Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17663 del 06/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 06/09/2016), n.17663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27500/2014 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del Procuratore speciale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1175/2014 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA

VETERE SEZIONE DISTACCATA di AVERSA del 25/07/2013, depositata il

05/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, contro C.G., avverso la sentenza n. 1175/2014 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, in data 5 aprile 2014, rigettava l’appello proposto dall’odierna ricorrente e confermava la sentenza n. 1739/2011 del Giudice di Pace di Trentola Ducenta, con cui si condannava Telecom Italia s.p.a. alla restituzione, in favore dell’intimata, dell’importo pari all’IVA applicata sulle spese postali di spedizione delle fatture, relative al rapporto di utenza inter partes, assumendo tale importo come non dovuto e l’IVA come erroneamente applicata.

2. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis, si sono svolte le seguenti considerazioni:

3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente fondato.

Queste le ragioni.

4. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 16 e art. 13 (c.d. legge IVA), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il Tribunale nell’asserire che “l’operazione in oggetto, ovvero di spedizione postale, va esente da IVA, per cui non si comprende come possa essere, poi, addebitata al cliente, dal momento che Telecom stessa non paga l’IVA sull’importo a titolo di spese di spedizione” – avrebbe ignorato il contrario principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

In particolare, si adduce che il Tribunale, dopo avere fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in controversie di analogo contenuto sull’esegesi della L. n. 633 del 1972, art. 15, n. 3, ha poi ritenuto che la pretesa di restituzione di indebito dell’utente qui intimato fosse fondata sulla base dell’art. 10, n. 16, della stessa legge, in tal modo ignorando numerosi precedenti in senso contrario di questa Corte.

Al riguardo la ricorrente ha evocato le ordinanze nn. 17526/2013, 17613/2013, 17614/2013, 17797/2013, 17798/2013, 17800/2013, 17517/2013, 17531/2103, 7843/2014, 7844/2014, 7845/2014, 8226/2014, 7835/2014, 7836/2014, 7837/2014, 5459/2014, 5461/2014.

4.1. La prospettazione della Telecom è fondata.

La giurisprudenza da essa evocata ha, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema di rapporto di utenza telefonica fra utente e Telecom, poichè il costo sopportato per l’anticipazione delle spesa sostenuta nei confronti delle Poste Italiane dalla Telecom, per la spedizione della fattura a mezzo del servizio postale, prevista dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare a carico dell’utente, non è, in mancanza di previsione nelle condizioni contrattuali, un’anticipazione eseguita in nome e per conto dell’utente, ma solo un’anticipazione per conto (e nell’interesse) dello stesso, e, dunque, non da luogo alla fattispecie del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, n. 3, deve ritenersi che la pretesa di rimborso della Telecom verso l’utente riguardo a quanto corrisposto per la spesa di spedizione alle Poste Italiane fa parte della base imponibile ai sensi dell’art. 13 del detto D.P.R., trattandosi di spesa per l’esecuzione della prestazione, con la conseguenza che legittimamente la Telecom ricarica detta spesa dell’I.v.a. e ciò ancorchè la Telecom sopporti la spesa di spedizione verso le Poste Italiane in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 16, dello stesso D.P.R.”.” (così, in particolare, Cass. (ord.) n. 17526 del 2013). Presupposto per l’affermazione del principio di diritto è stata la seguente precisazione:

“Ai fini del rapporto con l’utente, poichè il costo sopportato per l’anticipazione delle spesa sostenuta nei confronti delle Poste Italiane non è anticipazione in nome e per conto dell’utente e, dunque, non da luogo alla fattispecie del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, n. 3, e poichè l’esenzione di cui all’art. 10, n. 16, concerne solo chi ha diretto rapporto con chi gestisce il servizio postale universale, la pretesa di rimborso della Telecom verso l’utente fa parte della base imponibile ai sensi dell’art. 13 detto D.P.R. quale spesa per l’esecuzione della prestazione e, quindi, può essere ricaricata di I.v.a., in quanto nessuna norma prevede una sorta di trascinamento dell’esenzione che ha avuto la Telecom al rapporto con l’utente, per cono del quale Essa ha fatto ricorso al sevizio postale”.

Il Tribunale ha ignorato gli arresti che hanno espresso tali principi.

Ne segue che il ricorso appare fondato e la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata.

Non occorrendo accertamenti di fatto per decidere sulla domanda proposta dalla parte qui intimata nel senso del suo rigetto, sembrano sussistere le condizioni per decidere nel merito con l’accoglimento dell’appello della Telecom e il rigetto della domanda della parte attrice”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione che sono conformi a consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso dev’essere, dunque, accolto e la sentenza cassata.

Poichè non occorrono accertamenti di fatto ai fini della decisione sul merito alla cassazione può non conseguire il rinvio bensì la decisione nel merito sull’appello della Telecom e, quindi, l’accoglimento di quest’ultimo e la riforma della sentenza di primo grado con il rigetto della domanda dell’utente per infondatezza in iure. Ciò sulla base delle ragioni indicate dalla relazione e del principio di diritto da essa richiamato.

3. Dovendosi pronunciare sulle spese dell’intero giudizio, si ritiene di dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio, tenuto conto che l’orientamento decisivo per la soluzione della lite si è consolidato dopo l’inizio del giudizio anche in appello. Circostanza che – tenuto conto che la parte intimata no ha resistito in questo giudizio – implica gravi ed eccezionali ragioni giustificative per la compensazione, secondo il regime dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile al giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando sul merito dell’appello proposto dalla s.p.a. Telecom Italia contro la sentenza del Giudice di Pace di Trentola Ducenta, lo accoglie e, in riforma di detta sentenza rigetta la domanda di C.G.. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016

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