Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17662 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 02/07/2019), n.17662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20735/2016 R.G. proposto da:

A.R., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli

Avv.ti Andrea Mina, Ivan Scalvini e Daniele Manca Bitti, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Luigi

Luciani, n. 1;

– ricorrente –

contro

Zurich Insurance PLC, in persona del procuratore speciale pro

tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti

Alessandra Pandarese e Fabio Caiaffa, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Nizza, n. 53;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano depositata il 25 giugno

2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del gg mese anno dal

Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv. Daniele Manca Bitti e Fabio Caiaffa;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Soldi AnnaMaria, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Zurich Insurance PLC veniva escussa dal Comune di Cazzago San Martino in forza della polizza fideiussoria n. (OMISSIS) rilasciata a favore della San Michele s.p.a. a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste da un piano di lottizzazione. Quindi, otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pari importo (Euro 199.324,88) nei confronti di A.R., coobbligato di regresso con la società garantita.

L’ A. proponeva opposizione, contestando la conformità all’originale della copia del contratto di fideiussione prodotta dalla compagnia assicurativa e disconoscendo la propria sottoscrizione. Sosteneva, dunque, di non essersi mai coobbligato nei confronti della Zurich Insurance.

Quest’ultima si costituiva, depositando nuovamente tutta la documentazione di corredo del ricorso per decreto ingiuntivo; dichiarava di volersi avvalere del documento disconosciuto e chiedeva che fosse disposta apposita c.t.u. per accertare l’autenticità della sottoscrizione.

Alla prima udienza, il giudice monocratico assegnava alle parti i termini previsti dall’art. 183 c.p.c., comma 6, e si riservava sulle richieste istruttorie. A scioglimento della riserva, disponeva procedersi a consulenza d’ufficio grafologica. Alla prima udienza utile successiva, la Zurich Insurance consegnava l’originale del documento oggetto del disconoscimento.

L’attività peritale si concludeva con l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione e, sulla base di ciò, il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dall’ A., che veniva condannato alle spese di lite.

Quest’ultimo impugnava la sentenza, ma la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.

L’ A. ricorre – ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, – per la cassazione della sentenza di primo grado, sulla scorta di cinque motivi. La Zurich Insurance resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. e degli artt. 115,183,212,214,216 e 217 c.p.c.

Sostiene il ricorrente che la Zurich Insurance, se avesse voluto validamente avvalersi del documento disconosciuto, avrebbe dovuto depositarne l’originale contestualmente alla formulazione dell’istanza di verificazione.

Nel caso in esame, invece, la Zurich Insurance, con la propria seconda memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, si era unicamente riservata di produrre in giudizio l’originale della polizza fideiussoria, effettivamente depositata solo in sede di conferimento dell’incarico al c.t.u. e quindi oltre la scadenza del termine per le deduzioni istruttorie.

2. La seconda censura in realtà costituisce un’articolazione della prima. L’ A. insiste nell’impugnare il capo della sentenza che aveva ritenuto tempestiva la produzione del documento originale della fideiussione e ammissibile l’istanza di verificazione.

In particolare, il ricorrente contesta il rilievo del Tribunale, secondo il quale il deposito dell’originale non era tardivo poichè già precedentemente depositato in copia. Sostiene, invece, il ricorrente che l’originale del documento non avrebbe potuto infatti considerarsi equivalente alla copia precedentemente prodotta, giacchè la conformità di quest’ultima all’originale era stata tempestivamente contestata ai sensi dell’art. 2719 c.c.

3. Il terzo motivo concerne le problematiche processuali connesse ai profili di diritto sostanziale illustrati nei primi due motivi, in quanto con esso si deduce la nullità della sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per avere il tribunale ritenuto tempestiva la produzione dell’originale della polizza fideiussoria. Il capo della sentenza impugnata è censurato anche sotto il profilo della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per carenza di motivazione.

4. I primi tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

La questione sottoposta all’attenzione di questa Corte concerne l’interazione fra il disconoscimento della conformità della copia fotostatica al documento originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., e il disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione dello stesso documento, ex art. 214 c.p.c.

In particolare, poichè l’ A. ha disconosciuto sia la conformità della copia della polizza fideiussoria rispetto all’originale, sia l’autenticità della propria sottoscrizione, egli sostiene che, in ordine logico, la Zurich Insurance dapprima avrebbe dovuto superare l’eccezione di difformità della copia all’originale, producendo quest’ultimo, e solo in seconda battuta avrebbe potuto richiedere la verificazione della sottoscrizione.

Ciò in quanto l’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. concerne soltanto i documenti originali o le copie non disconosciute. Sicchè, qualora sia stata prodotta in giudizio solamente la copia fotostatica del documento, disconosciuta come falsa o, comunque, come non conforme all’originale, nessuna delle parti può proporre l’istanza di verificazione (Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216; v. pure, non massimata, Sez. 2, Sentenza n. 14804 del 30/06/2014).

In sostanza, da ciò deriverebbe l’inammissibilità dell’istanza di verificazione di autenticità della sottoscrizione proposta in relazione a una copia fotostatica di cui sia stata disconosciuta la conformità al documento originale.

Inammissibilità resa ancora più palese, nel caso in esame, dalla circostanza che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul disconoscimento ex art. 2719 c.c.

