Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17669 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 28303 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2009, proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio n.

42, presso l’avv. Ferrara Alessandro con l’avv. Biagio Lauri da Palma

Campania, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del

ricorso (CF. (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto, emesso, nel procedimento n. 895/08 del ruolo

delle procedure in camera di consiglio del 2008, dalla Corte di

appello di Napoli, 4^ sezione civile, il 23 settembre – 7 novembre

2008.

Udita, all’udienza del 29 aprile 2011, la relazione del cons. dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. dr. Elisabetta Cesqui, che conclude

per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso notificato il 12 dicembre 2009, S.R. censura il decreto della Corte d’appello di Napoli del 7 novembre 2008, che ha dichiarato la nullità della procura materialmente congiunta a chiusura dell’atto introduttivo del giudizio del 13 febbraio 2008, con il quale egli ha domandato alla stessa Corte la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondergli l’equa riparazione dei danni sofferti per la irragionevole durata del processo da lui iniziato davanti al T.A.R. Campania con ricorso del 1997 e non ancora decìso alla data della domanda.

La Corte adita ha ritenuto nulla la procura dell’attore al suo avvocato, spillata e materialmente congiunta al ricorso introduttivo, che, di regola, dopo la L. 27 maggio 1997, n. 141 di modifica dell’art. 83 c.p.c., si qualifica come apposta in calce all’atto che la precede e si presume valida, perchè riferibile ad esso presuntivamente e in base alla mera congiunzione materiale.

Pur riconoscendo l’ampia portata della novella del 1997, tendente a superare ogni cavillo formale in ordine al conferimento dei poteri di rappresentanza e difesa agli avvocati nel giudizio che segue all’atto introduttivo cui la procura è congiunta materialmente, l’adita Corte ha dichiarato la nullità della stessa, deducendola dalla natura seriale dei vari processi nei quali essa in astratto poteva rilevare, che escludeva ogni certezza sulla stessa riferibilità del mandato al ricorso cui era congiunto. Occorreva quindi per i giudici di merito avere riguardo ad un contesto di elementi che nel caso mancavano e che di regola concorrono a formare la ragionevole certezza per i giudici non solo della provenienza dell’atto dal soggetto che agisce in giudizio ma anche della riferibilità della procura al giudizio nel quale deve operare il difensore con tale atto nominato.

La diversità dei caratteri di stampa del foglio aggiunto rispetto a quelli degli altri fogli, la consistenza della carta non conforme a quella utilizzata per scrivere l’atto introduttivo, la numerazione della pagina aggiunta a penna e non a stampa, la mancanza della data, l’omesso completamento dello scritto nella pagina anteriore a quella della procura spillata a chiusura dell’atto introduttivo, sono stati i plurimi elementi di fatto che hanno provocato i dubbi della Corte di merito sulla riferibilità dell’atto di conferimento del potere alla concreta richiesta di equo indennizzo per cui è causa, “potendo ipotizzarsi che in astratto sia stata rilasciata a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio di risarcimento”.

Dichiarata nulla la procura che precede, si è quindi ritenuto invalido anche il ricorso introduttivo proposto da difensore privo dello jus postulandi; per la cassazione di tale decreto, il S. ha proposto ricorso di unico motivo articolato in più punti e il Ministero intimato non si è difeso in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il ricorso il S. deduce violazione della L. 27 maggio 1997, n. 141, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, perchè la Corte di merito, negando la validità della procura nella concreta fattispecie, ha disatteso la novella di cui sopra del 1997 della norma citata del codice di rito, nella sua funzione essenziale di evitare cavilli formali sulla validità dell’atto conferitivo dei poteri di rappresentanza e difesa all’avvocato.

