Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17663 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 17/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.17/07/2017), n. 17663
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13026-2012 proposto da:
CARTIERA DI RIVIGNANO SPA, (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINO FERRO;
– ricorrente –
contro
C.W. & C SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO BELLELI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 12/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
I FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Udine, con sentenza numero 191/2006, rigettò l’opposizione al decreto emesso dal Pretore di Udine il 6 aprile 1998, con il quale era stato ingiunto alla Cartiera di Rivignano s.r.l. il pagamento della somma di Lire 23.037.500, in favore della s.n.c. C.W. & C.
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 12 aprile 2011, rigettò l’impugnazione avanzata dalla Cartiera di Rivignano.
In estrema sintesi appare utile anticipare che il credito vantato dalla società ingiungente nasceva, quale residuo credito, da un contratto di appalto, avendo quest’ultima svolto lavori all’interno di un capannone industriale della controparte. Residuo che la committente riteneva non esser dovuto a cagione di vizi e difetti delle opere, tali da aver procurato un ingente danno alla medesima. I Giudici del merito avevano reputato fondata l’eccezione di decadenza e prescrizione avanzata dalla C..
Avverso la statuizione d’appello, prospettando tre motivi di censura, ricorre la Cartiera di Rivignano.
Resiste con controricorso la S.r.l. C..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con rituale atto del 20/2/2017 la ricorrente, in concordato preventivo, ha rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte, in liquidazione fallimentare. A ciò consegue l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio di legittimità per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017