Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17661 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.17/07/2017),  n. 17661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14672/2012 proposto da:

D.L. (OMISSIS), D.A. (OMISSIS), D.B.

(OMISSIS), DE.AN. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 2, presso lo studio dell’avvocato SERAPIO

DEROMA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SARMA SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

D.V., A.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5299/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo del ricorso.

udito l’Avvocato; Deroma Serapio difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’avv. Fischioni Giuseppe difensore della controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 1987 SARMA s.r.l. quale appaltatrice, citava in giudizio A.N. e d.a. per sentirli condannare, quali committenti, al pagamento di lavori eseguiti in appalto in uno stabile sito in (OMISSIS) allegando 4 elenchi e precisando quanto segue:

– i lavori dell’elenco allegato A erano stati eseguiti su commissione congiunta di d.a. e A.N. in base ad un contratto concluso da essa attrice con d.a. e A.N. per l’importo di Lire 130.000.000 stipulato 9/1/1984;

– i lavori dell’allegato B erano stati eseguiti su commissione del solo A.N.;

– i lavori degli allegati C e D erano stati eseguiti su commissione del solo D.A..

I convenuti si costituivano, eccepivano la nullità della domanda per violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 3 e la carenza delle legittimazione attiva di Sarma non essendo specificato quali lavori fossero eseguiti da Sarma e quali, invece, da D.V. del quale chiedevano la chiamata in causa.

Il terzo chiamato si costituiva e declinava la propria legittimazione passiva sostenendo di avere agito sempre in nome e per conto della Sarma.

L’istruttoria era espletata con perizia grafica, prove testimoniali e documentali e CTU.

La causa a seguito di decessi era interrotta e poi riassunta nei confronti degli eredi di d.a. e successivamente nei confronti degli eredi di D.S..

Nel 2005 il Tribunale rigettava la domanda di Sarma nei confronti di A.N. e di D.A. e per esso dei suoi eredi.

Sarma e D.V. proponevano appello; Sarma, tra l’altro; deduceva che il secondo contratto non era sottoscritto; Sarma chiedeva l’accertamento dell’obbligo di A.N. di pagare la somma di Euro 119.933,00 oltre Iva e rivalutazione e dell’obbligo di D.A. di pagare la somma di Euro 58.801,00 oltre Iva e rivalutazione e al pagamento delle somme come sopra degli acconti ricevuti, previa detrazione degli acconti ricevuti.

Si costituiva anche A.N. che chiedeva il rigetto dell’appello; si costituivano gli eredi D. che chiedevano il rigetto dell’appello e, preliminarmente, ribadivano la nullità della domanda di Sarma e deducevano l’avvenuta estinzione del credito per compenso perchè integralmente pagato e quietanzato.

Con sentenza del 9/12/2011 la Corte di Appello accoglieva gli appelli di Sarma e di D.V. e condannava in solido A.N. e d.a. e per esso i suoi eredi a pagare a Sarma la somma di Euro 285.087,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, somma determinata sulla base di CTU.

La Corte di Appello ha distinto, dalle opere commissionate con contratto 9/1/1984, unico firmato dalla Sarma, tutte le successive opere pure commissionate ed eseguite e, in mancanza di accordo sul corrispettivo (oltre che sulla consistenza ed entità delle opere per quanto riguarda le opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato), ha fatto riferimento alle risultanze della CTU.

In particolare, quanto al calcolo del residuo dovuto per le opere ulteriori non previste nel contratto del 9/1/1984, ossia tutti i lavori di cui agli allegati A, B, C e D, la Corte di Appello ha recepito, condividendole, le conclusioni del CTU e ha determinato il complessivo importo calcolato a misura, detraendo, per stabilire il residuo dovuto, gli importi pagati.

De.An., L., A. e B. hanno proposto ricorso affidato a 5 motivi e hanno depositato memoria.

La soc. Sarma ha resistito con controricorso.

D.V. e A.N. sono rimasi intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La società controricorrente preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto hanno agito in proprio e non nella qualità di eredi di d.a. e D.S. come costituitisi in appello e ritenuti in sentenza.

I ricorrenti con la memoria ex art. 378 c.p.c., hanno chiesto il rigetto dell’eccezione affermando di avere sempre agito nell’intero giudizio, così come nel ricorso, come eredi.