5. Nell’ambito di motivi in esame, l’ A. propone anche una seconda e diversa doglianza, non sempre mantenuta nitidamente distinta dalla prima.

Il ricorrente parte dalla premessa – ripetutamente affermata da questa Corte – secondo cui, in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874).

Da ciò trae l’ulteriore conseguenza che, avendo egli disconosciuto la sottoscrizione della polizza fideiussoria già con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Zurich Insurance avrebbe dovuto produrre l’originale della citata polizza entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

Poichè l’originale della polizza è stato invece prodotto solo dopo la scadenza dei predetti termini (ed esattamente alla prima udienza successiva allo scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie, con la quale veniva disposta la consulenza d’ufficio grafologica), tale produzione dovrebbe ritenersi tardiva e quindi l’istanza di verificazione doveva essere rigettata per mancanza del proprio oggetto.

6. Tutte le censure, che mirano ad inficiare, sotto due distinti profili, il giudizio di verificazione della polizza assicurativa, sono inammissibili.

Esse, infatti, non centrano la ratio decidendi della sentenza impugnata, concentrandosi solamente su un aspetto controverso della lite, certamente dibattuto e, di conseguenza, approfondito dal Tribunale, ma non decisivo.

Ed infatti, la parte saliente dalla motivazione della decisione fatta oggetto di ricorso sta in ciò: “l’opponente A. non ha mai contestato nell’an e nel quantum il credito di Zurich, ma si è opposto unicamente disconoscendo le firme apposte sull’atto di coobligazione. L’opposizione deve essere pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, atteso che con la sottoscrizione della dichiarazione di coobbligazione contenuta nella polizza fideiussoria stipulata da San Michele s.p.a. e Zurich, l’opponente A. ha dichiarato di coobbligarsi. solidalmente ed indivisibilmente. unitamente agli altri coobbligati ed alla società contraente (…con…) clausola specificatamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.”.

Dunque, la valutazione del Tribunale prescinde dal problema della conformità della copia della polizza fideiussoria all’originale e dalla autenticità dalla sottoscrizione, ritenendo decisiva la circostanza che l’ A. non avesse comunque contestato il credito vantato dalla Zurich nei confronti della società da lui amministrata.

In particolare, dal conteso complessivo della motivazione del Tribunale si ricava che: a) l’esistenza della fideiussione non è stata mai contestata dall’ A.; b) essendo stato egli il legale rappresentante dalla società garantita – la San Michele s.p.a. – non contestando l’esistenza della fideiussione, ha implicitamente ammesso l’autenticità delle firme dallo stesso apposte nella qualità; c) il problema, dunque, era quello di accertare se l’ A. avesse sottoscritto anche in proprio, quale coobbligato di regresso, oltre che nella qualità di rappresentante della San Michele s.p.a.; d) in questa prospettiva, il disconoscimento delle firme apposte in proprio doveva essere considerato irrilevante, non potendo l’ A. disconoscere la propria firma in base al “ruolo” (cioè a seconda se valesse come legale rappresentante della San Michele s.p.a. oppure come coobbligato in proprio).

Poichè i motivi in esame non si confrontano con quella che è l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, gli stessi sono inammissibili.

7. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 217 e 157 c.p.c. La censura concerne la nullità della c.t.u. perchè redatta utilizzando, ai fini della comparazione grafologica, documenti non preventivamente autorizzati dal tribunale.

In particolare, il ricorrente sostiene che il c.t.u. era stato autorizzato ad acquisire unicamente eventuali documenti presso pubblici uffici ed invece costui si era recato presso gli uffici della San Michele s.p.a., onde reperire i verbali dell’assemblea da cui verificare la firma dell’ A..

Inoltre, differentemente da quanto affermato dal Tribunale, l’unico documento acquisito presso gli uffici del Comune, consistente nel cartellino anagrafico associato alla carta d’identità dell’ A., non sarebbe stato utilizzato dal c.t.u. giacchè tale documento era stato trasmesso in formato PDF e non mediante scansione a colori in alta definizione.

L’utilizzazione di documenti di comparazione diversi da quelli la cui acquisizione era stata espressamente autorizzata dal Tribunale, così come l’omesso esame dell’unica prova acquisita presso un ufficio pubblico (il cartellino anagrafico), comporterebbero la nullità dell’elaborato peritale, che l’ A. aveva tempestivamente dedotto nella prima udienza successiva al deposito della c.t.u.

8. Con la quinta censura il ricorrente ripropone l’eccezione di cui al motivo precedente, ma sotto il punto di vista della “insufficiente e non esaustiva oltre che illogica e irrazionale” motivazione della sentenza.

9. I due motivi, largamente sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente e risultano inammissibili.

Essi, infatti, al pari dei primi tre, riguardano un profilo della controversia che rappresenta il fulcro intorno al quale ruota la decisione impugnata, la cui validità non verrebbe meno neppure in caso di fondatezza della doglianza.

Sul punto si rinvia a quanto già osservato nel par. 6.

Appare, tuttavia, opportuno aggiungere che rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, purchè ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Sez. 3, Sentenza n. 13686 del 06/11/2001, Rv. 550022; Sez. L, Sentenza n. 3105 del 17/02/2004, Rv. 570206; Sez. 2, Sentenza n. 13428 del 08/06/2007, Rv. 598127; Sez. 1, Sentenza n. 1901 del 28/01/2010, Rv. 611569).

10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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