Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1767 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1767 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 14496-2010 proposto da:
PETRELLI VITO ANTONIO PTRVNT28C14E038P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MACCHIA SAPONARA 101-C,
presso lo studio dell’avvocato BIAGINI GIOVANNI, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente v
contro

2. 013
2313

MONTE ROBERTO MNTRRT50C16D094P;
– intimato –

Nonché da:
MONTE

ROBERTO

MNTRRT50C16D094P,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 28/01/2014

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato BASSO PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 1865/2007 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/04/2009 R.G.N.
1935/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato GIOVANNI BIAGINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso
incidentale condizionato.

2

PETRELLI VITO ANTONIO PTRVNT28C14E038P;

Ric. n. 14496/10 rg.

Svolgimento del processo.
1.

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2003, Petrelli Vito in

qualità di proprietario di un immobile sito in Quaregna (BI),
fatto oggetto il 1^ marzo 89 di contratto di locazione ad uso

c.sas, e da quest’ultima ceduto nel febbraio 96 alla Dieffe di
Santucci Silvana & c.snc (poi De Fabiani spa), chiedeva che i
conduttori succedutisi nei locali venissero condannati a
risarcirgli i danni arrecati all’immobile (per un ammontare di
euro 35.000,00) come da lui riscontrati al momento della
riconsegna delle chiavi (gennaio 2002); oltre al lucro cessante
per il ritardo, anch’esso derivante dalla necessità di porre
rimedio ai danni riscontrati, da lui subito nella stipulazione di
un nuovo contratto di locazione (per un ammontare di euro
15.190,00).
Nella costituzione delle parti conduttrici e previa ctu,
interveniva la sentenza 17 agosto 2005 con la quale il tribunale
di Biella condannava il Monte Roberto in proprio e la De Fabiani
spa, tra loro in solido, al risarcimento di danni pari ad euro
10.443,00 oltre interessi; con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Petrelli al fine di
ottenere un maggior

quantum

risarcitorio; si costituivano Monte

Roberto in proprio nonché la De Fabiani sas di Alciati Maurizio
(già De Fabiani spa) i quali chiedevano il rigetto del gravame
formulando motivi di appello incidentale.

3

commerciale a favore della Ambiente Cucina di Monte Roberto &

Ric. n. 14496/10 rg.

In data 20 aprile 2009 interveniva la sentenza n. 1865 con la
quale la corte di appello di Torino, in totale riforma della
sentenza del tribunale, respingeva le domande proposte dal
Petrelli e condannava il medesimo alla rifusione delle spese dei
due gradi di giudizio a favore delle controparti.

del Monte Roberto (dando espressamente atto dell’avvenuto
passaggio in giudicato della sentenza di appello nei confronti
della De Fabiani sas), formulando un unico ed articolato motivo.
Il Monte Roberto resisteva con controricorso, nonché
formulazione di quattro motivi condizionati di ricorso incidentale
(iscritto allo stesso n.di rg.) su questioni respinte, ovvero
ritenute assorbite dalla sentenza di appello.
Motivi della decisione.
2. Con l’unico motivo di ricorso, il Petrelli deduce – ex articolo

360,

l^ co.nn.3)

e 5)

cod.proc.civ. – violazione e falsa

applicazione degli articoli 1587, 1588, 1590, 1591 e 2732
cod.civ., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ciò perché
la corte di appello – dopo aver reputato fondamentale, nella
successione dei rapporti locativi, l’accertamento dell’epoca di
insorgenza del danno – avrebbe escluso il suo diritto al
risarcimento affermando apoditticamente che i danni emersi erano
tutti anteriori al l^ marzo 89, data di stipulazione
dell’originario contratto di locazione con la Ambiente Cucina di
Monte Roberto & C. sas. Inoltre la corte di appello avrebbe
4

Il Petrelli proponeva ricorso per cassazione nei soli confronti

Ric. n. 14496/10 rg.

