Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1767 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 1767 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 12551-2012 proposto da:
ANGELINI GLORIA C.F. NGLGLR64T56Z133P, RUBINO SILVANA
C.F. RBNSVN56S62D508R, ZACCARIA MARIA C.F.
ZCCMRA63H51Z114V, elettivamente domiciliate in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato VALERIA PELLEGRINO, che le rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

2017
3706

– MARTINA MARIA MRTMRA57P68C448V, MICELLO COSIMO
MCLCSM60H28C448H,
FRTRFL65A16H822Z,
SPEDICATO

MARIA

FORTUNATO
MASI

FLORA
CARMELA

RAFFAELE
MSAFLR63L55C975Q,
SPDMCR58E70C448K,

Data pubblicazione: 24/01/2018

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2,
(STUDIO LEGALE ASSOCIATO AIELLO-PASTORE-AMERICO),
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE
RASCAZZO, giusta delega in atti;

RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè contro

ANGELINI GLORIA C.F. NGLGLR64T56Z133P, RUBINO SILVANA
C.F. RBNSVN56S62D508R, ZACCARIA MARIA C.F.
ZCCMRA63H51Z114V, elettivamente domiciliate in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato VALERIA PELLEGRINO, che le rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti ai ricorsi incidentali nonchè contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRINDISI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1258/2011 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/05/2011 R.G.N.
1464/2010.

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

R.G. 12551/2012

RILEVATO CHE
1.

Gloria Angelini, Silvana Rubino e Maria Zaccaria, unitamente ad altri

litisconsorti la cui posizione non rileva in questa sede, avevano adito il Tribunale
di Brindisi al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto ad essere assunti in
ruolo dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, eventualmente
anche mediante avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, in

2000/2001;
2. avevano dedotto di essere stati assegnati, quali LSU, agli istituti scolastici
della provincia di Brindisi ed avevano fondato il preteso diritto all’assunzione sulla
riserva prevista dall’art. 2 della Ordinanza Ministeriale n. 153/2000 e dall’art. 45,
comma 8, della legge n. 144 del 1999, riserva che, come accertato dal Consiglio
di Stato con la sentenza n. 6803 del 2002, non era stata rispettata dal
Provveditore agli Studi;
2.

il Tribunale, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di Maria Martina,

Cosimo Micello, Maria Carmela Spedicato, Flora Masi e Raffaele Fortunato ( i
quali avevano fatto valere in altro giudizio il medesimo diritto azionato dai
ricorrenti) e respinta la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti
degli ex LSU che erano stati immessi stabilmente in ruolo in esecuzione di altri
giudicati, rigettò le domande in quanto per l’anno scolastico 2000/2001 non era
stata dimostrata l’utile collocazione in graduatoria, mentre per quelli successivi il
diritto doveva essere escluso in quanto la avvenuta stabilizzazione presso ditte
private aveva fatto venir meno la qualità di LSU e, quindi, il titolo necessario ai
fini della riserva;
3. la Corte di Appello di Lecce con la sentenza qui impugnata ha accolto in parte
l’impugnazione principale, limitatamente alla posizione di Silvana Rubino, ed ha
condannato l’amministrazione a corrispondere a quest’ultima, a titolo di
risarcimento del danno, la differenza fra quanto avrebbe percepito come ATA dal
10 settembre 2000 al 31 luglio 2001 e quanto effettivamente riscosso;
4.

la Corte territoriale ha respinto, invece, le domande proposte da Gloria

Angelini e Maria Zaccaria, perché, anche a voler prescindere dalla tardività della
produzione dell’istanza di stabilizzazione, la loro posizione in graduatoria non
poteva fondare il diritto all’assunzione, ed ha rigettato l’appello incidentale degli

qualità di collaboratori scolastici e con decorrenza dall’anno scolastico

interventori perché la pronuncia di primo grado non era stata specificamente
censurata nella parte in cui aveva escluso l’ammissibilità dell’intervento sul rilievo
che in altro giudizio, conclusosi con una pronuncia di rigetto, era stata fatta
valere la medesima pretesa;
5.

avverso tale sentenza Gloria Angelini, Silvana Rubino e Maria Zaccaria hanno

proposto ricorso affidato a tre motivi, ai quali hanno opposto difese il MIUR
nonché Maria Martina, Cosimo Micelio, Flora Masi, Maria Carmela Spedicato e
Raffaele Fortunato;

ad un unico articolato motivo e dagli interventori a sei censure, illustrate da
memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
7. i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso ai ricorsi incidentali;

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
violazione degli artt. 35 d.lgs. n. 165/2001 e 45 comma 8 della legge n.
144/1999 nonché dell’art. 2058 cod. civ. perché la domanda dei ricorrenti era
volta alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dal
settembre 2000, sicché una volta riconosciuta, come nel caso della Rubino, l’utile
collocazione in graduatoria, la domanda doveva essere accolta nella sua
interezza e non limitata al solo risarcimento del danno subito nell’anno scolastico
2000/2001;

1.2. con la seconda censura i ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art.
112 cod. proc. civ. e rilevano, in sintesi, che solo a seguito della costituzione in
giudizio dell’Amministrazione scolastica era emerso che parte dei posti rivendicati
era già stata assegnata in favore di altri ex LSU i quali, però, rivestivano nella
graduatoria una posizione deteriore;

1.2.1. la Corte di Appello, pertanto, aveva errato nell’affermare che, in assenza
di una espressa domanda formulata nell’originario atto introduttivo, non si
poteva statuire sulla illegittimità dell’assunzione di coloro con i quali
l’amministrazione aveva stipulato il contratto a seguito della sentenza del
Consiglio di Stato, sentenza che non riconosceva un diritto soggettivo, avendo
solo annullato l’atto di indizione della procedura concorsuale;

6. i controricorrenti hanno anche proposto ricorso incidentale, affidato dal MIUR

1.2.2. aggiungono i ricorrenti principali che la pronuncia era stata sollecitata con
le note a verbale del 24.10.2008 e che si era formato giudicato interno sul capo
della sentenza di primo grado che aveva escluso la inammissibilità delle
deduzioni contenute in dette note, perché la domanda doveva essere qualificata
come volta a far valere il diritto all’assunzione su tutti i posti riservati e non solo
su quelli che residuavano di fatto;
1.3. il terzo motivo, logicamente connesso al precedente, denuncia la violazione
degli artt. 102,106, 107 e 354 del codice di rito, perché una volta ritenuta

esteso il contraddittorio anche agli ex LSU già assunti, da ritenersi litisconsorti
necessari;
2.

il ricorso incidentale del Ministero censura la sentenza impugnata per

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 78, comma 31, della legge n. 388 del
2000, del d.m. n. 65 del 2001 e degli artt. 1218 e seguenti cod. civ. e rileva, in
sintesi, che la P.A. si era limitata a dare esecuzione a sentenze dell’autorità
giudiziaria amministrativa e ordinaria, sicché nessuna responsabilità poteva
esserle addebitata e andava conseguentemente escluso il diritto della Rubino al
risarcimento del danno;
3.1 i primi due motivi del ricorso incidentale proposto da Martina, Micelio, Masi,
Spedicato e Fortunato denunciano ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione perché la Corte territoriale, una volta
ritenuto inammissibile l’intervento, non poteva porre a fondamento della
decisione la documentazione prodotta dagli interventori, tanto più che non si
trattava, come erroneamente affermato, di copia della graduatoria, in realtà
inesistente, ma solo “di una ricostruzione non convalidata di ipotetiche posizioni”;
3.2. il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia il vizio motivazionale sotto
altro profilo in quanto la Corte territoriale aveva affermato apoditticamente che
nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 4758 del 2010 era stata fatta valere la
medesima pretesa, circostanza, questa, non rispondente al vero;
3.3. il quarto, il quinto ed il sesto motivo, tutti strettamente connessi, censurano
la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dei principi in tema di
giudicato e rilevano che la Corte territoriale, incorrendo anche nel vizio di cui
all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non poteva ritenere precluso l’intervento dal
precedente giudicato formatosi sulla sentenza del GUL di Brindisi n. 1402/2007,
perché in quel giudizio i ricorrenti avevano fatto valere una diversa pretesa, ossia