L’eccezione della controricorrente è infondata in quanto nel ricorso (pagina 4) i ricorrenti danno atto che nel corso del giudizio erano costituiti quali eredi e la stessa sentenza che impugnano con il ricorso che si ricollega alla condanna, contiene condanna dei medesimi quali eredi; pertanto si deve affermare che i ricorrenti hanno proposto ricorso con la stessa qualifica di eredi assunta nell’intero giudizio e riconosciuta anche nella sentenza impugnata. La società controricorrente ha inoltre eccepito la nullità della procura conferita con il ricorso per cassazione in quanto nella copia notificata non risultano le firme dei ricorrenti, nè quella del loro difensore.

Nell’originale del ricorso risultano le firme dell’avvocato e dei ricorrenti e pertanto l’eccezione è infondata in quanto, qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. 24/2/2011 n. 4548); l’inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull’originale del ricorso (art. 365 c.p.c.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del difensore (Cass. Sez. U. 29/7/2003 n. 11632).

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e l’omessa motivazione.

I ricorrenti sostengono che non sarebbero stati specificati quali sarebbero i lavori eseguiti rispettivamente da Sarma e da D.V. e che alcuni lavori non sarebbero stati eseguiti da Sarma ma da D.V. e fanno riferimento ai seguenti documenti:

– doc 23: dicitura Impresa Edile V.D. (però dallo stesso non sottoscritto);

– due quietanze a firma personale D.V., altre quietanze a firma D.V. nelle quali non compare la dicitura Sarma diversamente da altre nelle quali compare la dicitura Sarma;

– quietanze firmate dal D.V.;

– titoli cambiari intestati a D.V. e da questo girati per l’incasso.

I ricorrenti deducono inoltre che la Corte di Appello non ha deciso sull’appello di Sarma che sosteneva che i lavori erano stati eseguiti da lei stessa e non da D.V. e non ha motivato sulle contestazioni di parte appellata che deduceva che le prove testimoniali non potevano contrastare quelle documentali.

In sostanza, i ricorrenti sostengono che sulla base di prove documentali alcuni lavori erano stati eseguiti in proprio da D.V. e pertanto Sarma non era legittimata a chiedere il pagamento di tali lavori.

1.1 Il motivo è infondato per i seguenti motivi.

La Corte di appello ha integralmente accolto l’appello proposto da Sarma e D.V. con riconoscimento della esclusiva legittimazione attiva di Sarma a chiedere il compenso per tutte le opere di cui agli elenchi.

Con l’accoglimento dell’appello di Sarma e D.V. la Corte di merito ha fatto proprie le puntuali e specifiche ragioni di appello di D.V. il quale già con la costituzione in giudizio in primo grado aveva negato ogni suo coinvolgimento in ordine ai compensi specificamente dovuti per le opere di cui ai suddetti elenchi “precisando di avere agito sempre in nome e per conto della società appaltatrice e disconoscendo le firme apposte nei documenti prodotti da controparte”(v. pag. 3 della sentenza di appello).

Pertanto la Corte di appello ha deciso sull’impugnazione proposta e la motivazione della sua decisione implica recepimento delle ragioni di merito dell’appello con rigetto delle contestazioni proposte dalle parti appellate.

Va aggiunto che le contestazioni degli appellati non sono neppure contraddette dalle deduzioni degli odierni ricorrenti fondate su documenti non significativi a fronte dell’accertamento in fatto che D.V., con riferimento alle opere di cui ai suddetti elenchi (oggetto del petitum di condanna) operava in nome e per conto di Sarma e ciò vale anche per le girate sul suo conto personale, in sè non decisive attesa l’astrattezza del titolo cambiario.

Ne consegue, ulteriormente, che Sarma, affermandosi unica legittimata a chiedere il compenso per le opere di cui sopra aveva la legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c., così come il relativo interesse ex art. 100 c.p.c. e, al contrario, non esiste (e non è neppure dedotto) un interesse dei ricorrenti ad accertare la legittimazione di D.V. in ordine al compenso per i lavori eseguiti, posto che egli stesso, come accertato con l’accoglimento dell’appello di Sarma e D.V., ha dichiarato di avere agito in nome e per conto di Sarma e ha ottenuto il rigetto della sua chiamata in causa.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione art. 163 c.p.c., n. 3, per omessa individuazione dell’oggetto della domanda e per omessa motivazione.

