Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17669 del 147/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22777/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia S.p.A.) – P.I.

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale f.f. e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO

GALLO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. DI C.F. E DEL SOCIO

C.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4577/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione di Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. di C.F. in relazione, per quanto ancora rileva, al credito portato dalla cartella di pagamento n. (OMISSIS) e al credito per diritti di tabella e rimborso spese di riscossione: il primo dichiarato prescritto, il secondo non ammesso perchè non riconosciuto dalla legge se non quanto agli esborsi, tuttavia non indicati dall’opponente;

la Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la curatela intimata non ha resistito;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che, per effetto della definitività della cartella di pagamento per decorso del termine di opposizione, l’originaria prescrizione quinquennale sarebbe diventata decennale, è infondato alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.: tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (sentenza 17/11/2016, n. 23397);

il secondo motivo, con il quale, denunciando violazione di norme di diritto, si censura il rigetto dell’istanza di ammissione del credito per diritti e spese, è invece fondato alla luce del principio già affermato da questa Corte, secondo cui le spese d’insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell’applicazione estensiva del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore Cass. 01/03/2010, n. 4861; 03/04/2014, n. 7868; 22/12/2015, n. 25802);

il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al capoverso che precede;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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