Criticate le ragioni su cui i giudici di merito hanno fondato la decisione, non avendo rilievo i criteri “formali” dai quali si è desunta la nullità della procura, il ricorrente chiede la cassazione del decreto impugnato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non risultando depositato in atti, nè ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nè ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il documento oggetto della valutazione della Corte di merito censurata con la impugnazione, cioè l’atto introduttivo del giudizio di equo indennizzo con la procura allo stesso materialmente congiunta.

Tale ricorso introduttivo del giudizio di merito con la procura ad esso congiunta costituisce il documento il cui esame e la cui valutazione sono stati il fondamento della presente impugnativa che chiede la cassazione del decreto di merito, denunciando violazioni di legge nell’attività ermeneutica posta in essere dai giudici della Corte di appello di Napoli in ordine alla riferibilità alla domanda di equo indennizzo della procura spillata alla fine dell’atto introduttivo del giudizio di merito. Il documento, la cui valutazione dai giudici di merito è oggetto di censura nella impugnativa per cassazione che su di esso si fonda, doveva essere depositato con il ricorso (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), potendosi provvedere a tale deposito anche successivamente ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in quanto relativo all’ammissibilità stessa dell’impugnativa.

Nel ricorso doveva comunque indicarsi specificamente la fase del giudizio di merito in cui l’atto era stato prodotto ovvero gli atti processuali depositati tra i quali esso era inserito, e tale onere doveva osservarsi a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La norma da ultimo richiamata comporta la inammissibilità del ricorso per la mancanza in atti del documento la cui lettura è stata censurata con la impugnativa, atto che costituisce il fondamento del ricorso per cassazione; tale causa di preclusione dell’esame dell’impugnativa precede logicamente quella di improcedibilità del ricorso stesso di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2 (su tale combinato disposto cfr. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. ord. 23 settembre 2009 n. 20535).

Nel caso, infine, deve anche rilevarsi che non vi è stato il tempestivo deposito, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c., della richiesta, vistata dalla Cancelleria della Corte di appello di Napoli che ha pronunciato il provvedimento impugnato, di trasmettere il fascicolo di ufficio del processo di merito alla cancelleria della corte di cassazione nè esiste in atti la prova dell’adempimento di tale onere da parte del ricorrente, che ha rilievo essenziale per la decisione in ragione del tipo di censura che attiene esclusivamente ad un atto che in tale fascicolo doveva essere inserito, almeno in copia, ai sensi dell’art. 168, cpv. c.p.c. (su tale essenzialità cfr. Cass. ord. 11 febbraio 2011 n. 3522, Cass. 30 agosto 2010 n. 18837 e 9 maggio 2006 n. 10665).

La mancanza del ricorso introduttivo del giudizio di merito con la procura ad esso materialmente congiunta, la cui valutazione ha indotto la Corte d’appello a dubitare che il conferimento dei poteri di rappresentanza e difesa fosse relativo al giudizio introdotto da tale domanda, dichiarata nulla sulla base di tale rilievo, preclude a questa Corte ogni indagine sulla correttezza delle scelte ermeneutiche del giudice a quo.

La mancata indicazione specifica in ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti processuali come il fascicolo di parte di merito, che avrebbe dovuto contenere l’originale della domanda di equa riparazione con la procura ad essa congiunta (art. 165 c.p.c.), conferma la mancanza in atti di tale documento sul quale l’impugnativa si fonda; escluso che tale documento sia depositato negli atti del processo di legittimità anche irritualmente, non può che rilevarsi l’inammissibilità dell’impugnazione che, eccezionalmente e sul piano logico, precede la improcedibilità conseguente al mancato tempestivo deposito dell’istanza vistata di trasmissione del fascicolo di ufficio alla indicata Corte territoriale.

In sintesi, la mancanza in atti del documento, la cui lettura e interpretazione è l’oggetto principale delle censure al decreto impugnato, preclude a questa Corte l’esame dell’atto e impedisce ogni decisione sulla impugnativa che deve dichiararsi inammissibile, nulla disponendosi per le spese del presente giudizio di legittimità, nel quale il Ministero intimato non s’è difeso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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