I ricorrenti ribadiscono l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum in quanto il compenso poteva essere determinato solo con due variabili: la determinazione del prezzo e la determinazione degli acconti ricevuti; deducono che le opere eseguite non sono indicate in citazione, ma in separati elenchi non costituenti parte dell’atto introduttivo e che dovevano essere indicati il prezziario e gli usi di riferimento indicati e gli acconti ricevuti.

Sul presupposto che fosse accertato che le opere erano eseguite da Sarma e da D.V. i ricorrenti lamentano che non era esplicitato quali opere avesse eseguito Sarma e quali invece D.V..

Sostengono, infine, che la Corte di Appello non ha esaminato l’eccezione di nullità, riproposta in appello in relazione all’oggetto della domanda e non all’omessa indicazione dei fatti.

2.1 Il Giudice del primo grado nel dispositivo ha deciso sul merito sulla domanda attrice e pertanto non può ritenersi accolta l’eccezione di nullità pur essendo stato dato atto, secondo i ricorrenti, della “assoluta genericità e indeterminatezza che avrebbe comportato una sentenza di inammissibilità” e che “l’eccezione di nullità…resta superata dalla quantità e qualità delle prove offerte e conferma l’infondatezza delle istanze attrici” (note 1 e 2 alla pag. 19 del ricorso).

Dalla sentenza della Corte di appello risulta che i compensi erano richiesti per le opere elencate negli allegati A, B, C e D.

La Corte di Appello ha rigettato l’eccezione di nullità riproposta in appello correttamente motivando che la nullità della domanda con riferimento alla causa petendi ricorre soltanto quando sia del tutto omessa o assolutamente incerta con riferimento alle ragioni di fatto e agli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, ipotesi non sussistente laddove la sua individuazione sia possibile attraverso l’esame complessivo dell’atto introduttivo, esteso non solo alle sue conclusioni, ma anche alla parte espositiva avuto riguardo all’insieme delle indicazioni contenute non solo nell’atto di citazione, ma anche nei documenti allegati (nel caso di specie gli allegati sub A, B, C, D), richiamando giurisprudenza conforme di questa Corte di legittimità.

Nel merito e quanto al vizio di omessa motivazione sull’eccezione di nullità per mancata indicazione del petitum, i ricorrenti deducono elementi pretestuosi e privi di rilevanza posto che il petitum (come risulta dalla sentenza di appello) era chiaramente individuato nella richiesta di Sarma di pagamento del corrispettivo dei lavori dalla stessa eseguiti e riferiti agli elenchi allegati (così ritenendo D.V. estraneo rispetto alle domande di Sarma), mentre per la determinazione del quantum era espletata CTU (ben potendo l’accertamento del prezziario essere devoluto al CTU nella duplice veste di CTU percipiente e deducente), nè rileva la mancata indicazione degli acconti ricevuti in quanto i convenuti ben dovevano sapere quanti e quali acconti e a che titolo erano stati corrisposti e inoltre, una volta accertato il diritto al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, è onere del committente provare il pagamento anche parziale.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

I ricorrenti sostengono di avere corrisposto pagamenti maggiori di quelli riconosciuti dalla Corte di appello, come risulterebbe dal doc. 20, nel quale compaiono diciture di pagato in relazione a diversi lavori, tra i quali quelli di cui al primo contratto per Lire 140.000.000 (somma che la Corte di appello ha ritenuto effettivamente pagata); rilevano che i documenti con la dicitura pagato riguardano varie voci che portano ad un importo complessivo di Lire 294.381.520; fanno inoltre riferimento ad altre fatture (17) quietanzate a saldo per l’importo di Euro 147.358,91 e ad altri documenti (documenti di cui ai nn. da 23 a 89) che secondo i ricorrenti proverebbero pagamenti per complessivi Euro 332.863,70.

3.1 La Corte di appello ha distinto (v. pag. 7 della sentenza impugnata) i lavori di cui al contratto del 9/1/1984 (allegato A, ossia quello di cui al doc. 21 del ricorso) da tutte le altre opere eseguite da Sarma di cui agli allegati B, C e D di parte attrice, non sottoscritti dalle parti e contestati dalle parti convenute, rilevando che non vi era accordo in ordine all’effettiva consistenza ed entità delle opere eseguite (pag. 6 della sentenza impugnata), ma comunque individuate con gli elenchi.

La Corte di Appello ha poi dato atto che le parti convenute si erano difese in appello affermando che le ulteriori lavorazioni erano già comprese e compensate nell’ambito del primo contratto di appalto e pertanto già pagate in relazione al primo contratto (pag. 7 della sentenza di appello).

