Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17662 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

31/10/200 n. 1929/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.E., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio da lei instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per l’annullamento di alcuni provvedimenti assunti nell’ambito del suo rapporto di lavoro pubblico, giudizio iniziato nell’aprile 1996 ed ancora pendente.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 31 ottobre 2008, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 9 anni circa, liquidava per il danno non patrimoniale Euro 9.000,00 oltre a interessi legali ed alla metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto S.E. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 7 ottobre 2009, formulando cinque motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi tre motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5). Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte Europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2, che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000/1.500,00 per anno (motivi 1 e 2);

nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3).

1.1.- I motivi quarto e quinto denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla erronea compensazione per metà delle spese processuali nonostante l’accoglimento della domanda, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la “non applicazione” della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa legge n. 89 del 2001: qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilita della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo:

come la stessa Corte Europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008). Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato che la Corte di merito, riconoscendo al ricorrente a tale titolo la somma di Euro 9.000,00 per nove anni di durata irragionevole, non si è discostato dai parametri (che la stessa parte ricorrente sostiene oscillanti tra Euro 1000 e 1500 per anno) normalmente adottati dalla Corte Europea in casi analoghi, ai quali ha fatto implicito riferimento. Ha dunque validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo nel rispetto dello standard di base della CEDU, che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius.

3.- Anche i motivi indicati nel p. 1.1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati, in quanto: a) le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate per metà; b) la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c. (nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009), non indicando peraltro ragioni palesemente illogiche o contraddittorie a sostegno di tale scelta.

4.- Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 900,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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