Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17668 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.17/07/2017),  n. 17668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10599/2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIULIANO TAVERA;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI COPERSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che L.G. citava davanti al Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, P.R. perchè fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione ad un contratto preliminare, redatto in scrittura privata del 19 novembre 2007, con cui la P. si sarebbe nei suoi confronti obbligata alla vendita di un immobile, e rilevato altresì che la convenuta si costituiva – assistita dall’amministratrice di sostegno P.G. – eccependo di avere stipulato detto contratto in condizioni di incapacità di intendere e volere e proponendo conseguente domanda riconvenzionale di annullamento del contratto;

rilevato che il Tribunale, con sentenza n. 15/2012, rigettava la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta di annullamento del contratto preliminare di vendita;

rilevato che la L. avverso tale sentenza proponeva appello, cui resisteva P.G. quale erede, essendo nelle more deceduta P.R.;

rilevato altresì che l’appello veniva respinto dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 28-29 gennaio 2016;

rilevato che la L. ha quindi presentato ricorso per cassazione articolato su due motivi, da cui si è difesa con controricorso P.G.;

rilevato che con memoria datata 11 maggio 2017 la L. ha poi addotto di essere erede universale di P.R. in forza di un testamento olografo del 30 maggio 2007, pubblicato il 5 aprile 2016 e allegato alla memoria, che sarebbe sostitutivo del precedente testamento olografo della de cuius redatto il 7 ottobre 2006 e pubblicato il 18 settembre 2013 ( P.R. decedette il (OMISSIS)), che nominava erede P.G.; in tale memoria la ricorrente ha altresì addotto che il testamento olografo del 30 maggio 2007 è stato impugnato, onde pende il relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari, per cui la ricorrente chiede, la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità;

rilevato che, in considerazione del dettato dell’art. 372 c.p.c., non può essere chiesta per la prima volta in cassazione la sospensione del giudizio per pregiudizialità, dal momento che in tale sede non è ammesso produrre i documenti che ne dimostrino i presupposti (Cass. sez. 3, 18 maggio 2012 n. 7932);

rilevato quindi, passando al contenuto del ricorso, che il primo motivo denuncia nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia del giudice d’appello in ordine alla eccezione di nullità della c.t.u. e alla istanza di rinnovazione della c.t.u. avanzate dalla attuale ricorrente in riferimento alla c.t.u. disposta in secondo grado, deducendone violazione dell’art. 112 c.p.c.;

ritenuto che il motivo è infondato, in quanto, da un lato, nelle precisate conclusioni d’appello l’attuale ricorrente non aveva insistito su tale eccezione, e dall’altro, comunque, quest’ultima atteneva alla mancanza delle relazioni dei consulenti di parte, che però furono depositate dagli stessi difensori, venendo così a mancare ogni concreta lesione del diritto di difesa;

rilevato che il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,194 e 196 c.p.c., nonchè artt. 2721,428e 1425 c.c., giacchè il giudice d’appello si sarebbe limitato a condividere gli esiti della c.t.u. senza esaminare le prove documentali fornite da entrambe le parti, prove che l’avrebbero portato ad assumere una decisione diversa;

ritenuto che questo motivo è inammissibile, dal momento che la sua sostanza fattuale lo rende una proposta di valutazione alternativa dell’esito probatorio, diretta a perseguire dal giudice di legittimità una revisione dell’accertamento di merito espletato dalla Corte d’appello;

ritenuto in conclusione che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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