Conseguentemente la Corte di Appello, ha esaminato il doc. 20 nel quale è indicato e quietanzato il corrispettivo di Lire 140.000.000 di cui al contratto 9/1/1984 (che prevedeva il compenso di Euro Lire 130.000.000 oltre Lire 10.000.000 di cui al punto 5 del documento n. 21 dei ricorrenti che gli stessi hanno trasfuso nel ricorso) e ha correttamente dato atto che l’importo, già pagato e quietanzato, doveva essere detratto; ha inoltre rilevato che, in violazione dell’onere della provai le parti convenute non avevano assolto l’onere di provare il pagamento del corrispettivo dovuto per le ulteriori opere, posto che avevano affermato di avere già pagato le opere di cui al contratto del 9/1/1984 e tali pagamenti erano stati riconosciuti.

I ricorrenti invece sostengono di avere fornito prova di ulteriori pagamenti, ma tale contestazione attiene al merito della valutazione delle prove, implicando valutazioni sulle specifiche quietanze quanto alla loro riferibilità ai singoli lavori contabilizzati dal CTU e oggetto della controversia, il tutto con riferimento ai 132 documenti affastellati nel ricorso di fronte a questo giudice di legittimità, tra i quali:

– i documenti da 30 a 89 sono costituiti da semplice ricevute con dicitura “acconto lavori”, alcune senza neppure tale dicitura e due con la dicitura a saldo rispettivamente “lavori garage” (doc. 77); solo tre ricevute (rispettivamente per Lire 24.500.000, la 57, per Lire 15.000.000 la 63, anteriori, quanto alla data, alla quietanza n. 20 e per Lire 15.000.000 la 75) si riferiscono ad acconti lavori (OMISSIS) e dimostrano importi inferiori a quanto riconosciuto come già pagato (Lire 140.000.000);

– i documenti da 90 a 132 sono costituiti da fotocopie di cambiali, (alcune emesse a favore di Sarma altre emesse a favore di Ardeatina Formaggi da altri soggetti, ancorchè poi girate dal primo prenditore a A.N. e da questo a Sarma, altre ancora neppure recanti girate a Sarma) senza che sia possibile comprendere, al di là delle mere affermazioni dei ricorrenti, se gli effetti si riferiscano al compenso dovuto per i lavori oggetto di causa e ulteriori rispetto a quanto già riconosciuto dalla Corte di Appello sulla base delle quietanze apposte al doc. 20;

– le fatture quietanzate di cui ai documenti nn. da 3 a 17 (riferibili per ragioni di date anche alle ricevute di cui sopra) si riferiscono a lavori nella casa rurale in (OMISSIS) e comunque attestano pagamenti largamente inferiori a quanto riconosciuto come già pagato.

Questa Corte pertanto sarebbe chiamata ad operare, come se fosse giudice di un terzo grado di merito, una non dovuta selezione tra le svariate decine di documenti ai quali i ricorrenti fanno riferimento per individuare quelli, in ipotesi rilevanti e riferibili ai lavori di cui agli allegati B, C, e D nella parte in cui siano stati contabilizzati nella CTU.

L’importo calcolato come già pagato, nel doc. 20 risulta chiaramente riferibile (in relazione al suo importo di Lire 140.000.000) al contratto del 9/1/1984 sub doc 21 ed è stato riconosciuto come pagato (v. pag. 8 della sentenza di appello nel riferimento alla quietanza di Lire 140.000.00 di cui appunto al doc. 20 con riferimento al primo contratto).

Gli ulteriori importi risultanti dalle quietanze di cui al doc 20 neppure sono riferibili al contratto 9/1/1984 (v. pag. 7 e 8 della sentenza di appello) e quindi sono riferibili a ulteriori lavori.

La Corte di appello ha ritenuto estinto per pagamento quanto dovuto (Lire 140.000.000) in ordine al primo contratto; ha rilevato che l’ulteriore importo di Lire 110.525.463 per le opere di demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato a due piani era stato contestato dalle parti convenute in quanto pagate nell’ambito del contratto 9/1/1984, ma che tale assunto difensivo era infondato e di conseguenza le ha ritenute dovute a Sarma e ha escluso che vi fosse prova di ulteriori pagamenti quanto alle altre opere contabilizzate nella CTU per i lavori di demolizione e ricostruzione del manufatto a due piani (v. pag. 8 della sentenza di appello) che il giudice del merito aveva appunto a sua disposizione. La questione implica valutazioni di merito anche quanto alla riferibilità dei pagamenti ai lavori contabilizzati dalla CTU (che i ricorrenti non riportano nel ricorso), tale riferibilità costituendo questione di merito ulteriore rispetto alla prova di un intervenuto pagamento.

