Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17667 del 06/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 06/09/2016), n.17667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13036/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VLE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 824/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24/01/2013, depositata il 18/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 maggio 2013, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato illegittimo il terzo contratto intervenuto tra le parti, per il periodo 20.10.1998 -31.1.1999, e ha ritenuto inammissibile, per quanto in questa sede rileva, la domanda proposta da Poste Italiane s.p.a. per l’applicazione del nuovo regime risarcitorio previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per giudicato interno sulla questione risarcitoria (per non avere la società proposto specifico ed autonomo motivo di appello contro il capo della sentenza che l’ha condannata al risarcimento). 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società Poste che articola un motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto formato il giudicato sulla questione risarcitoria. 4. L’intimato ha resistito con controricorso. 5. Giova rimarcare che il primo giudice aveva dichiarato la nullità del termine apposto al primo contratto a termine concluso tra le partì, con sentenza confermata in sede di gravame, e questa Corte, con la decisione rescindente n. 23708/2010, ha ritenuto fondata l’impugnazione, svolta dalla società, in ordine alla legittimità del termine apposto ai primi due contratti intercorsi tra le parti e, con riferimento al terzo contratto, ha rigettato il ricorso, ritenendo illegittimo il termine apposto, correggendo la motivazione della sentenza impugnata (conforme a diritto ma parzialmente erronea) ed ha parzialmente cassato la sentenza di appello, ritenendo assorbita la censura concernente la statuizione relativa ai profili risarcitori. 6. La sentenza impugnata ha ritenuto l'”assorbimento” esplicativo, per la Corte di legittimità, dell’inutilità dell’esame dello stesso, per essere stata la sentenza cassata in base a motivo precedente accolto, così disattendendo la ritenuta (da parte della società) inidoneità al giudicato per essere stato il capo sulle conseguenze economiche espressamente impugnato in sede di legittimità. 7. Ebbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, dalla cassazione con rinvio in accoglimento di un motivo dichiarato assorbente non consegue il passaggio in giudicato della sentenza denunciata relativamente alle questioni assorbire che in quanto tali, non si possono considerare decise, onde il loro esame deve essere compiuto dal giudice del rinvio, senza alcuna limitazione con la conseguente facoltà, per le parti, di riproporre le questioni dichiarate assorbite dalla sentenza rescindente al giudice di rinvio, il quale se non le esamina può incorrere nel vizio di omessa pronuncia (v, fra le altre, Cass. 2 settembre 2010, n. 19015). 8. I motivi di ricorso ritenuti assorbiti in sede di legittimità (e quindi non esaminati in quella sede) devono essere esaminati in sede di rinvio se ivi riproposti, cosicchè incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente riproposta al suo esame (Cass. 15-11-2001 n. 14206). 9. Nella specie, entrambe le parti, il ricorrente in riassunzione e la società, resistente in riassunzione, hanno riproposto la questione in ordine agli effetti economici della declaratoria di nullità e chiesto l’applicazione dello ius superveniens. 10. Nel caso di specie, quindi, il giudice di appello, una volta accertata la illegittimità del termine con riferimento al terzo contratto, stipulato dal 20 ottobre 1998 al 30 gennaio 1999 (il cui esame, nei gradi merito, era stato precluso dalla ritenuta illegittimità del primo contratto, con condanna alle conseguenze economiche), avrebbe dovuto pronunziare in merito alle conseguenze economiche connesse alla declaratoria di nullità parziale, in relazione alle quali, con riferimento al terzo contratto stipulato tra le parti, non sussisteva preclusione alcuna da giudicato (travolta la statuizione sulla illegittimità del termine apposto al primo contratto, e venuta meno la statuizione sul quantum per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti; art. 336 c.p.c.). La relativa regolamentazione delle conseguenze economiche della declaratoria di nullità del termine apposto al terzo contratto andava rinvenuta nello jus superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, applicabile a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge. 12 All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, quantificherà il risarcimento del danno riguardo ai criteri di cui al citato jils superveniens (cfr., ex multis. Cass. sez. sesta – L n. 327/2016) e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016

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