Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17662 del 17/07/2017

Cassazione civile, sez. II, 17/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27126-2012 proposto da:

EFFERRE COSTRUZIONI SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARONNE BONA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELLA SONZOGNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 439/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il condominio (OMISSIS) convenne in giudizio la s.p.a. Efferre Costruzioni, assumendo che il complesso immobiliare costituente il condominio, che era stato costruito e venduto ai singoli condomini dalla Efferre, nel corso del tempo, era stato interessato da fenomeni di fessurazione e cedimento, dovuti all’effetto delle acque meteoriche, non adeguatamente canalizzate. In ragione di ciò l’attore aveva chiesto condannarsi la convenuta Efferre ad effettuare le necessarie opere di ripristino e a risarcire il danno. Quest’ultima, costituitasi, eccepito in primo luogo decadenza e prescrizione dell’azionata pretesa, e, comunque, la insussistenza dei denunziati vizi e difetti, chiese il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza depositata il 5 settembre 2007, accolse la domanda. In particolare la sentenza di primo grado, disattese le eccezioni preliminari e assegnata piena validità ed attendibilità alla CTU, accertò il vizio costruttivo, per non essersi tenuto conto, ponendovi i necessari rimedi, della tendenza del suolo, sul quale il complesso era stato edificato, a disgregarsi, con la conseguente responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c..

La Corte d’appello di Brescia alla quale si era rivolta la Efferre, con sentenza depositata il 4 aprile 2012, confermò la statuizione di primo grado.

Avverso quest’ultima determinazione propone ricorso per cassazione la Efferre Costruzioni s.p.a., allegando cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il condominio (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi la ricorrente allega vizio della CTU, variamente qualificandolo: nullità relativa, posta in relazione agli artt. 157 e 194 c.p.c.; nullità assoluta, posta in relazione all’art. 101 c.p.c.; violazione degli artt. 63 e 51 c.p.c..

Questa, in sintesi, la prospettazione della censura, peraltro, non qualificata da particolare rigore argomentativo. La Corte locale aveva rigettato, in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza, la doglianza dell’odierna ricorrente volta a contestare l’operato del CTU, per essersi avvalso di un collaboratore (il geologo prof. V.), giudicato non imparziale, avendo nel passato svolto attività di perito di parte in favore del Condominio. Assume la ricorrente che non poteva considerarsi tardiva l’eccezione di nullità verbalizzata all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, in quanto preceduta, all’udienza del 20/3/2007, da richiesta di termine per il deposito di osservazioni e dalla istanza del 4/4/2007 con la quale si era chiesto al Giudice di revocare l’ordinanza del 20/3/2007, con la quale aveva spedito il processo ad udienza di precisazione. Di conseguenza, dovendosi interpretare l’espressione prima istanza, di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2 in senso ampio, la deduzione avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.

Inoltre, ove si fosse considerato il vizio portatore di nullità assoluta, la stesa avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il predetto vizio, a parere della Efferre, era da considerarsi grave perchè lesivo del contraddittorio, avendo il CTU recepito l’elaborato di un tecnico di parte e la sentenza statuito sulla scorta di tale viziata fonte conoscitiva, priva d’imparzialità.

Infine, al contrario di quanto affermato in sentenza, non sussistevano le condizioni per ricusare il CTU, stante che tutte le ipotesi previste per l’astensione del giudice non si adattavano alla fattispecie: il CTU, infatti, non aveva interessi personali, nè impingeva in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c..

I tre motivi di doglianza sopra sunteggiati non possono essere accolti.

In primo luogo deve osservarsi che le eventuali irritualità dell’espletamento della CTU determinano la nullità della stessa solo ove procurino una violazione in concreto apperzzabile del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (cfr. Sez. 2, n. 13428, 8/6/2007, Rv. 598126). Nel caso di specie, al di là della manifestata sfiducia per le risultanze della CTU, che avrebbero subito l’influenza delle osservazioni del geologo, non viene enucleato alcun specifico e tangibile nocumento.

In punto di rito deve, indi, rilevarsi che l’eccezione di nullità in parola, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza successiva al deposito, nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione (cfr. Sez. 2, n. 22843, 25/10/2016, Rv. 593047). Nel caso di specie, nell’udienza (20/3/2007) nella quale la parte avrebbe dovuto muovere l’eccezione alla CTU, la stessa si è limitata a chiedere un termine, negato il quale, con decisione discrezionale del giudice, oggi di nulla può dolersi.

