Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17668 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25908-2016 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13529/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. M.S., creditrice della società Nuova MAA s.p.a. munita di titolo esecutivo, in forza di questo pignorò il credito vantato dalla società debitrice nei confronti del terzo debitor debitoris, la società Intesa Sanpaolo s.p.a..

Il giudice dell’esecuzione assegnò alla creditrice la somma di Euro 900 oltre accessori.

3. Il terzo pignorato, Intesa Sanpaolo, propone opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Roma.

Questi, con sentenza 22.10.2013 n. 36221 accolse l’opposizione. La sentenza venne appellata da M.S..

4. Il Tribunale di Roma con sentenza 5.7.2016 n. 13529 dichiarò inammissibile l’appello, così ragionando:

-) il credito precettato era di Euro 1.400;

-) il terzo ne aveva spontaneamente già pagati 900;

-) ergo, il valore della causa era di Euro 500, e la sentenza del Giudice di pace pronunciata in causa di tale valore era inappellabile, ai sensi dell’art. 339 c.p.c..

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.S. con ricorso fondato (formalmente) su un solo motivo.

Ha resistito con controricorso la Intesa Sanpaolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 17,105,190,339 e 345 c.p.c..

Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

1.2. Con una prima censura la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe accolto una eccezione (quella di inammissibilità dell’appello) “mai formulata in primo grado”, nè sollevata in grado di appello.

Tale censura è infondata, dal momento che l’inappellabilità della sentenza è rilevabile d’ufficio, nè si comprende come possa in primo grado eccepirsi pro futuro l’inappellabilità d’una sentenza che il giudice deve ancora pronunciare.

1.3. Con una seconda censura la ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente determinato il valore della causa.

Infatti, avendo l’odierna ricorrente notificato alla Intesa Sanpaolo un precetto dell’importo di Euro 1.451,05, e poi pignorato un credito dello stesso importo, il valore della causa andava determinato, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., in misura pari al suddetto valore, e non in base alla sola somma in contestazione, al netto di quanto già pagato dal debitore.

1.4. Tale seconda censura è fondata.

Il Tribunale infatti, nella determinazione del valore della controversia, prescinde dall’importo indicato nell’atto di pignoramento, attribuendo invece rilievo alle ragioni dell’opposizione e all’essere le stesse limitate al maggiore importo preteso dalla creditrice esecutante rispetto a quello già corrisposto dalla società esecutata.

E tuttavia, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie identica (Cass. 27.6.2018 n. 16920), ai sensi dell’art. 17 c.p.c., primo periodo, “il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede”, con la conseguenza che “il valore della causa di opposizione all’esecuzione iniziata ex art. 615 c.p.c., comma 2, si determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione” (Cass. n. 19488 del 2013; n. 13757 del 2002).

Nel caso di specie risulta dagli atti di entrambe le parti, ma anche dall’esposizione in fatto della sentenza, che l’opposizione all’esecuzione venne proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a. avverso l’atto di pignoramento presso terzi fatto notificare dall’odierna ricorrente per l’importo di Euro 1.451,05, e dunque eccedente il limite di Euro 1.100, e tale da escludere che la sentenza appellata potesse qualificarsi come resa secondo c.d. “equità necessaria” ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 con conseguente sua inappellabilità, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3.

1.5. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio della causa al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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