3

ammissibile la domanda nei termini sopra indicati, andava necessariamente

il riconoscimento della riserva ex art. 45 della legge n. 144 del 1999 sui possibili
avviamenti a selezione, mentre con il successivo ricorso avevano domandato il
riconoscimento del loro diritto all’assunzione in relazione al concorso indetto ai
sensi della O.M. n. 153 del 2000;
4. il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, sia perché formulato
senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli
artt. 366 nn. 3 e 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., sia perché non coglie pienamente la
ratio della sentenza impugnata;
la Corte territoriale ha affermato che il diritto all’assunzione andava

verificato di anno in anno e doveva essere sicuramente escluso per le annualità
successive al 2000/2001 perché gli appellanti non avevano censurato il capo
della sentenza di primo grado che aveva accertato, a partire dal 2001, l’avvenuta
stabilizzazione alle dipendenze di ditte private;
4.2.

a fronte di detta statuizione i ricorrenti, nel porre il tema della

interpretazione della originaria domanda, avrebbero dovuto non limitarsi a
richiamare le conclusioni dell’atto introduttivo ma precisare anche il contenuto
motivazionale della sentenza di primo grado ed il tenore delle censure proposte
con l’atto di appello, per dar modo alla Corte di valutare ex actis se ed in quali
termini si fosse formato il giudicato interno, giudicato che la sintetica
motivazione della sentenza impugnata sembra riferire non solo alla insussistenza
del requisito ma anche alla necessaria verifica per annualità;
4.3. al riguardo va ricordato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti,
prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione è soddisfatto solo
qualora il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione
dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione,
senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente di
sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione impugnata
nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale ( Cass. 2.8.2016 n.
16103);
4.4. anche a voler prescindere da detto assorbente rilievo, va rilevato che i
ricorrenti fondano la censura su atti processuali e su documenti (ricorso di primo
grado, graduatoria degli aspiranti all’assunzione, bando di concorso, ordinanza
ministeriale) dei quali non trascrivono nel ricorso il contenuto ( non è sufficiente
il mero richiamo alle conclusioni dell’atto introduttivo ai fini della interpretazione

4

4.1.

della domanda) né indicano dove, da chi e con quali modalità gli atti rilevanti ai
fini di causa sarebbero stati prodotti;

4.5. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il
ricorso per cassazione ” deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a
costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e,
altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la
necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad
elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha

ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è
fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura
oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte
del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione.” ( Cass. 14784/2015 );
5. detti principi valgono anche qualora venga denunciata la violazione delle
regole del rito perché l’esercizio del potere/dovere di diretto esame degli atti
presuppone l’ammissibilità della censura e, quindi, che il motivo venga formulato
nel rispetto degli oneri citati nei punti che precedono;

5.1. i ricorrenti, nel denunciare la violazione degli artt. 112, 102, 106, 107 e 354
cod. proc. civ., oltre a non trascrivere nel ricorso gli atti processuali rilevanti, non
hanno adempiuto all’onere di allegazione prescritto dall’art. 369 n. 4 cod. proc.
civ. perché non hanno prodotto gli atti in questa sede né hanno fornito
indicazione per il pronto reperimento degli stessi nel fascicolo di parte o in quello
di ufficio;

5.2. il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile nella sua interezza
perché nessuna delle censure proposte supera il preliminare e doveroso vaglio di
ammissibilità;
6. va conseguentemente dichiarata l’inefficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc.
civ. dei ricorsi incidentali, in quanto tardivamente proposti dai controricorrenti
rispettivamente in date 13 e 27 giugno 2012, una volta decorso il termine
annuale per l’impugnazione della sentenza pubblicata 1 1 11 maggio 2011;
7. la complessità della vicenda processuale e l’esito del giudizio giustificano la
compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

7.1. non sussistono ratione temporis

le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater

d.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

5

l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficaci i ricorsi incidentali.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA