Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17670 del 06/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 06/09/2016), n.17670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4265-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/1/2012 della COMMISSIONI, TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA del 5/12/2011, depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di L.P. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 11/01/2012, depositata in data 16/01/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Sevizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2000 al 2004 – è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere, in parte, il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, mentre risultava tardiva la richiesta di rimborso dell’IRAP versata in relazione all’anno 2000, presentata oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 de3l 1973, art. 38 ed infondata la richiesta di rimborso dell’IRAP per l’anno 2004, in quanto il “maggiore importo corrisposto al lavoro della segretaria fa presumere che il professionista intende dotarsi di un apparato organizzativo e produttivo più efficiente”, doveva escludersi la sussistenza del presupposto impositivo “per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003”, con conseguente inapplicabilità dell’imposta IRAP, risultando, dall’esame del quadro RE e dal registro dei beni ammortizzabili, che il professionista aveva impiegato beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile (“mobili e arredi, piccoli attrezzi ed un autovettura ad uso personale e professionale con impiego di modesti capitali”) e si era avvalso di “una segretaria” cui era stato corrisposto un compenso esiguo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione c/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che i compensi corrisposti, dal 2002, ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria, esigui, ad eccezione che per l’anno 2004, fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo, avendo la CTR svalutato i compensi corrisposti a personale dipendente.

2. Le due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono infondate.

Occorre premettere che, in difetto di ricorso incidentale promosso da parte dell’intimato contribuente, non viene in discussione la statuizione di non debenza del rimborso IRAP richiesto per i versamenti effettuato nel luglio e novembre 2000, stante la tardività della richiesta, e per l’anno 2004, non avendo l’Agenzia delle Entrate, vittoriosa, interesse ad impugnarla.

Quanto ai residui rimborsi, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed; insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 12) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra i due motivi proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria, dato questo ininfluente alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

2.Con il vizio motivazionale (secondo motivo), la ricorrente censura la decisione impugnata in punto di esiguità delle spese per compensi a terzi e beni strumentali, ma in relazione a tali profili la decisione impugnata è sufficientemente e congruamente motivata alla luce dei principi già sanciti da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 12109 del 2009.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

la corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2016

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