Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1767 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

Regionale della Lombardia, sez. 24^, n. 61, depositata l’1.7.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente, medico anestesista, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 2000 al 2004, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di autonoma organizzazione; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che l’esame del quadro RE del contribuente non denotavano il requisito dell’autonoma organizzazione;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo, deducendo vizio di motivazione in merito all’affermata assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza di risultanze documentali, richiamate nell’atto di appello, attestanti spese per beni strumentali e compensi a terzi;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso è fondato;

che, infatti, la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione risulta assunta dalla decisione impugnata in termini di assoluta apoditticità ed in assenza di qualsiasi valutazione critica delle circostanze, dedotte dall’Agenzia nell’atto di appello, circa la ricorrenza di risultanze documentali attestanti spese per beni strumentali e, quanto alle annualità 2004, anche per compensi a terzi;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., – che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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