La valutazione delle prove non legali (quanto all’imputazione agli specifici lavori contabilizzati) costituisce questione di merito non deducibile per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma come vizio di motivazione, attenendo, appunto, alla valutazione delle prove.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 Ord.; Cass. 19/6/2014 n. 13960), ma per le ragioni già evidenziate non è questo il caso; ed inoltre quanto alla valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 30/11/2016 n. 24434).

La Corte di Appello, nell’ambito della valutazione di merito di sua competenza, ha ritenuto provati solo i pagamenti per Lire 140.000.000 relativi al contratto 9/1/1984 e ciò costituisce valutazione di merito del materiale probatorio ad essa sottoposta, che avrebbe dovuto essere censurato, semmai, come vizio di motivazione o, eventualmente, con domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 398 c.p.c., davanti alla stessa Corte di appello che ha pronunciato la sentenza.

Pertanto anche questo motivo di ricorso deve essere rigettato.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1657 c.c. e l’omessa motivazione.

I ricorrenti deducono:

a) che quanto alle modalità di determinazione del compenso dovuto per i lavori eseguiti di cui agli allegati b), c), d) ulteriori rispetto al primo contratto, nel quale era stato concordato il compenso di Lire 140.000.000, la Corte di appello non ha spiegato (a loro dire) perchè ha ritenuto di disattendere le altre quietanze di pagamento per Lire 644.513.998, pari a Euro 332.863,70 accertate per vere da perizia calligrafica;

– che i compensi dovevano ritenersi concordati tra le parti sulla base sulla base delle quietanze di pagamento e in particolare quelle recanti la dicitura a saldo lavori; nel motivo di ricorso i ricorrenti a tale riguardo esplicitano tre esempi: i documenti nn. 76 e 77 recanti rispettivamente la dicitura acconto e saldo lavori garage assumendo che ciò vuol dire che era stato concordato tale compenso; il documento n. 23 in relazione ai docc. 53 e 54 che reca l’indicazione di alcuni lavori e il relativo importo; il documento n. 22, non sottoscritto da Sarma, che termina con l’aggiunta a penna “concordato a Lire 62.500.000” assumendo che ciò vuoi dire che tale importo doveva ritenersi concordato in relazione alla quietanza di cui al doc. 20 per Lire 62.500.000.

Aggiungono che la Corte di Appello non avrebbe dovuto disattendere la motivata decisione del Tribunale che aveva ritenuto concordati i relativi corrispettivi e pertanto la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere concordati tali compensi.

4.1 Il motivo deve essere rigettato per le seguenti ragioni.

Le opere di cui ai doc. 76 e 77, relative ai “lavori garage” non risultano, almeno dalla lettura testuale degli allegati (trascritti in ricorso) B (allegato 22), C (allegato 24) e D (allegato 23), ricompresi nei lavori ivi contemplati, fermo restando che non risultano neppure ricompresi nell’allegato di cui al doc. 21 che elenca 5 tipologie di lavori in nessuna delle quali vi è un riferimento a “lavori garage” e neppure risulta firmato da Sarma, nè è dato sapere se risultino considerati nella CTU che i ricorrenti non riportano in ricorso non rispettando l’onere di autosufficienza del ricorso.

Il doc. n. 23 indicato come allegato B indica una serie di lavori, non firmato da Sarma la quale ha contestato che fosse intervenuto accordo sui compensi dovuti per lavori non compresi nel primo contratto, lavori per i quali la Corte di appello ha invece riconosciuto il compenso contrattuale; i correlati docc. 53 e 54 che attestano acconti per complessive Lire 21.448.000 e non recano alcuna indicazione in ordine al credito per il quale sono stati corrisposti gli acconti.

Il doc. n. 22 non è firmato da Sarma (la quale ha contestato esservi accordo sulle somme ivi indicate) e neppure da d.a.;

inoltre vi compare altro soggetto (Ardeatina Formaggi) che non risulta essere parte in questo giudizio.

