicata fattura. Costituendosi in giudizio la Laus chiese ed ottenne di chiamare in causa la Curatela del Fallimento (OMISSIS).

1.2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 7393 del 2011, dichiarò improcedibile la domanda di Laus Holding nei confronti del Fallimento (OMISSIS); rigettò l’opposizione di Unicredit Leasing (già Leasing Roma SpA) nei confronti del decreto ingiuntivo e condannò la Laus a tenere indenne Unicredit Leasing degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione della pronuncia, disponendo in ordine alle spese.

2. La Laus interpose gravame, la Unicredit Leasing si costituì in giudizio formulando appello incidentale con riguardo al rapporto principale di leasing e, nel contraddittorio con tutte le parti, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato sia l’appello principale, sia l’appello incidentale.

3. Avverso la sentenza la Laus Holding SpA ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati anche da memoria. Hanno resistito, con separati controricorsi, sia Unicredit Leasing S.p.A. che la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. (che nel ricorso e così nella sentenza impugnata risulta intimata come rappresentata da MPS Gestione Crediti Banca S.p.A).

4. La trattazione del ricorso veniva fissata nell’adunanza camerale di sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. del 9 marzo 2020, in vista della quale parte ricorrente depositava memoria. Il Collegio, in ragione della sopravvenienza del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 rinviava a nuovo ruolo. La trattazione veniva fissata nuovamente nell’odierna adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – con cui prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Mancanza e/o apparenza di motivazione, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione – la ricorrente censura la sentenza con riguardo alla motivazione con cui essa ha rigettato il suo primo motivo di appello, che ha riassunto sub a) a pagina 6.

La censura, peraltro, non riguarda l’intera motivazione con cui è stato rigettato detto motivo, bensì soltanto una delle due rationes decidendi enunciate a giustificazione del rigetto, quella che la sentenza contiene a partire dalle ultime otto righe della pagina 7 sino al quartultimo rigo della pagina successiva.

La ratio decidendi colà enunciata risulta espressa in questi termini: quella dedotta nel caso in esame è una garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall’attore sicchè il garante può proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nella sola ipotesi in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini della rivalsa ma anche per la trattazione della causa. Essendo Laus Holding stata chiamata in causa ai soli fini della rivalsa si esclude la sua legittimazione alla impugnazione della decisione di primo grado relativa all’opposizione al decreto ingiuntivo.

Secondo la ricorrente la motivazione ora riportata, che essa riproduce in parte, ricorrendo ad una serie di puntini sospensivi, sarebbe incomprensibile sia nella “ispirazione” che “nell’approdo”.

1.2. Il motivo è privo di fondamento. La motivazione ora riportata risulta pienamente comprensibile, sol che si consideri il principio di diritto che richiama: secondo la corte territoriale il motivo di appello era inammissibile, in quanto, in ragione della sua posizione di garante in senso improprio, la qui ricorrente non avrebbe potuto impugnare la decisione di primo grado rispetto alla statuizione resa sul rapporto principale riguardo al quale la garanzia operava, cioè quello inerente il credito fatto valere dalla MPS contro Unicredit Leasing. Si tratta di una enunciazione chiara e, semmai, come si vedrà scrutinando il secondo motivo, errata. Sicchè il motivo denuncia una violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 del tutto inesistente.

2. Con il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si censura, sebbene non in modo chiaro, la stessa motivazione che è stata oggetto del primo motivo e lo si fa criticando l’assunto che la qualificazione della posizione di garante come impropria giustificasse l’inammissibilità del motivo di appello (critica che si indica come “prima ragione”), adducendo che la ricorrente aveva svolto contestazioni rispetto al rapporto principale (critica che si indica come “seconda ragione”) ed in fine prospettando che in relazione alla scrittura del 22 luglio 2004 la posizione della ricorrente sarebbe stata di accollante e tanto giustificava la sua legittimazione a interloquire sul rapporto principale (critica indicata come “terza ragione”).

2.1. Il motivo presenta un’evidente incongruenza riguardo alle norme con cui nell’intestazione si è inteso sorreggerlo. Infatti, evoca, come violati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 paradigmi normativi del tutto inappropriati quali gli artt. 115,116,112 c.p.c. ed inoltre, vertendosi in tema di questione di violazione di norme del procedimento, in modo del tutto ingiustificato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il paradigma da evocare come violato, tenendo conto della prospettazione e assegnatamente di quella espressa con la “prima ragione”, sarebbe stato infatti l’art. 331 c.p.c. e, con riferimento all’art. 360 c.p.c., l’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il Collegio, tuttavia, tenuto conto dei principi espressi da Cass. Sez. Un., n. 17931 del 2013, ritiene che, dando rilevo al tenore dell’illustrazione del motivo, la censura possa essere apprezzata proprio in tal senso, cioè come deducente che, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., la posizione della qui ricorrente la poneva, riguardo al rapporto principale, in posizione tale da legittimarla quale garante ad impugnare anche riguardo alla decisione di primo grado sul rapporto principale garantito.

Apprezzato in tale senso il motivo appare fondato, ma non è idoneo a giustificare la cassazione della sentenza, bensì soltanto la correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

La Corte territoriale, nel sostenere che la posizione di c.d. garante improprio precludeva alla ricorrente di impugnare sul rapporto principale, ha evocato vecchia giurisprudenza manifestamente superata da Cass. sez. Un. 24707 del 2015, la quale ha svalutato completamente la distinzione fra garanzia propria ed impropria, ritenendo che il garante, una volta chiamato in causa, vede la sua posizione qualificata come quella di un litisconsorte necessario processuale riguardo al rapporto principale e ciò in qualsiasi specie di rapporto di garanzia e ciò anche a prescindere (al contrario di come di recente ha ritenuto Cass. n. 1590 del 2019) da una sua contestazione da parte del garante del modo di essere del rapporto processuale che non è necessaria affatto, in quanto su detto rapporto beneficia comunque della contestazione del garantito, con la conseguenza che è sempre legittimato ad impugnare autonomamente sul rapporto principale, potendo semmai escluderlo da tale legittimazione solo un atteggiamento di riconoscimento del modo di essere del rapporto principale, che si sia verificato in primo grado.

Ne segue che, avendo la chiamata in causa determinato un litisconsorzio necessario processuale riguardo al rapporto principale, senza che rilevasse la vecchia qualificazione in senso improprio della garanzia, certamente la terza chiamata qui ricorrente poteva appellare sul rapporto principale.

In conseguenza si deve correggere in tal senso la motivazione, ma la sentenza non può essere cassata, giacchè resta sorretta dall’altra motivazione che la corte territoriale ha enunciato sempre a proposito del motivo di appello sub a), la quale viene criticata con il terzo motivo e che, come immediatamente si vedrà, resta ferma per la ragione che si enuncerà disattendendolo.

E’ appena il caso di rilevare che detta seconda motivazione, essendo in rito, risulta idonea a sorreggere la decisione di rigetto dell’appello, errata invece quanto all’altra motivazione criticata con il secondo motivo qui esaminato.

3. Con il terzo motivo – deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè dell’art. 112 c.p.c. – si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuova l’eccezione sollevata con riguardo al rapporto principale.

Esso critica la seguente motivazione, enunciata di seguito a quella riportata sopra, nelle ultime tre righe della pagina 8 e nelle prime undici della pagina 9 della sentenza, che ha avuto il seguente tenore: “la deduzione relativa al contenuto di una fattura non corrispondente agli accordi contrattuali in relazione ad una asseritamente analoga e legittima fattura mai menzionata nell’appello e mai prodotta in primo grado sì da non essere verificabile dal giudice è inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto eccezione nuova mai avanzata nè nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. nè in altri atti processuali di primo grado, non costituendo una mera difesa dunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ma un’eccezione in senso propri”.

