Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1767 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3322/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.,

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE

DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

STUDIO ASSOCIATO P.G. E M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 290/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 25/11/2014 R.G.N.

127/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

Stefano, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. La Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 25.11.14, in riforma di sentenza del tribunale di Sassari del 2013, ha annullato l’avviso di addebito con il quale l’INPS aveva intimato allo studio professionale in epigrafe il pagamento di oltre Euro 4761, a titolo di restituzione contribuzione agevolata fruita dallo studio in riferimento alla posizione di una lavoratrice assunta con contratto di inserimento.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto infondata la pretesa restitutoria dell’INPS (basata sul presupposto della non fruibilità da parte degli studi professionali degli sgravi previsti per i contratti di inserimento ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 54), ritenendo che gli studi professionali avessero diritto agli sgravi in quanto imprese ai sensi della lett. a) del citato articolo.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi; lo Studio professionale è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 54 e segg., per avere la sentenza impugnata trascurato che la detta disciplina, relativa ai contratti di inserimento – in correlazione con la natura non formativa del contratto di inserimento – non ha più previsto tra i beneficiari degli sgravi i datori iscritti negli Albi professionali, già previsti dalla diversa disciplina relativa al contratto di formazione e lavoro.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 54 predetto in relazione all’art. 2397 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che lo studio professionale che vi era onerato – non ha dimostrato la prevalenza della attività organizzativa su quella professionale ai fini del riconoscimento della natura di impresa.

6. I due motivi possono essere esaminati

congiuntamente: essi sono fondati.

7. Occorre premettere che la disciplina invocata al fine della fruizione degli sgravi, a differenza di quella relativa al contratto di formazione e lavoro (D.L. n. 299 del 1994, art. 16, conv. in L. n. 451 del 1994), non contempla più “i datori di lavoro iscritti agli albi professionali”. L’art. 54, su richiamato reca per converso una indicazione analitica dei soggetti che possono concludere i contratti di inserimento e, non contemplando gli studi professionali, ha evidentemente inteso escludere gli stessi dalla fruizione dei benefici previsti.

8. Nè lo studio professionale associato può ritenersi ricompreso tra le “associazioni professionali” previste dalla normativa del contratto di inserimento, riferendosi la norma a categoria generale di associazione che raggruppa tutti i soggetti esercenti date professioni e non a singoli studi associati, ovvero a singoli professionisti che esercitano insieme la professione.

9. Ciò posto, va rilevato che la normativa relativa agli sgravi, in quanto derogatoria della generale sottoposizione alle obbligazioni contributive, reca disposizioni di stretta interpretazione, che non consentono l’estensione anche a soggetti che esercitino una professione intellettuale.

10. In tal senso, si è già pronunciata questa Corte, sia pure con riferimento a sgravi contributivi previsti da diverse discipline, escludendosi da un lato che l’agevolazione sia riconoscibile agli esercenti una libera professione (nella specie, la professione forense), essendo limitata ai soli soggetti espressamente indicati dalla disciplina di riferimento (Cass. Sez. Lav. 9382 del 12.4.17; Cass. sez. lav. n. 16092 del 26.6.2013; Cass. Sez. Lav. n. 8258 del 2010), ed escludendosi dall’altro lato l’applicabilità della norma anche a coloro che, pur avvalendosi di una struttura autonomamente organizzata, esercitino una professione intellettuale, atteso che l’espresso riferimento alle “imprese” contenuto nelle norme che prevedono l’agevolazione deve essere interpretato con stretto riferimento ai soli soggetti esercenti professionalmente attività economica organizzata (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16092 del 26/06/2013, Rv. 626977-01, Sez. L, Sentenza n. 18710 del 06/08/2013, Rv. 628350-01; sez. lav. n. 8257 del 7.4.2010 e Cass. Sez.Lav.n. 8258 del 2010).

11. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata. Non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva della lite.

12. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; condanna lo Studio associato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano -per ciascun grado di giudizio – in Euro 2000,00 per compensi professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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