Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17670 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24699/2016 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 144,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO DI MATTEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA GABRIELLA CATALDO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 8270/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

l’avv. Maria Gabriella Cataldo, difensore del sig. G.B. nel giudizio promosso davanti a questa Corte nei confronti della Generali Italia s.p.a., concluso con ordinanza 27 aprile 2016, n. 8270, chiede correggersi l’errore materiale contenuto in detta ordinanza, consistente nella omessa disposizione della distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;

la parte intimata non ha resistito;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata; dato il tipo di procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l’inserimento, in fine, dopo le parole “accessori di legge”, delle parole “da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Maria Gabriella Cataldo”.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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