3.1. Anche questo motivo evoca paradigmi normativi sbagliati quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si sarebbe dovuta dedurre la violazione dell’art. 345 c.p.c., ma, pur nuovamente qualificandolo nella sostanza in tal senso, se ne deve rilevare la inammissibilità per manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che omette di fornire l’indicazione specifica della sede processuale di primo grado in cui la contestazione che la sentenza impugnata ha affermato non essere stata svolta se non ex novo con l’appello sempre con il motivo a), sarebbe stata svolta in primo grado: al riguardo non si indica nè il modo in cui la contestazione relativa alla fattura in oggetto sarebbe stata svolta nè la sede processuale in cui essa sarebbe stata fatta. Parte ricorrente avrebbe dovuto sia localizzare la sede processuale della contestazione, sia assolvere il relativo onere di indicazione specifica sotto il profilo contenutistico, riproducendo direttamente il tenore dell’attività di contestazione prospettata con il motivo di appello oppure riproducendola indirettamente, precisando a quale parte della sede processuale di svolgimento l’indiretta riproduzione corrispondeva. Dette indicazioni erano necessarie giusta consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un. 28547 del 2008; da ultimo, si veda Cass., Sez. Un., n. 24469 del 2019).

Del tutto priva di fondamento è la deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che la riportata motivazione è chiara.

4-5 Con il quarto ed il quinto motivo – deducenti entrambi violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – parte ricorrente impugna una motivazione che la Corte di merito non ha reso avendo deciso sul motivo a) con la doppia motivazione di rito di cui si occupano i primi tre motivi.

In pratica – come dimostra l’esordio dell’illustrazione del quarto motivo (cui quella del successivo è consequenziale), là dove si dice che “la Corte d’Appello avrebbe dovuto certamente effettuare quello scrutinio”, così sottintendendo trattarsi di quello che per ragioni di rito ha ritenuto precluso – i due motivi svolgono considerazioni che vorrebbero la fondatezza del motivo di appello a).

Non criticando un decisum essi sono inammissibili. Le ragioni in essi indicate sarebbero state da esaminare dal giudice di un eventuale rinvio disposto in accoglimento di alcuno dei primi tre motivi.

6. Con il sesto motivo di ricorso – deducente violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dell’art. 112 c.p.c. mancanza o apparenza della motivazione, illogicità o contraddittorietà della stessa – si censura la motivazione con cui la corte territoriale ha provveduto sul motivo di appello sub d).

Prive di pregio sono sia la censura di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sia quella di omessa pronuncia: quanto alla prima l’illustrazione del motivo nemmeno la argomenta ed anzi la stessa ricorrente riporta la motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata, riproducendola; quanto alla seconda l’esistenza di tale motivazione palesa che il giudice di appello si è pronunciato e dunque non sussiste alcuna omessa motivazione.

La motivazione resa dalla corte territoriale ha avuto il seguente tenore: “Il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda risarcitoria verso la Unicredit è inammissibile ex art. 345 c.p.c. tenuto conto che, nella memoria di costituzione, l’inadempimento della chiamante MCC (già Leasing Roma) posto a base della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dalla chiamata era stato dalla medesima individuato nella violazione del patto di gestione della lite inserito nell’art. 4 della scrittura rilevandosi che solo con il gravame è stato dedotto l’inadempimento complessivo di MCC ai patti di cui alla scrittura privata del 22/7/2004 e il danno è stato per la prima volta individuato rispetto a quanto la stessa società possa essere tenuta a pagare in forza della fattura definita falsa mutando il fatto costitutivo della domanda proposta in primo grado”. Trattasi di motivazione del tutto chiara.

Nell’illustrazione del motivo si assume di avere chiesto i danni a Leasing Roma (ora Unicredit Leasing) per violazione del patto di gestione della lite, e si sostiene che la Corte di Appello ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello, in quanto deducente una prospettazione nuova. Si assume che la prospettazione era stata svolta nell’atto di costituzione, ma ci si astiene dall’osservare l’onere di indicazione specifica nei sensi indicati sopra, sicchè per questa parte la censura, che avrebbe peraltro richiesto anche di dedurre la violazione dell’art. 345 c.p.c. e che, peraltro, potrebbe anche apprezzarsi come deducente un errore di fatto commesso dalla corte territoriale nel leggere gli atti processuali (come tale deducibile con la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), risulta inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e, dunque, inammissibile.

7. Complessivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

Va dato atto che in ragione dell’esito del ricorso parte ricorrente sarà tenuta al cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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