Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17664 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 25/08/2020), n.17664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26454-2018 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

PORTO DI RIPETTA, 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA PUCCETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO LAMBERTI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del suo Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO SERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIONNI MARENGO;

S.P., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIANO AIMAR;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1249/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BINUCCI MARCO, per delega scritta;

udito l’Avvocato MARENGO GIONNI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.R. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cuneo, chiedendo il risarcimento del danno per il ritardo con cui era stata sottoposta ad accertamenti diagnostici ed intervento chirurgico per cauda equina, S.P., quale medico di base, e l’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS), il primo per avere diagnosticato sulle prime una sciatalgia (e non avere avvisato la paziente della gravità del caso dopo che la risonanza magnetica era stata effettuata), i sanitari del pronto soccorso dell’Azienda Sanitaria per non avere prescritto al primo accesso una risonanza magnetica.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda nei confronti esclusivamente dell’Azienda Sanitaria, condannandola al pagamento della somma di Euro 133.000,00.

3. Avverso detta sentenza proposero appello l’Azienda Sanitaria ed appello incidentale la L. (circa sia la quantificazione del risarcimento che la responsabilità del S.). Con sentenza di data 29 giugno 2018 la Corte d’appello di Torino accolse l’appello principale, rigettando la domanda.

3.1. Osservò la corte territoriale che era inammissibile il motivo di appello incidentale, relativo alla statuizione di inammissibilità delle testimonianze della madre e del fratello della L. in quanto inattendibili per l’insanabile contrasto con la CTU e la posizione di prossimità dei testi alla parte, perchè nella censura non era stato in alcun modo affrontato il profilo dell’inattendibilità e che, rispetto alla ritenuta tardività (e dunque inammissibilità) del capitolo di prova relativo alla manifestazione fin dalla prima visita del S. dell’esistenza di parestesia perineale e incontinenza, era stata rilevata nell’impugnazione la mera natura di prova contraria, senza considerare che la circostanza atteneva al fatto costitutivo e non poteva discendere dalle mere difese del convenuto, e comunque la mancanza di valida impugnazione dell’affermata inattendibilità dei testi comportava l’assorbimento della questione. Aggiunse che invece ammissibile era l’appello principale, contenendo puntuale indicazione e confutazione dei passaggi argomentativi.

Osservò quindi la corte territoriale, premesso che la sindrome di cauda equina (causata dalla compressione delle radici nervose derivante da ernie discali) costituiva emergenza chirurgica dovendo essere trattata entro 48 ore dall’insorgenza dei disturbi e che pertanto decisiva ai fini dell’esistenza del nesso di causalità materiale era l’esatta individuazione del momento di insorgenza della relativa sintomatologia, che permaneva alla luce della CTU una grave ed insuperabile mancanza di prova circa la ricostruzione della tempistica e le modalità di insorgenza della sintomatologia in discorso, per cui non poteva ritenersi provato il presupposto di fatto necessario per la ricostruzione del nesso causale fra l’operato dei sanitari ed il danno lamentato. Aggiunse che la CTU, premettendo che si trattava di un caso particolarmente complesso, aveva evidenziato l’estrema variabilità delle dichiarazioni rilasciate dalla L., così come quelle riportate nella documentazione sanitaria, e che nello stesso processo era emersa l’incongruenza e contraddittorietà delle varie allegazioni (secondo quanto indicato da pag. 11 a pag. 13 della motivazione).

4. Ha proposto ricorso per cassazione L.R. sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi le parti intimate. E’ stata presentata memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Osserva la ricorrente, in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’appello principale, che: il motivo di appello è mancante della precisa selezione dei punti della sentenza di cui si contesta (come da rubrica) l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione; il secondo motivo non offre spunti per una decisione differente da quella impugnata; il terzo motivo, dedicato al nesso causale, sviluppa argomenti diversi rispetto a quello enunciato, quali la colpa ed il riparto dell’onere probatorio (in relazione alla prova dell’insorgenza o aggravamento della patologia); il quarto motivo è in rito ed il quinto ed ultimo motivo concernono il quantum del danno. Aggiunge che al più potevano essere considerati ammissibili il primo ed il terzo motivo.

1.1. Il motivo è infondato. In disparte la considerazione che è la stessa ricorrente ad ammettere che al più potevano essere ritenuti ammissibili il primo ed il terzo motivo, proprio quest’ultimo motivo, relativo al nesso di causalità, è quello su cui si fonda la decisione impugnata. Come la stessa ricorrente precisa, con il terzo motivo risulta posta la questione dell’onere probatorio in relazione all’insorgenza o aggravamento della patologia che è proprio il profilo in base al quale la corte territoriale ha affrontato il tema della causalità materiale. Il motivo di appello ha dunque al centro una questione idonea ad incrinare la ratio decidendi della decisione di primo grado, come risulta dimostrato dalla stessa sentenza di appello (e dal riconoscimento della stessa ricorrente alla fine del motivo). La ritualità del terzo motivo di appello, sulla cui censura risulta fondata la decisione impugnata, ha portata assorbente rispetto ai rilievi relativi agli ulteriori motivi di appello.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Osserva la ricorrente, in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’appello incidentale, che la censura aveva carattere specifico in quanto dalla lettura anche superficiale del gravame è agevole rilevare come con lo stesso si censura la ritenuta inattendibilità delle testimonianze dei testi V..

2.1. Il motivo è inammissibile. Va rammentato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199).

Ciò premesso, va evidenziato che in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente non ha indicato lo specifico contenuto dell’atto di appello al fine di apprezzare la violazione processuale denunciata. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato. Ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa ritualità (Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; 29 settembre 2017, n. 22880).

Tale onere processuale non risulta assolto dalla ricorrente, la quale si è limitata a rinviare alle pagine 27 e 28 dell’atto di appello, menzionate nella stessa sentenza impugnata allo scopo di evidenziare che nelle stesse, tutto al contrario del motivo di ricorso, non viene affrontata la questione dell’inattendibilità dei testi. Peraltro, anche a voler superare il profilo dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., persisterebbe il giudizio di tardività dell’allegazione del fatto alla base del capitolo di prova da parte del Tribunale, giudizio non idoneamente impugnato secondo il giudice di appello.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1218,1228 e 1137 c.c.. Osserva la ricorrente, premesso che al CTU era stata irritualmente demandata la valutazione di fatto circa la possibilità di individuare il momento di insorgenza della sindrome di cauda equina, che sulla base del contatto sociale competeva alla paziente provare l’insorgenza del contatto ed il danno mentre era onere della struttura fornire la prova dell’adempimento e che, quanto meno per l’alvo, doveva ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso fra il ritardo diagnostico e l’evento di danno. Aggiunge che il comportamento del S. era stato connotato quanto meno da forte negligenza, mentre il radiologo, dopo la risonanza magnetica, non avrebbe mai dovuto consentire alla paziente di lasciare il presidio ospedaliero o avrebbe dovuto quanto meno avvertirla dell’urgenza di sottoporsi all’intervento chirurgico.

3.1. Il motivo è infondato. In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicchè, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione (Cass. 11 novembre 2019, n. 28991).

Trattasi di affermazione in continuità all’orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l’onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l’evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).

3.2. La censura per il resto presenta profili di inammissibilità. L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta in quanto giudizio di fatto al giudice di merito, mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno. La ricorrente non si duole del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico (ed in particolare del criterio adottato di indagine causale) ma del mancato riconoscimento dell’esistenza di tale nesso. In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Stante la ritenuta inammissibilità dell’appello incidentale la questione del medico di base non può poi più venire in rilievo. Quanto alla responsabilità per la condotta del radiologo la ricorrente non ha specificatamente indicato se e quando nel corso del giudizio di merito tale responsabilità sia stata dedotta. Incomprensibile è infine, anche sotto il profilo dell’eventuale norma violata, il richiamo ad un’asserita irritualità della valutazione demandata al CTU.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che risulta omesso l’esame della relazione di CTU “da pagina 41 al fondo”, laddove i consulenti hanno di fatto risposto al punto 2 del quesito e che se l’esame fosse avvenuto sarebbe venuto in evidenza che nel caso di tempestiva esecuzione dell’intervento chirurgico i disturbi dell’alvo sarebbero stati elisi, con possibilità di riduzione anche dei disturbi sensitivi perineali. Aggiunge che si sarebbe potuto risarcire il danno quanto meno sotto il profilo della perdita di chance.

4.1. Il motivo è inammissibile. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). La ricorrente denuncia l’omesso esame di un elemento istruttorio (una parte della relazione di CTU), ma non indica il fatto il cui esame sarebbe stato omesso per effetto della denuncia pretermissione. La censura è del tutto priva di specificità in quanto non si indica quale sarebbe il fatto emergente “da pagina 41 al fondo” della relazione di CTU.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di S.P., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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