Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17664 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28997-2017 proposto da:

COMUNE BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore M.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 26, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO SCETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITTORIANO MASCIULLO;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1046/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r.;

udito ROBERTO SCETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Bologna ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello che, riformando la pronuncia.. del Tribunale e rigettando perciò la pretesa risarcitoria accolta in primo grado, aveva omesso di statuire sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte a M.M. in esecuzione del provvedimento di primo grado, così come richiesto nell’atto introduttivo del gravame.

2. L’intimato non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo, il Comune ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda, specificamente formulata in grado d’appello, di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del provvedimento di primo grado.

1.1. Deve premettersi una breve sintesi degli aspetti fattuali della vicenda.

1.2. M.M. convenne in giudizio il comune di Bologna chiedendo, ex art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti per essere caduto in una buca esistente sul manto stradale della quale denunciava le caratteristiche insidiose.

Il Tribunale di Bologna condannò l’ente locale al risarcimento del danno, riconoscendo che ricorressero i presupposti della responsabilità oggettiva invocata.

La Corte distrettuale riformò totalmente la decisione, respingendo la domanda risarcitoria e condannando il M. alle spese di entrambi i gradi di giudizio; ma, nonostante fosse stata spiegata dalla difesa del Comune anche la domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, omise di pronunciarsi su di essa.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Pacifico che nell’atto d’appello il ricorrente avesse domandato, oltre alla riforma della sentenza impugnata, anche la condanna della controparte alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione della pronuncia di primo grado, ricorrendo con ciò i presupposti per la pronuncia in sede di gravame (cfr. al riguardo Cass. 12387/2016; Cass. 18062/2018), si osserva che questa Corte ha condivisibilmente affermato che “incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita” (cfr. Cass. 2662/2013; Cass. 8639/2016).

2.2. Va, al riguardo precisato, che il diverso orientamento secondo il quale sarebbe consentito, in ipotesi omissive come quella in esame, di ricorrere al procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. e segg., non risulta contrastante con il principio sopra citato.

2.3. Questa Corte ha, infatti, ritenuto – pronunciando su un ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di correzione di errore materiale conò il quale era stata disposta, dalla Corte d’Appello investita, la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado che “è ammissibile, alla stregua dell’interpretazione estensiva dell’art. 287 c.p.c. e ss. l’utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest’ultima, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicchè sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione, e la relativa declaratoria necessariamente “accede” al “decisum” complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l’omissione ad una mera disattenzione. L’ordinanza di correzione, inoltre, in quanto priva di contenuto decisorio, non è impugnabile, neppure con il ricorso ex art. 111 Cost., tale rimanendo, invece, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta” (cfr. Cass. 2819/2016).

2.4. Si ritiene che fra i due “rimedi” sussista una possibile alternatività e che, in relazione ad essa, la scelta di quello più consono rispetto al caso concreto deve essere rimessa alla prudenza del difensore, consapevole dei differenti meccanismi processuali e delle diverse conseguenze che regolano le due procedure anche in termini di ragionevole durata del processo.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere affermato il seguente principio di diritto: ” Nelle ipotesi in cui, a seguito della riforma della sentenza di primo grado con la quale una parte è stata condannata a corrispondere all’altra una somma di danaro od altre utilità, la parte appellante vittoriosa ha domandato la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado ed il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi su tale specifica istanza, potrà essere proposto ricorso per cassazione per ottenere una pronuncia che ponga rimedio alla nullità della sentenza sulla specifica domanda, in relazione alla Quale ricorre la violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

“Ove la condanna alle restituzioni rimanga sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell’an che nel quantum del provvedimento e ricorrono, pertanto, i presupposti che giustificano la correzione dell’errore materiale in quanto l’omissione stessa si collega ad una mera disattenzione e, quindi, ad un comportamento involontario, deve ritenersi ammissibile anche la procedura di correzione dell’errore materiale che comporta l’applicazione della relativa disciplina, ivi compresa la non impugnabilità dell’ordinanza che lo conclude, se non unitamente con la sentenza oggetto dell’emenda.

I due rimedi, nelle ipotesi in cui la statuizione accede al decisum della controversia senza la necessità di ulteriori indagini o valutazioni sostanziali, devono ritenersi fra loro alternativi.”

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo proposto; e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito in relazione alla specifica domanda, con condanna dell’intimato M.M. a restituire al Comune ricorrente quanto a lui corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito condanna M.M. a restituire al ricorrente quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento. Condanna il M. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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