Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1767 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16630-2015 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI

41, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MARIA SEPIACCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO TRAMUTA giusta mandato

speciale a margine in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dagli avvocati

PIETRO DE LUCA, DOMENICO CANTAVENERA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2355/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

4/12/2014, depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Norma Lori (delega verbale avvocato Antonino

Tramuta) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Antonio Ielo difensore della controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.L., premesso di avere prestato la propria attività di lavoro in favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sulla base di plurimi contratti a termine, dedotta la illegittimità dei detti contratti, ha adito il giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca chiedendo l’accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna dell’Azienda convenuta alla riassunzione in servizio ed al risarcimento del danno scaturito.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarata la illegittimità dei contratti inter partes, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno.

La Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda risarcitoria.

Il giudice di appello ha premesso la conformità al diritto comunitario e specificamente alla clausola 5 della Direttiva n. 1970/99, sotto il profilo dell’adeguatezza della misura sanzionatoria alla repressione dell’abuso del ricorso ai contratti a termine, della previsione di cui al D.P.R. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, che in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce il diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro. Ha ritenuto che in base all’art. 36 D.P.R. cit. il risarcimento del danno non si configura quale conseguenza automatica della prestazione resa in violazione di legge ma richiede la prova dell’effettivo pregiudizio subito dal lavoratore. Pertanto, non avendo a riguardo nulla allegato e provato la T. la quale, in domanda, si era limitata genericamente ad invocare la tutela risarcitoria in funzione alternativa alla conversione, la domanda doveva essere respinta.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la originaria ricorrente sulla base di tre motivi; l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha resistito con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme comunitarie cd in particolare della Direttiva n. 1999/70 e delle norme che perseguono l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione finalizzato a creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivati dall’utilizzo ripetuto di contratti a termine per avere il giudice di appello affermato che le norme comunitarie non impongono allo Stato membro l’obbligo di conversione quale sanzione per l’abusivo ricorso al contratto a termine e per avere omesso di considerare che l’art. 36 d. P.R. n. 165 del 2001 stabilisce il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore assunto in violazione di norme. Tale danno, si assume, dovrebbe ritenersi in re ipso.

Con il secondo motivo deducendo “ulteriore” violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, parte ricorrente ha ribadito che il rispetto dei principi comunitari imporrebbe di ritenere inadeguata la sola misura risarcitoria quale rimedio applicabile in presenza di ricorso abusivo al contratto a termine.

Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione della Direttiva 1999/70 CE per non avere la Corte riconosciuto il diritto alla conversione a tempo indeterminato del rapporto.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di parziale accoglimento del ricorso. Il Collegio condivide la proposta del relatore non inficiata quanto al secondo motivo dalle contrarie deduzioni formulate in memoria dall’Azienda sanitaria.

I motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.

Va in primo luogo affermata la inammissibilità, per difetto di interesse ad impugnare, delle censure concernenti la mancata conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. Parte ricorrente non ha, infatti, specificamente allegato di avere impugnato la decisione di primo grado in relazione al mancato accoglimento della domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la convenuta Azienda sanitaria, quale conseguenza della illegittimità dei contratti a termine. Nè tale impugnazione risulta dalla sentenza di secondo grado dalla quale si evince che la decisione di primo grado è stata appellata soltanto dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Le censure che investono la statuizione di integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno sono, invece, meritevoli di accoglimento alla luce della recente pronunzia con la quale le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che in materia di pubblico impiego) privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito (Cass. n. 5072 del 2016) A tale giurisprudenza si ritiene di dare continuità.

A tanto consegue l’accoglimento, nei limiti sopraindicati, delle censure relative al rigetto della pretesa risaricitoria c e la cassazione della decisione con rimessione ad altro giudice di secondo grado che, nel pronunziare sulla domanda di risarcimento del danno, si atterrà ai principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza ora richiamata.

Al giudice del rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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