Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17666 del 17/07/2017

Cassazione civile, sez. II, 17/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.17/07/2017),  n. 17666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonella – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26868-2012 proposto da:

FORAUS DI F.P. & C SNC, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente nonchè personalmente i

soci F.P. e B.D. domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETER MOCNIK;

– ricorrente –

contro

D.M.A., rappresentato e difeso da se medesimo ex art.

86, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE

di CASSAZIONE, unitamente rappresentato e difeso dall’avvocato

RAFFAELE DE MITRI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 584/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

comunque infondato;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luigi MANZI, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e delle difese esposte.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto col quale D.M.A. commise alla ditta Foraus s.n.c. di F.P. & C. la costruzione e installazione di una stufa in maiolica da collocare nel suo appartamento.

2. – A conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Trieste confermò la sentenza del locale Tribunale con la quale, in accoglimento delle domande proposte dal D.M., la Foraus s.n.c. nonchè i soci della stessa F.P., B.D. e F.O. furono condannati al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 5.756,00 (oltre interessi), a titolo di risarcimento in relazione ai gravi difetti che presentava il manufatto.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono la società Foraus s.n.c. nonchè personalmente i soci F.P. e B.D. sulla base di nove motivi.

Resiste con controricorso D.M.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, per la mancata esposizione sommaria dei fatti della causa prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’eccezione è fondata.

Com’è noto, l’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso.

Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui n. 3 dell’art. 366 c.p.c., va osservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. L’esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso.

Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui n. 3 dell’art. 366 c.p.c. e quello – che lo segue nel modello legale del ricorso – della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione” (art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso e le censure mosse alla sentenza impugnata.

In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione – questa – che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una “sintesi” dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili.

Perciò, il difensore che redige il ricorso per cassazione – che, per legge, dev’essere un professionista munito di quella particolare specializzazione attestata dalla sua iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione – deve procedere ad elaborare autonomamente “una sintesi della vicenda fattuale e processuale”, selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.) in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, che le consenta di cogliere agevolmente il significato delle censure, la loro ammissibilità e la loro pertinenza rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

Orbene, nella specie, la ricorrente non riproduce alcuna narrativa della vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura; dal che l’inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. U, n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. U, n. 5698 del 11/04/2012; Sez. 6 – 3, n. 22860 del 28/10/2014).

2. – Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA