Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17668 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32824/2018 proposto da:

Banca Carige S.p.a., in persona del mandatario Credito Fondiario

S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Aureliana, n. 63 presso

lo studio dell’avvocato Sara Di Cunzolo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Nicola Boni;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in Roma al viale

Parioli n. 93 presso lo studio dell’avvocato Andrea Moretti, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessandro Pasquini;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 00638/2018 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La Cassa di risparmio di Carrara, ora Banca CARIGE S.p.a., ottenne decreto ingiuntivo per oltre Euro trecentomila nei confronti di F.A., sulla base di estratto di saldaconto, ai sensi dell’art. 50 t.u.b., per scoperto conto corrente S.r.l. Albatros 2 della quale la F. era fideiussore.

1.1) La F. si oppose affermando che nel settembre 2004 aveva inviato lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall’ufficio postale di (OMISSIS) (località (OMISSIS)) con la quale recedeva dalla fideiussione.

1.2) Il Tribunale di Massa rigettò l’opposizione avverso il monitorio, ritenendo che pur essendovi prova della spedizione e quindi dell’arrivo a destinazione della lettera di recesso la F., questa non aveva fornito prova che il plico contenesse lettera di recesso.

1.3) La Corte di Appello di Genova, adita dalla F., accolse l’impugnazione, con sentenza n. 00638 del 13 aprile 2018, affermando che sarebbe stato onere della banca provare che il contenuto del plico era difforme e quindi accolse l’opposizione parzialmente, condannando la F. al pagamento di poco più di Euro ventiquattromila, in quanto somma dovuta sulla base dell’estratto di saldaconto al 30 settembre 2004 e pose a carico della F. le spese di entrambi i gradi di giudizio.

1.4) Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre con tre motivi la CARIGE S.p.a.

1.5) Resiste con controricorso la F., che propone ricorso incidentale autonomo.

1.6) Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che dell’incidentale.

1.7) La difesa della F. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) I tre motivi di ricorso proposti da Banca CARIGE S.p.a. vertono sull’art. 1335 c.c. e sull’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la Corte avrebbe da una sola circostanza (l’invio di altra missiva con raccomandata dallo stesso ufficio postale ma ad altra banca ed avente ad oggetto revoca di altra fideiussione) tratto la conseguenza che anche il contenuto del plico inviato alla Cassa di risparmio di Carrara fosse una lettera di recesso dalla fideiussione.

2.1.) Il ricorso incidentale concerne l’applicazione errata dell’art. 50 t.u.b. (la condanna della F. sarebbe stata basata sulle sole risultanze dell’estratto di saldaconto) e la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della sola F., sebbene vincitrice in entrambi i gradi.

3) In primo luogo, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale prospettata dalla resistente e ricorrente incidentale.

3.1) Il P.G. aveva evidenziato la necessità di provvedere eventualmente al deposito di quanto documentasse l’inerenza al mandato in favore del Credito Fondiario S.p.a., indicato quale mandatario di CARIGE S.p.a., della controversia di cui è processo.

3.2) L’eccezione della resistente è fondata, in quanto a fronte della specifica deduzione difensiva della controricorrente parte ricorrente nulla ha dedotto, nè risulta altrimenti indicato in quale degli atti depositati, e in quale fase, il credito della Banca CARIGE S.p.a., nella quale si è fusa per incorporazione la Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., nei confronti della F. risulti compreso tra quelli inclusi nel contratto di servicing intercorso tra CARIGE S.p.a. e Credito Fondiario S.p.a.

3.3) In fase di appello la CARIGE S.p.a. era costituita direttamente, ossia senza il tramite di alcun mandatario, che, invece, risulta essere stato investito del potere di rappresentanza nel ricorso per cassazione e nella procura ad esso allegata.

Non è, tuttavia, stato prodotto, nè indicato dove è stato eventualmente prodotto, il contratto di servicing, dal quale dovrebbe desumersi che il credito della Banca CARIGE S.p.a. è incluso tra quelli per i quali vi è potere di rappresentanza in capo al mandatario Credito Fondiario S.p.a.

3.4.) Il mancato riscontro in ordine al detto requisito di potere rappresentativo rende evidentemente carente di legittimazione sostanziale e processuale il Credito Fondiario S.p.a., quale asserito mandatario di CARIGE S.p.a.

4) Il ricorso principale è, pertanto, inammissibile, non risultando Credito Fondiario S.p.a. ritualmente investito della titolarità del rapporto dedotto in causa.

Il ricorso incidentale diviene inefficace: esso ha, infatti, natura di impugnazione incidentale tardiva, essendo stata proposta tempestivamente con il controricorso, ma comunque allorquando il termine lungo (semestrale) era decorso, essendo esso maturato il 14 novembre 2018, al lordo della sospensione feriale per il periodo dal 1 agosto al 31 agosto 2018.

4.1) Ne segue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed inefficace l’incidentale.

5) La soccombenza è riferibile alla sola ricorrente principale (Cass. n. 04074 del 20/02/2014 Rv. 630196 – 01, seguita da numerose conformi): “In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.”

5.1) Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore complessivo della controversia.

6) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

6.1) Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato per detta impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale;

dichiara inefficace il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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