Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17660 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. I, 29/08/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17660
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
09/01/2009, n. 1399/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento parziale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, S.L., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 09-01-2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.500,00; procedimento presupposto davanti al TAR: luglio 2000 – pendente alla data del deposito del ricorso agosto 2008 -; durata ragionevole: 3 anni).
Va precisato che per giurisprudenza consolidata al sistema della L. n. 89 del 2001 è estraneo il termine prescrizionale, essendo tra l’altro previsto il solo termine decadenziale di cui all’art. 4 (tra le altre Cass. N. 27719/09).
Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali, che andranno riliquidate, mantenendo la compensazione per metà, stante il divario tra la somma richiesta e quella liquidata, secondo la motivazione del primo giudice. Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può determinarsi un danno morale per l’importo di Euro 4.350,00 (5 anni e 1 mese di ritardo).
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
PQM
La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di 4.350,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda, nonchè alle spese del giudizio di merito in ragione di metà, mantenendo la compensazione per l’altra metà, e liquidandole per l’intero, in Euro 500,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011