Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17661 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.M.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

17/02/2009, n. 2145/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.M.R., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per l’accertamento del suo diritto a conseguire l’inquadramento nella qualifica professionale riconosciutagli con decorrenza dall’1.1.1983 anzichè dall’1.1.1985. Giudizio iniziato nel novembre 1987 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 17 febbraio 2009, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, liquidava il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di diciassette anni circa la somma di Euro 8.500,00 (pari ad Euro 500 per anno di ritardo) oltre a interessi legali ed alle spese del procedimento.

Avverso tale decreto il D.M. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 7 ottobre 2009, formulando cinque motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi tre motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi. applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte Europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000,00/1.500,00 per anno (motivi 1 e 2);

nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3).

1.1.- I motivi quarto e quinto denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 794 del 1942, art. 24, artt. 91 e 92 c.p.c. e normativa sulle tariffe professionali) in relazione alla liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito in misura difforme dalla nota spese depositata, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel P. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono in parte fondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la “non applicazione” della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla legge n. 89/2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte Europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

2.2- Quanto alla somma liquidata in concreto per il danno non patrimoniale, le doglianze del ricorrente sono fondate, nei limiti delle considerazioni che seguono.

E’ noto che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, delle quali deve dar conto. Nel caso in esame la Corte di appello ha puntualmente evidenziato la modestia della posta in gioco, e soprattutto l’inerzia dimostrata dal ricorrente che non ha mai presentato l’istanza di prelievo per ottenere la trattazione del ricorso: considerazioni queste sulle quali il ricorso non espone alcuna censura, lamentando soltanto genericamente “la modestia” dell’indennizzo liquidato nella misura di Euro 500 per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole.

Ciò posto, deve d’altra parte osservarsi come la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando sostanzialmente di non avervi interesse, abbia liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore (cfr.procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03;

11965/03). Alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato circa venti anni, in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 10.000,00. La liquidazione, da parte della Corte di merito, della somma di Euro 8.500,00 non rispetta dunque quell’obiettivo di assicurare un serio ristoro al quale si è fatto riferimento.

3.- I motivi indicati nel p. 1.1 restano assorbiti in quanto il decreto dovrà essere cassato, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

4.- Il decreto è cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. Il Ministero della Economia e Finanze è condannato a pagare la somma di Euro 10.000,00 – detratta quella eventualmente già corrisposta – con gli interessi legali dalla data della domanda. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, se ne ritiene giustificata la compensazione per due terzi tra le parti tenuto conto che il ricorso è stato accolto solo parzialmente; la residua quota di un terzo, che si liquida come in dispositivo, va posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione (al pari delle spese del giudizio di merito) in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della economia e delle finanze al pagamento in favore di D.M. M.R. della somma di Euro 10.000,00 per indennizzo, degli interessi legali su detta somma dalla domanda e delle spese del giudizio: che determina, per il giudizio di merito, nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 560,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. A. L. Marra antistatario; che compensa in misura di due terzi per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione della residua quota di un terzo, e che determina per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per eborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dell’avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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