E’ infine del tutto decisivo rilevare che il motivo, nelle sue diverse articolazioni è del tutto eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata che non viene attinta dal motivo di ricorso laddove la Corte di appello motiva osservando:

– che le parti convenute non hanno contestato nè il conferimento dell’incarico nè l’avvenuta esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a due piani, ma hanno dedotto che tali opere erano già ricomprese nel compenso dovuto per il contratto 9/1/1984 e già pagate (v. pag. 7 della sentenza impugnata);

– che tuttavia tali opere non erano ricomprese nel contratto;

– che con riferimento alle opere ulteriori non previste nel contratto 9/1/1984 “non solo non v’è accordo tra le parti in ordine alla misura del corrispettivo pattuito, ma neppure in ordine all’effettiva consistenza ed entità delle opere eseguite” (pag. 6 della motivazione della sentenza oggi oggetto del presente ricorso).

Il contratto 9/1/1984 prevedeva un compenso di Lire 140.000.000 e la Corte di appello ha escluso motivatamente che le opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a due piani le opere ulteriori fossero ricomprese in quel contratto; in ordine a tutte le opere non ricomprese nel predetto contratto in mancanza di accordo sul prezzo (insussistente in quanto, come detto, la Corte di appello ha dato atto che non v’è accordo tra le parti circa la misura del corrispettivo pattuito) doveva necessariamente farsi ricorso ai criteri sussidiari indicati nell’art. 1657 c.c..

Il fatto che la Corte di appello abbia disatteso la “motivata decisione” del Tribunale che aveva ritenuto concordati i relativi corrispettivi doveva semmai essere dedotto come violazione di un giudicato interno, diversamente, la Corte di appello è a tutti gli effetti giudice del merito sull’intero rapporto.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione.

I ricorrenti sostengono:

– che nella citazione è stata chiesta la condanna in solido dei convenuti per il pagamento del residuo dovuto per i lavori sub A e singole condanne personali e non in solido per i lavori di cui agli elenchi B, C, e D;

– che, pertanto i convenuti A.N. e d.a. dovevano essere condannati in solido al pagamento dei lavori dell’elenco sub A) commissionati a entrambi; il solo A.N. doveva essere condannato al pagamento dei lavori di cui all’elenco sub B) a lui commissionati e il solo D.A. doveva essere condannato al pagamento dei lavori di cui agli elenchi sub. C) e D), solo a lui commissionati.

5.1 Il motivo è fondato e va accolto.

Dalla stessa sentenza di appello risulta che SARMA s.r.l. quale appaltatrice, citava in giudizio A.N. e D.A. per sentirli condannare, quali committenti, al pagamento di lavori eseguiti in appalto in uno stabile sito in (OMISSIS) allegando quattro elenchi e precisando quanto segue:

– i lavori dell’elenco allegato A erano stati eseguiti su commissione congiunta di d.a. e A.N. in base ad un contratto concluso da essa attrice con d.a. e A.N. per l’importo di Lire 130.000.000 stipulato 9/1/1984;

– i lavori dell’allegato B erano stati eseguiti su commissione del solo A.N.;

– i lavori degli allegati C e D erano stati eseguiti su commissione del solo d.a..

Mentre per quanto riguarda il contratto 9/1/1984 (allegato A) la Corte di appello ha ritenuto estinto il debito per compenso, con il pagamento di Lire 140.000.000, per quanto riguarda, invece, il compenso per gli ulteriori lavori commissionati rispettivamente da A.N. (allegato B) e da d.a. (allegati C e D) è incorsa nel vizio di extrapetizione in quanto con l’iniziale domanda (e anche nelle conclusioni di appello: v. quanto trascritto alla pagina 16 e 17 del controricorso) chiaramente l’attrice indirizzava le sue domande di determinazione del dovuto e conseguente condanna nei confronti, rispettivamente, di A.N. “per i titoli in atti” e di d.a. “per il titolo in atti”.

Pertanto la Corte di appello doveva determinare e distinguere le rispettive obbligazioni di pagamento di A.N. per i lavori a lui commissionati da Sarma e di d.a. e le conseguenti condanne, mentre ha pronunciato condanna solidale non richiesta. In conclusione devono essere rigettati i primi quattro motivi di ricorso e deve essere accolto il quinto motivo per le ragioni testè esposte con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che provvederà anche sulle spese dell’intero giudizio, comprese le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma che provvederà sulle spese dell’intero giudizio, comprese le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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