violato l’articolo 1590 cod.civ., dal momento che il conduttore
aveva dichiarato in contratto (c1.7) di ricevere i locali di buono
stato di manutenzione, sicchè – stanti i danni emersi al momento
della riconsegna delle chiavi al locatore (gennaio ’01) – doveva
il conduttore risarcirli, salvo provare che essi erano derivati da

Il motivo si correda – ex art.366 bis cod.proc.civ. – del
seguente quesito di diritto:

“si chiede che venga riconosciuto il

diritto del locatore al risarcimento di tutti i danni subiti in
virtù del deterioramenti arrecati durante la locazione alle parti
del locali affittati ed alle loro strutture; accertare e
dichiarare che il conduttore deve restituire le cose locate al
locatore nel medesimo stato in cui le ha ricevute ed in tale
difetto attribuire la responsabilità del danni al conduttore ed il
suo obbligo a risarcire tutti gli stessi danni provocati con
equivalente pagamento in denaro dei costi inerenti le necessarie
riparazioni ed interventi”.

In relazione al vizio motivazionale,

viene inoltre formulato il seguente ‘momento di sintesi’ o
‘quesito di fatto’: “si

chiede che venga dichiarata l’assoluta

insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata nel punto in cui si afferma che i danni non
sarebbero attribuibili al conduttore poiché avvenuti in epoca
precedente alla stipula del contratto di locazione 1989; non è
dato sapere dove il giudicante trae il proprio assunto fattuale,
visto che nei vari elaborati peritali si sancisce la
responsabilità evidente del conduttore che restituiva i locali
5

causa a lui non imputabile.

Ric. n. 14496/10 rg.

affittati non nel medesimo stato in cui li aveva ricevuti, bensì
gravemente deteriorati per le molteplici lesioni presenti in varie
parti dell’edificio locato,- valutare la decisione impugnata in
relazione alle risultanze probatorie presenti in atti e raccolte
durante il giudizio (artt.115 e 116 cod.proc.civ.)”.

così formulati ai parametri di cui all’art.366 bis cod.proc.civ.,
qui applicabile ratione temporis.
E’ orientamento consolidato di legittimità (tra le tante: Cass.
, sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., 17 luglio 2008, n.
19769; Cass., 30 settembre 2008, n. 24339; Cass., 25 marzo 2009,
n. 7197; Cass., 8 novembre 2010, n. 22704) che il quesito di
diritto cui all’art.366 bis cit. – dovendo costituire un momento
di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio generale – non può esaurirsi nella
mera enunciazione di una regola astratta, dovendo invece
presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta.
Esso deve in altri termini raccordare la prima alla seconda, ed
entrambe alla decisione impugnata; di cui deve indicare la
discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto. Deve
pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti
di carattere generale ed astratto, privi di qualunque indicazione
sul tipo della controversia, sugli argomenti dedotti dal giudice
‘a quo’ e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere
condivisi.

6

Il motivo è inammissibile per la non rispondenza dei quesiti

Ric. n. 14496/10 rg.

In particolare, si è anche di recente affermato (Cass. 19.11.13
n. 25903) che il quesito di diritto “deve essere formulato in modo

tale da esplicitare una sintesi logico-giuridica della questione,
cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una
regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi

altri termini, esso deve compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito (siccome da questi ritenuti per veri, altrimenti mancando
la critica di pertinenza alla ratio decidendi della sentenza
impugnata); b) la sintetica indicazione della regola di diritto
applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che,
ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie. Sicchè, il quesito non deve risolversi in un’enunciazione
di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione
sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla
fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile
a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi
altresi desumere il quesito stesso dal contenuto del motivo o
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione
del suddetto articolo (Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420)

Tanto premesso, risulta evidente come il quesito di diritto qui
in esame non risponda ai criteri anzidetti, risolvendosi
nell’enunciazione di interrogativi astratti; scollegati dalla
concreta fattispecie a cui essi pretendono di riferirsi, ma della
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ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in

Ric. n. 14496/10 rg.

quale non riproducono termini e modalità essenziali. Dalla sua
lettura – che, come detto, ha rilevanza autonoma, non potendo
trovare integrazione o specificazione nella narrativa di
illustrazione del motivo – non è dato di individuare lo specifico
errore di diritto nel quale sarebbe incorso il giudice di appello;

corretta applicazione sostitutiva dovrebbe indurre, nella
concretezza del caso, ad una decisione diversa. Il quesito si
risolve, da un lato, nella riedizione della stessa domanda
giudiziale di accertamento della responsabilità del conduttore e
di sua condanna al risarcimento dei danni e, dall’altro,
nell’assumere per scontato che i danni in oggetto siano imputabili
al conduttore medesimo. Esso si fonda dunque su un presupposto di
natura prettamente fattuale (l’esistenza dei danni e la loro
riferibilità al conduttore) che dovrebbe costituire non già un
punto di partenza, ma il punto di arrivo dell’accertamento
giudiziale di merito. Ciò a maggior ragione a fronte di una
sentenza di appello che ha ritenuto (pag.17) di non poter fondare
la responsabilità del conduttore unicamente sul gradimento dei
locali (ritenuto privo di natura confessoria) da lui espresso
nella clausola 7 del contratto di locazione; aspetto,
quest’ultimo, certamente rilevante, ma di cui non viene fatta
specifica menzione nel quesito di diritto.
Analoghe considerazioni di difformità dal modello legale
valgono – sotto il profilo del lamentato vizio motivazionale anche per il su riportato quesito di fatto.
8

e nemmeno la regola di diritto che si assume violata e la cui

Ric. n. 14496/10 rg.

Nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta

la decisione. Sicchè la relativa censura deve contenere un momento
di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in
sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità. (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 20603 del
01/10/2007,

Rv.

599013).

Sul requisito di completezza ed

esaustività del momento di sintesi, si è inoltre affermato che
esso deve concretarsi

“in una parte del motivo che si presenti a

ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è
possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa
lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli,
all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e
non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata
all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il
motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo
al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la
motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la
motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione”.

(Sez. 3, Ordinanza n. 16002 del 18/07/2007, Rv. 598712).

9

insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare

Ric. n. 14496/10 rg.

Si tratta di parametri qui non rispettati, dal momento che il
quesito di fatto in parola si limita a criticare una determinata
ricostruzione del compendio probatorio (segnatamente di natura
peritale) da parte del giudice di appello, senza peraltro
riportare nè indicare gli elementi istruttori di convincimento dai

il riscontro peritale, la prova a carico del conduttore – avrebbe
dovuto escludere l’anteriorità dei danni rispetto al rapporto
locativo instauratosi nell’89. Ciò che viene esplicitato è
unicamente il contrasto con gli articoli 115 e 116 cod.proc.civ.,
ma è evidente che un simile profilo di doglianza non può trovare
ingresso in questa sede, proprio perché volto non già a far valere
un vizio di tipo motivazionale, ma semplicemente ad ottenere la
rivisitazione di merito degli elementi fattuali della vicenda
attraverso una differente valutazione probatoria. Il che è
precluso al sindacato di legittimità.
Il ricorso del Petrelli è dunque per più versi inammissibile.
3.

Il Monte ha formulato quattro motivi di ricorso incidentale i

quali – ancorché espressamente condizionati alla

“non creduta

ipotesi di mancato accoglimento delle rassegnate conclusioni in
via di principalità” (id est:

rigetto del ricorso principale) –

non possono in ogni caso essere delibati perché contenuti in un
ricorso incidentale tardivo per avvenuto decorso del termine
‘lungo’ di proposizione (consegna all’ufficiale giudiziario per la
notificazione in data 9 luglio 2010, a fronte di pubblicazione
della sentenza di appello in data 20 aprile 2009).
10

quali la corte di appello – che ha ritenuto raggiunta, attraverso

Ric. n. 14496/10 rg.

In forza del disposto di cui all’articolo 334.2 cod.proc.civ.,
l’impugnazione incidentale deve dunque ritenersi inefficace perché
correlata ad una impugnazione principale di cui è stata accertata
la inammissibilità.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del

Pqm
1.11 Cpceri-

dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il
ricorso incidentale;
compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 5.12.13..

presente giudizio.

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