Infine, la circostanza che, secondo la stessa opinione della ricorrente, non ricorrevano gli estremi per ricusare il CTU piuttosto che corroborare l’assunto impugnatorio ne conclama l’infondatezza: la denunziata irregolarità non era comunque tale da pregiudicare l’imparzialità del collaboratore del giudice, siccome proclamato.

2. Con il quarto motivo la Efferre denunzia la violazione dell’art. 1669 c.c..

Assume la ricorrente che “la sfarinatura (del terreno) non era un vizio ma, semmai, una caratteristica della roccia e della composizione del terreno del luogo, caratteristica da sempre presente e non considerabile una sorta di vizio e/o difetto sopravvenuto”.

Trattavasi di una situazione nota agli acquirenti, anche per la presenza di reti di contenimento e, pertanto, doveva escludersi la ricorrenza della ipotesi di cui all’art. 1669 c.c., il quale prende in esame i vizi sopravvenuti nel corso del decennio. Inoltre il percolamento delle acque piovane da monte verso valle, causa delle gravi problematiche denunziate, era da addebitarsi alla mancata regimentazione delle acque di scolo provenienti da pubbliche vie e non già da vizi costruttivi.

Il motivo è manifestamente destituito di giuridico fondamento.

La tesi propugnata, invero, stravolgendo il contenuto, peraltro evidente, della tutela accordata dall’art. 1669 c.c., rivendica l’esonero da responsabilità ove la costruzione sia stata posta in essere su un fondo naturale franante, senza che un tale effetto distruttivo venga prevenuto da appositi accorgimenti costruttivi. Esattamente al contrario di quanto prospettato, la norma pone a carico del costruttore anche il vizio del suolo (cfr., Sez. 3, n. 12995, 31/5/1995, Rv. 591370 e 591371).

3. Con il quinto ed il sesto motivo si denunzia la violazione dell’art. 1669 c.c. per non avere la Corte del merito ritenuto consumatasi la pretesa per intervenuta decadenza e, comunque, per prescrizione, negando, a tal ultimo proposito che il carteggio intervenuto possa interpretarsi come ammissione dei vizi e, comunque, che l’eventuale ammissione possa rimettere in termini, nonostante la tardività della denunzia.

Entrambi i motivi sono infondati.

In primo luogo deve osservarsi che la ricorrente si limita ad una generica affermazione di non condivisibilità del ragionamento decisorio della Corte d’appello, la quale aveva condiviso con il giudice di primo grado l’affermazione secondo la quale l’anno previsto dalla legge per la denuncia non fosse spirato tendendo conto che non era trascorso un anno dalla nomina dell’amministratore condominiale e la denunzia, manifestando, quindi, un dissenso che, in quanto aspecifico, non può essere preso in considerazione.

In secondo luogo indubbiamente tardiva deve confermarsi la deduzione solo in appello della Efferre, secondo la quale la denunzia avrebbe dovuto essere tempestivamente avanzata da ciascun condomino. Non trattasi, infatti, d’inversione dell’onere della prova, ma di dover constatare la vigenza del divieto d’introdurre in appello temi giuridici nuovi, non sottoposti al vaglio di primo grado.

Sulla valutazione della lettera proveniente dalla ricorrente non può che farsi salva il non censurabile apprezzamento di merito, il quale, rapportando la comunicazione della Efferre ad una nota comunale, ricava che l’impresa costruttrice si era impegnata, a proprie cure e spese, agli interventi di ripristino del caso. La contestazione sul punto appare del tutto apodittica e generica.

Ove, infine, si consideri che reiteratamente questa Corte ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento del vizio non richiede forme privilegiate o solenni e può trarsi anche da condotte concludenti e che lo stesso, rendendo non necessaria la denunzia, implica, di conseguenza, la irrilevanza della tempestività della stessa, sotto alcun profilo le mosse censure meritano di essere accolte (cfr, fra le tante, Sez. 2, n. 6682, 23/5/2000, Rv. 536791, Sez. 2, n. 8026, 27/4/2004, Rv. 572359; Sez. 2, n. 15283, 21/7/2005, Rv. 582730; Sez. 2, ord., n. 27948, 24/11/2008, Rv. 605859; Sez. 2, n. 19560, 10/9/2009, Rv. 609679; Sez. 2, n. 2733, 5/2/2013, Rv. 624876).

4. L’epilogo impone la condanna della Efferre al pagamento delle spese legali del giudizio di legittimità in favore del resistente, nella misura, stimata congrua, di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e qualità della causa e delle attività svolte.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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